Approfondimento di Luigi Oliveri

Il segretario comunale non può delegare funzioni dirigenziali

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di Oliveri Luigi
22 Giugno 2020

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                        

Il segretario comunale non può delegare funzioni dirigenziali

Luigi Oliveri

 

La figura del segretario comunale ha uno status particolare, come ha confermato la controversa e per molti versi non condivisibile ed erronea sentenza della Corte costituzionale 23/2019.

Si possono unire alle funzioni tipiche del segretario, fondamentalmente l’assistenza giuridico-amministrativa, l’assistenza alle riunioni degli organi di governo, il coordinamento della dirigenza e la programmazione generale, anche attività ulteriori, di natura gestionale.

Non si deve dimenticare, tuttavia, che il conferimento al segretario di funzioni gestionali non ne cambia né status, né ruolo. E’ in effetti un rimedio estremo ad una situazione organizzativa specifica.

Il segretario comunale, di per sé, è privo della competenza gestionale, che l’articolo 107 del d.lgs 267/2000 riserva solo a dirigenti e, negli enti privi di dirigenza, ai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del medesimo d.lgs 267/2000.

La conferma che il segretario comunale non dispone ab origine come elemento qualificante dello status di funzioni e competenze gestionali è data dal Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali - Accordo n. 2, a seguito della delibera del Consiglio Nazionale d’amministrazione n. 267 del 16 dicembre2003 con cui si approvava l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei segretari comunali e provinciali - Accordo n. 2 del 09.12.2003.

Tale contratto integrativo specifica le condizioni alle quali sono consentite maggiorazioni della retribuzione di posizione ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del Ccnl 16.5.2001.

Tra le condizioni soggettive, rientra l’affidamento “di attività gestionali (ad es. responsabilità servizio finanziario, rilascio concessioni edilizie, ecc.)”. Ma, specifica il contratto decentrato che “Relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionale occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno dell’Ente”.

La temporaneità dell’incarico conferma che la funzione gestionale non è connaturata, ma derivata. Il segretario comunale, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera d), del Tuel è destinatario della funzione gestionale come rimedio ad una situazione contingente di carattere organizzativa: manca una figura apicale alla quale affidare la gestione. Dunque, l’incarico non può che essere limitato al tempo necessario ad acquisire tale figura. Poiché il ricorso all’assegnazione al segretario in via temporanea di funzioni dirigenziali è una deroga all’ordine naturale delle competenze, il segretario non può a sua volta modificare il quadro, rinunciando a parte di tali competenze ottenute (che per altro ne accrescono la retribuzione di posizione), per assegnarle mediante delega ad altri.

Del resto, l’assegnazione al segretario di funzioni gestionali, come visto, è subordinata all’accertamento che nell’ente non esistano professionalità necessarie alla loro amministrazione. Ma, se un segretario comunale è destinatario di funzioni gestionali sulla base delle norme richiamate e poi ritenga di delegare parte di tali funzioni a dipendenti dell’ente, così operando attesta che nell’ente esistono le necessarie professionalità, a meno di incorrere in una delega illegittima, se non nulla, in quanto rivolta a persona necessariamente priva della necessaria professionalità.

Nella maggior parte dei casi, per altro, nei comuni la delega di funzioni dirigenziali non è nemmeno possibile. Infatti, l’articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 la permette solo per il personale che ha qualifica dirigenziale. Negli enti con la dirigenza, quindi, sono solo i dirigenti abilitati dalla legge a delegare funzionari. Negli enti privi di dirigenza, tale delega è inoperante.

Né si affermi che il segretario comunale è da considerare come dirigente. La figura del segretario è assimilabile a quella della dirigenza, ma, come evidenziato sopra, esplica competenze e funzioni altre e diverse. Se il segretario fosse un dirigente sul piano giuridico, nessun ente locale potrebbe attribuire incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del Tuel.

La conclusione, quindi, è che il segretario comunale incaricato di funzioni dirigenziali non possa delegarle ad altri. Poiché detto incarico deve necessariamente essere limitato nel tempo, l’ente deve operare celermente per acquisire la professionalità mancante e restituire al segretario la piena disponibilità di dedicare la propria professionalità alle sue competenze fondamentali, tra le quali non rientra la gestione.

21 giugno 2020

 

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