Smart Working con la nuova circolare del 5 gennaio 2022

Cosa cambia

Servizi Comunali Telelavoro - Lavoro agile

Cosa
I Ministri Brunetta ed Orlando lo scorso 5 gennaio hanno firmato la circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all’interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative.
La circolare prevede che le pubbliche amministrazioni possono programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile. 
Il rapporto di lavoro in presenza/lavoro agile dovrà essere equilibrato secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti.

L’evoluzione 
Le indicazioni riportate nella circolare dello scorso 5 gennaio 2022 sono la sintesi di un percorso di superamento dello smart working emergenziale nella Pubblica amministrazione avviato nel Marzo 2021. 
Infatti, lo scorso 10 marzo 2021, con la sottoscrizione del “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale” avvenuta a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e i sindacati, si concordava che, “con riferimento alle prestazioni svolte a distanza (lavoro agile), occorre porsi nell’ottica del superamento della gestione emergenziale, mediante la definizione, nei futuri contratti collettivi nazionali, di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle Pubbliche Amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata”.
Mesi dopo, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.9.2021, a decorrere dal 15 ottobre 2021 si stabiliva che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche fosse quella svolta in presenza, fermo restando l’obbligo, per ciascuna di esse, di assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19.
Il rientro “in presenza” del personale delle pubbliche amministrazioni è stato disciplinato:

  • con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, che ha individuato le condizionalità ed i requisiti necessari (organizzativi ed individuali) per utilizzare il lavoro agile in un quadro di efficienza e di tutela dei diritti dei cittadini ad una adeguata qualità dei servizi; 
  • con le “linee guida” adottate previo confronto con le organizzazioni sindacali e sulle quali è stata acquisita l’intesa della Conferenza unificata lo scorso 16 dicembre. 

Infine, il quadro regolatorio è stato completato dal Contratto collettivo sottoscritto tra Aran e parti sociali il 21 dicembre 2021, che del lavoro agile nel pubblico impiego ha individuato caratteristiche, modalità, limiti e tutele. 

I contenuti delle Linee Guida ministeriali
Le linee guida prevedono le seguenti condizioni affinché un lavoratore possa svolgere l’attività lavorativa in smart working:

  1.  l’invarianza dei servizi resi all’utenza;
  2.  l’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
  3. l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
  4. la necessità, per l’amministrazione, della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
  5. la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
  6. il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
  7. la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario;
  8. il dovere di fornire al lavoratore idonea dotazione tecnologica, che garantisca la sicurezza e il divieto di ricorso all’utenza personale o domestica del dipendente, salvo i casi preventivamente verificati e autorizzati.

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 81/2017, le linee guida prevedono che lo svolgimento del lavoro agile è rimesso all’accordo individuale con il lavoratore, in cui vengono definiti durata, modalità e obiettivi della prestazione.

L’iter autorizzativo dello smart working
La materia del lavoro agile è trattata nel Capo II della legge n. 81/2017, la quale prevede che per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività lavorative in smart working si devono seguire i seguenti passi:

  1. presentazione della domanda di attivazione del lavoro agile alla prestazione lavorativa da parte del dipendente pubblico;
  2. sottoscrizione dell’accordo individuale per la prestazione in lavoro agile tra il dirigente/responsabile del settore ed il dipendente;
  3. individuazione degli obiettivi assegnati al dipendente da realizzare durante lo svolgimento del lavoro in modalità agile.

La definizione degli obiettivi dovrà essere coerente il Piano della Performance ed con il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA). Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, dovrà essere redatto dalle amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Articolo di La Posta del Sindaco

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Scritto il 12/01/2022 , da La Posta del Sindaco
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