Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.305 del 31-12-2024 è stata pubblicata la legge n. 207, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (legge di bilancio 2025).
Come di consueto la legge di bilancio contiene diverse disposizioni di interesse per gli enti locali: con il presente contributo vengono riepilogate le principali norme contenute nella legge suddetta che più direttamente riguardano gli Enti Locali ed in particolare il bilancio di previsione, prendendo in esame l’articolo 1 della legge di bilancio seguendo l'ordine di numerazione dei singoli commi.
Art. 1, commi 105-106: Fondo destinato ai Comuni per contrasto della povertà alimentare a scuola
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il contrasto della povertà alimentare a scuola: il fondo è destinato ai Comuni per erogare contributi a favore dei nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con MIM e MEF, verranno stabilite le modalità e i criteri di riparto del fondo.
Art. 1, commi 117-119: Fondo morosità incolpevole
Il comma 117 dispone il rifinanziamento (10 milioni per il 2025 e 20 milioni per il 2026) del Fondo per la morosità incolpevole. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il MIT provvederà con decreto ad individuare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse che prevedano, pena il definanziamento, l'erogazione entro il 31 luglio di ogni anno. Oltre ai requisiti già stabiliti dalla legge, è necessario che permanga lo stato di bisogno connesso alla perdita totale o a una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
Art. 1, commi 209-212: Supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido
Dal 2025 l’importo percepito come assegno unico universale, ai fini della richiesta del bonus per gli asili nido, non sarà più incluso nel calcolo dell’ISEE (comma 209).
Viene meno la limitazione all’accesso del bonus asili nido: non è più necessario, infatti, avere un altro figlio di età inferiore ai 10 anni per beneficiare dell’importo massimo del bonus ed inoltre il bonus viene concesso con un ISEE fino a 40 mila euro. Grazie a queste misure i comuni potranno vedere incrementate le loro entrate da compartecipazione degli utenti (comma 210).
Viene incrementata l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con un importo di 97 milioni di euro per l’anno 2025, di 131 milioni di euro per l’anno 2026, di 194 milioni di euro per l’anno 2027, di 197 milioni di euro per l’anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 (comma 211).
Art. 1, commi 213-216: Istituzione fondo per il sostegno alle attività educative
Il comma 213 istituisce il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali a bambine/i e adolescenti, con una dotazione complessiva di 10,5 mln di euro per il triennio 2025-2027: 3 milioni per il 2025, 3,5 per il 2026 e 4 per il 2027. Il fondo finanzia le iniziative dei Comuni che possono essere svolte, anche attraverso accordi con i Comuni limitrofi e con il coinvolgimento del Terzo Settore, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministero dell'intero e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni, saranno stabilite le corrispondenti modalità attuative.
Art. 1, comma 659: sospensione rate dei mutui degli enti terremotati
Nell’ambito delle disposizioni recanti diversi interventi in materia di calamità ed emergenze (Titolo XII - commi da 644 a 709), il comma 659 prevede anche per il 2025 per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, senza applicazione di sanzioni e interessi; tale intervento proroga di un anno l’efficacia della disciplina inizialmente prevista dall'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del d.l. n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, già oggetto di diversi differimenti, da ultimo per il 2024 ad opera dell’articolo 1, comma 418, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024).
Art. 1, commi 750, 751 e 752: Addizionale comunale all’imposta sule reddito delle persone fisiche
Il comma 750 prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte dei comuni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell’IRPEF disposta dal comma 2 della legge di bilancio 2025 (comma che rende strutturale la riduzione da quattro a tre delle aliquote IRPEF, modificando l’articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi: TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986), reiterando quanto già disposto, con riferimento all’anno 2024, dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023; detto comma 750 prevede che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi - come modificato dal ricordato comma 2 - i comuni per l'anno 2025 possono modificare entro il 15 aprile 2025, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.
Tale disposizione rappresenta una deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali debbono stabilire le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Il successivo comma 751 dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale all'IRPeF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dalla normativa precedente alla entrata in vigore della legge di bilancio 2025; per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui sopra è fissato al 15 aprile 2025.
Infine il comma 752 dispone che qualora i comuni non adottino la delibera di cui ai precedenti commi 750 e 751 o non la trasmettano entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
Art. 1, commi 753 e 754: Incremento del Fondo di Solidarietà Comunale
Viene previsto a decorrere dal 2025 un incremento di 56 milioni delle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale, destinato a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni, che permetterà di contenere il “taglio perequativo” subito da quasi 4 mila Comuni delle Regioni a statuto ordinario, a fronte degli incrementi di risorse previsti a favore dei Comuni meno dotati secondo gli attuali criteri perequativi.
Art. 1, commi 759-765: Fondo affidamento minori
Viene istituito un fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per contribuire alle spese che i comuni, soprattutto quelli più piccoli, debbono sostenere per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Il fondo verrà ripartito annualmente entro il 31 marzo, sulla base di un decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il MEF, previa certificazione della spesa sostenuta l’anno precedente e tenendo conto delle particolari esigenze dei Comuni di minore dimensione demografica, spesso gravati da questi oneri in modo sproporzionato rispetto alla propria capacità finanziaria.
Il comma 760 prevede che tali risorse sono destinate ai Comuni che hanno un rapporto superiore al 3% tra le spese sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale.
Art. 1, commi 766-768: Fondo per potenziamento delle attività per minori in rieducazione
Il comma 766 prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027, al fine di potenziare le attività in favore dei minori ammessi ai percorsi di reinserimento e rieducazione previsti dall’articolo 27-bis del D.P.R. n. 448/1988; con decreto del Ministero dell’Interno, da adottare previo parere della Conferenza Stato Città, verranno definite le modalità di utilizzo del fondo.
Art. 1, commi 769-771: Fondo per il rafforzamento dei servizi sociali Comuni fino a 3000 abitanti
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria.
I contributi sono destinati ai Comuni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
La ripartizione del fondo verrà disposta con decreto del Ministro dell'interno in maniera proporzionale alle spese risultanti per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dagli enti.
Comm 775-778: Anticipazione per riequilibrio dei comuni inferiori a 1.000 abitanti
Ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del TUEL, per i quali l’organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all’articolo 256, comma 11, del TUEL, è attribuita, previa apposita istanza dell’ente interessato, fino a concorrenza della massa passiva censita, un’anticipazione fino all’importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria (comma 775).
L’importo attribuito è erogato all’ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell’organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni; l’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell’anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla data in cui le risorse sono disponibili (comma 776).
La restituzione dell’anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui l’anticipazione medesima è stata erogata (comma 777).
Art. 1, comma 779: incentivi tributari per recupero del maggior gettito
La norma introduce nella disciplina degli incentivi delle attività di recupero di entrate, di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge di bilancio 2019, il comma 1091-bis, una norma avente natura interpretativa secondo la quale per maggiore gettito accertato e riscosso si deve intendere l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal Comune, con la conseguenza che ai fini del calcolo dell’incentivazione ammissibile devono essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, sia in conto competenza che in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato: tale disposizione ha la natura di interpretazione autentica del comma 1091 e permette di superare difformi interpretazioni di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti.
Art. 1, comma 780: abrogazione del sistema di tesoreria unica mista
Il comma 780, al fine di favorire il rispetto delle nuove regole di governance economica europea, dispone l’abrogazione dell’articolo 7 del d. lgs n. 279/1997 e dell’articolo 35, comma 8, del d.l. n.1/2012, così comportando la fine del sistema di tesoreria unica mista (sistema che peraltro è stato sospeso fin dal 2012), con conseguente obbligo di gestione della liquidità degli enti locali con il sistema di tesoreria unica: tale sistema, istituito con la legge n. 720/1984, ha imposto agli enti locali l’accensione di due contabilità, una fruttifera e una infruttifera, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, nelle quali devono confluire tutte le movimentazioni finanziarie. I conti fruttiferi accolgono le risorse proprie dell’ente (le entrate tributarie, le extratributarie, le somme derivanti da vendite di beni e servizi, i canoni e gli indennizzi vari e, in generale, tutti gli introiti provenienti dal settore privato); la contabilità speciale infruttifera è invece destinata ad accogliere le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato, nonché i mutui assistiti da contribuzione statale. Tutti i pagamenti devono essere prioritariamente addebitati sul conto fruttifero.
Il regime di tesoreria mista è rimasto in vigore sino al 24 gennaio 2012, quando l’articolo 35 del d.l. n. 1/2012 ne ha sospeso l’efficacia: il regime di sospensione, successivamente prorogato fino al 2025, viene ora a cessare definitivamente con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2025, comportando di fatto per tutti gli enti locali l’obbligo di versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di tutte le entrate, tranne quelle derivanti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorretto da alcun contributo da parte di Pubbliche Amministrazioni.
Art. 1, commi 784-795: Concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica
I commi da 784 a 795 disciplinano il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica e all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea, recando le due novità più rilevanti per i bilanci degli enti locali: la prima, che introduce una nuova definizione del pareggio di bilancio (comma 785), e la seconda, che prevede il contributo degli enti locali alla finanza pubblica mediante l’obbligo di un accantonamento che va di fatto a ridurre la capacità di spesa corrente degli enti (comma 788 e successivi): vediamoli singolarmente.
Il pareggio di bilancio
Il comma 785 dispone che a decorrere dall’anno 2025 per gli enti locali l’equilibrio di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.
Ricordato che gli equilibri di bilancio, individuati e definiti con il decreto del MEF del 1° agosto 2019 (undicesimo decreto correttivo), sono indicati nell’apposito prospetto da allegare obbligatoriamente al rendiconto della gestione (oltre che al bilancio di previsione) con le sigle W1 (risultato di competenza), W2 (equilibrio di bilancio) e W3 (equilibrio complessivo), fino ad oggi gli stessi venivano considerati secondo le indicazioni fornite da Arconet (seduta dell’11 dicembre 2019), secondo cui, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti dovevano tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio: in pratica ciò ha significato che finora era obbligatorio a consuntivo mostrare un saldo W1 positivo, mentre per il saldo W2 era sufficiente mostrare una tendenza, e quindi un trend, migliorativo.
Ora con la innovazione recata dalla legge di bilancio 2025 il computo a consuntivo del pareggio di bilancio va fatto tenendo conto anche delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate durante l’esercizio, deve cioè essere calcolato al netto di dette entrate che, in quanto non utilizzate nell’esercizio, sono confluite nel risultato di amministrazione, per cui diviene pienamente obbligatorio - e non solo tendenzialmente - conseguire un saldo del valore W2 non negativo; poiché tale computo verrà effettuato a consuntivo, ne deriva la necessità che ogni ente valuti fin dalla fase di previsione il rispetto dell’equilibrio di bilancio prospettico e monitori costantemente durante l’esercizio l’andamento della gestione per non incorrere in sanzioni, sanzioni che sono previste dal successivo comma 792, il quale prevede che il MEF procederà entro il 30 giugno di ogni anno a verificare, a livello di comparto degli enti territoriali, il rispetto dell’equilibrio di bilancio come definito dal comma 785 e dell’obbligo di accantonamento previsto dal successivo comma 789, di cui si dirà subito sotto, ed in caso di mancato rispetto di tali obiettivi saranno individuati gli enti inadempienti, a carico dei quali scatterà l’obbligo di iscrivere nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestone un incremento del fondo di cui al citato comma 789.
Poiché la disponibilità nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) delle risultanze dei rendiconti degli enti rappresenta un presupposto necessario per consentire le ricordate verifiche da parte del MEF, il successivo comma 793 prevede che agli enti che non trasmetteranno entro il 31 maggio alla BDAP i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all’esercizio precedente è incrementato del 10 per cento, con le modalità previste dal comma 792, il contributo alla finanza pubblica.
Il comma 794 prevede infine che, allo scopo di consentire e facilitare i controlli e le verifiche intestate al MEF, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, si provvederà all’adeguamento della modulistica relativa agli schemi del rendiconto e del bilancio di previsione, con decorrenza dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028.
Il contributo alla finanza pubblica
Il comma 788 dispone che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna sono tenuti ad assicurare un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente: detto contributo ammonta complessivamente a 140 milioni di euro per l’anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l’anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l’anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l’anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.
Preliminarmente si evidenzia che questo concorso alla finanza pubblica da parte degli Enti Locali non solo non è una novità in assoluto, ma va ad aggiungersi ai due contributi forzosi contemplati da norme previgenti e tutt’ora produttivi di effetti:
Conseguentemente l’importo annuo del contributo alla finanza pubblica che andrà a gravare sui bilanci dei comuni ammonterà nel 2025 a complessivi 430 milioni di euro (100 milioni per la spending review informatica, 200 in forza della legge di bilancio 2024 e 130 per il nuovo contributo), importo che andrà ad elevarsi a 460 milioni negli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni nel 2029.
Poiché la legge di bilancio prevede solamente l'importo complessivo posto a carico di tutti i comuni, (130 milioni nell'anno 2025, raddoppiato negli anni successivi 2026, 2027 e 202 e pari a 440 milioni nel 2029), alla determinazione dell’importo dovuto da ciascun singolo ente si provvederà sulla base di criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, decreto che dovrà essere emanato entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al riguardo è previsto che la ripartizione dovrà essere disposta anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato; si tratta di un criterio simile, anche non identico, a quello relativo alla spending review 2024-2028, prevista dall’art. 1, comma 533, della legge n. 213/2023 (legge di bilancio per l’anno 2024).
Da notare l’utilizzo della congiunzione “anche”, che comporta che l’emanando decreto ministeriale dovrà utilizzare, in aggiunta ai criteri appena specificati, ulteriori criteri che al momento non risultano in alcun modo indicati né sono stati in qualche modo ipotizzati.
Replicando quanto era stato già previsto per il contributo disciplinato dall’articolo 1, comma 533, della legge di bilancio 2024, il comma 784 esclude anche dal nuovo concorso alla finanza pubblica gli enti in dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del TUEL o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del TUEL alla data del 1° gennaio 2025 nonché quelli che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge n. 234/2021, e di cui all’articolo 43, comma 2, del d.l. n. 50/2022 convertito dalla legge n. 91/2022.
Quanto alla contabilizzazione del contributo (che dovrà comunque essere finanziato da risorse di parte corrente), il comma 789 introduce una modalità di contabilizzazione ben diversa rispetto a quella relativa alle precedenti versioni del contributo alla finanza pubblica: mentre nei casi precedenti era stato previsto che l’importo del contributo dovesse essere versato allo Stato mediante il meccanismo della trattenuta operata dal Ministero dell’Interno sulle risorse relative al Fondo di Solidarietà Comunale (con conseguente utilizzo della voce del piano dei conti finanziario U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento della spesa”), il citato comma 789 prevede invece che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 gli enti debbano iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo (da registrare quindi nel Programma 3 al piano dei conti finanziario U.1.10.01.99.000) di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica.
In sede di prima applicazione è inoltre previsto che, con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo suddetto debba essere iscritto entro trenta giorni dal riparto con legge regionale per le regioni a statuto ordinario e mediante una specifica variazione di bilancio da approvarsi da parte degli enti locali con deliberazione del consiglio comunale: ovviamente ciò vale per gli enti che avranno approvato il bilancio entro il 31 dicembre (e comunque prima della emanazione del decreto ministeriale di riparto), mentre quelli che si avvarranno del termine di approvazione del bilancio differito al 18 febbraio 2025 con il decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre scorso potranno - e anzi dovranno - iscrivere direttamente detto accantonamento in bilancio, se approvato dopo la emanazione del decreto di riparto.
Per quanto concerne l’utilizzo di tale accantonamento (per il quale valgono le note regole previste dal comma 3 dell’articolo 167 del TUEL, per cui su tale fondo non sarà possibile né impegnare né disporre pagamenti, e che pertanto a fine esercizio, non essendo stato impegnato, determinerà una economia di spesa, che concorrerà a determinare il risultato di amministrazione), la legge di bilancio 2025 ha recato una innovazione rispetto alla disciplina prevista per gli analoghi contributi previsti dalle norme precedenti: l’importo del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 788, anziché essere riversato allo Stato, rimane nella disponibilità di ciascun singolo ente, che potrà utilizzarlo nei termini previsti dal successivo comma 790: questa norma disciplina come segue l’utilizzo delle risorse del fondo come sopra accantonato (utilizzo che, poiché il fondo deve necessariamente confluire nell’avanzo di amministrazione, sarà comunque possibile solamente nell’esercizio successivo a quello in cui lo stesso è stato stanziato in bilancio), con modalità distinte in funzione della situazione finanziaria dei singoli enti:
Art. 1, commi 796-811: riduzione dei contributi statali agli investimenti locali
La legge di bilancio prevede poi numerose riduzioni di fondi destinati al finanziamento di investimenti dei comuni, disponendone in alcuni casi la riduzione e in altri l’azzeramento: vengono operati tagli su base pluriennale ad una serie di fondi destinati a singoli filoni specifici di investimento, per un totale complessivo, nel quinquennio 2025-2029, che ammonta a circa 3,2 miliardi di euro.
L’elenco dei tagli è esposto nei commi da 784 a 811; tra essi si segnalano i seguenti:
Art. 1, commi 898 e 890: Fondo per la realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale
Viene istituito nello stato di previsione del MEF un fondo di parte corrente, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 31.967.000 per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, nonché di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all’attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità, e di riqualificazione ambientale; all’assegnazione delle risorse e alla individuazione dei criteri si provvederà con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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--> Scarica il Vademecum del Responsabile del Servizio Finanziario a cura del Dottor Ennio Braccioni per avere una guida operativa alla formazione del bilancio di previsione 2025-2027 con le scadenze, gli adempimenti e le responsabilità per gli operatori comunali incaricati alla sua redazione.
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