Profili processuali generali del divorzio congiunto

Novità della Riforma Cartabia

Servizi Comunali Separazione/Divorzio Stato civile
di Urbani Francesca
17 Giugno 2024

 

Il fine della riforma Cartabia è quello di accelerare l’iter previsto per la separazione ed il divorzio tra coniugi, senza abolire la separazione come fase ed istituto. La riforma infatti introduce la possibilità di proporre congiuntamente il giudizio di separazione e divorzio, novellando l’articolo 473 bis. 49 c.p.c., che dispone come segue:
"Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma.
Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.
La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti."

Pertanto, in una procedura di separazione o divorzio, le parti hanno la facoltà di scegliere se presentare un’unica domanda, avviando la procedura congiunta, o se agire in due fasi separate. Tale possibilità semplifica notevolmente l’iter processuale, soprattutto in conseguenza dell’eliminazione dell’udienza presidenziale, novità significativamente impattante sul processo. La gestione del processo risulta già in parte semplificata dalla riduzione delle tempistiche intercorrenti tra il deposito del ricorso e la fissazione dell’udienza, in quanto entro 90 giorni il giudice è chiamato a fissare la prima udienza, ma con l’eliminazione dell’udienza presidenziale si riducono anche i tempi previsti per la costituzione del convenuto e lo scambio di memorie tra le parti, in considerazione del passaggio diretto della gestione della controversia al giudice istruttore, responsabile della gestione dell’intero processo. 

Le novità introdotte dalla Riforma, come sopra accennato, non determinano però l’abolizione della separazione ne consentono al giudice di emanare un unico giudizio pronunciando direttamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili. Il giudice, pronunciata la separazione, inviterà i coniugi a comunicare la volontà di non riconciliarsi in vista del divorzio, trascorso il termine di sei mesi, così da poter pronunciare il divorzio alle condizioni già accordate dai coniugi in sede di separazione e senza promuovere un altro giudizio.
Il presupposto per la proposizione della domanda di divorzio resta quindi il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (anche se concernente esclusivamente lo status di coniuge).


Articolo di Francesca Urbani


La novità della riforma Cartabia influisce sull’annotazione della formula 174 (Per i clienti Halley: ricorrente QD 2845 e SC 7942) e sulla compilazione del modello SDSU (Per i clienti Halley: sintomo SC 10442 ricorrente SC 7878).

--> Per approfondire l'argomento consulta il quesito Divorzio congiunto in seguito alla Riforma Cartabia della Dottoressa Francesca Urbani.

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