Divorzio congiunto in seguito alla Riforma Cartabia

Risposta della Dott.ssa Francesca Urbani

Quesiti
di Urbani Francesca
21 Maggio 2024

In base alle modifiche apportate dalla riforma Cartabia, è possibile presentare la domanda congiunta di separazione e divorzio, in seguito alla quale l’ufficiale di stato civile apporrà sull’atto di matrimonio l’annotazione 174, con le precisazioni del caso.

Si chiede se in tale circostanza, al termine del procedimento, il Tribunale potrà effettivamente emettere un'unica sentenza che stabilisce contestualmente sia la separazione consensuale o giudiziale sia il divorzio consensuale o giudiziale dei cittadini, oppure dovranno comunque essere emanate due sentenze, una di separazione e l'altra di divorzio, in due momenti diversi, a distanza di almeno 6 mesi l'una dall'altra.

Risposta

Il fine della riforma Cartabia è quello di accelerare l’iter previsto per la separazione ed il divorzio tra coniugi, senza abolire la separazione come fase ed istituto. La riforma infatti introduce la possibilità di proporre congiuntamente il giudizio di separazione e divorzio, novellando l’articolo 473 bis. 49 c.p.c., che dispone come segue:

Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma.

Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.

La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.”

Il giudice dunque, pronunciata la separazione, inviterà i coniugi a comunicare la volontà di non riconciliarsi in vista del divorzio, trascorso il termine di sei mesi, coì da poter pronunciare il divorzio alle condizioni già accordate dai coniugi in sede di separazione e senza promuovere un altro giudizio.

Il presupposto per la proposizione della domanda di divorzio resta quindi il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (anche se concernente solo lo status).

20 Maggio 2024            Francesca Urbani

 

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