Ormai il 2019 è alle porte e l'importante passaggio dalla gestione delle fatture da analogico a digitale è ormai una consolidata realtà... non priva di dubbi da parte dei contribuenti. Tra i molti quesiti che vengono posti, diversi riguardano il valore e l'importanza (se ne ha) della copia cartacea della fattura digitale: la stampa, su carta o in altro formato analogico, della fattura trasmessa allo Sdi in Xml ha o non ha valenza ai fini giuridico-tributari?
Facendo un passo indietro e osservando il contenuto dell'articolo 23 del DLgs 82/2005 del Cad (Codice dell'amministrazione digitale) possiamo notare che "le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". La norma prevede poi, con il comma 3, che solo una copia analogica di un documento digitale possa essere ottenuta, in alternativa, apponendo a stampa un contrassegno sulla base dei criteri definiti con le linee guida. Ad ogni effetto di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale viene sostituita dal contrassegno apposto, quindi non si può richiedere un'altra copia analogica dello stesso documento informatico con sottoscrizione autografa. Quindi la legge prevede e impone la presenza di "un pubblico ufficiale a ciò autorizzato" che intervenga per confermare la regolarità della copia analogica rispetto alla fattura elettronica, oppure sottostando alle linee guida dell'Agid potrà apporre un contrassegno... linee guida purtroppo ancora ad oggi non pervenute.
In pratica, ad oggi, per avere una copia autentica di una fattura elettronica bisogna raggiungere il segretario comunale o il notaio, oppure si può estendere l'autorizzazione all'autentica ad altri soggetti, stando a quanto riportato nell'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto (119/2018) in materia di "Giustizia Tributaria", che introduce il "potere di certificazione di conformità" (DLgs 546/92) con l'articolo 25 bis.
Troviamo però una deroga alla regolamentazione della copia analogica di una fattura elettronica destinata ai consumatori finali (o ai condomini) e ai soggetti non residenti. La legge di Bilancio 2018 con il comma 909 dell'articolo 1 prevede che una copia analogica di una fattura in formato analogico sarà data a disposizione da parte di chi emette la fattura, tranne in caso di rinuncia da parte del consumatore. Questa copia dovrebbe quindi avere valore giuridico e fiscale, se consegnata in relazione alla cessione del bene o servizio in ottemperanza ad una norma di legge. Un'interpetazione, questa, conforme a quanto riportato nelle Faq dell'Agenzia delle Entrate in tea di condomini, equiparati e consumatori finali, in cui si sottolinea che la copia deve essere della essere quella della fattura trasmessa. L'Agenzia ha da poco dichiarato che la stampa della fattura Xml sarà valida per dimostrare una spesa detraibile.
La copia analogica in oggetto dovrà riportare una dicitura simile a questa:
"Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell' articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017."
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