La Rivista del Sindaco


Imposta sui manifesti politici se fuori dagli spazi consentiti

Approfondimenti
di La Posta del Sindaco
26 Luglio 2018

L'imposta sulla pubblicità non si applica ai manifesti e messaggi pubblicitari di natura politica o ideologica, ma in seguito all'ordinanza n. 12312/2018 della Cassazione, è stato stabilito dalla sezione tributaria che se questi non sono esposti all'interno degli spazi consentiti (esplicitati dall'articolo 18 del Dlgs 507/1993), allora si dovranno comunque pagare i diritti di affissione.

Nei limiti della sua giurisdizione, seguendo la norma stabilita con l'articolo 18 del Dlgs 507/1993, il Comune aveva stabilito quali spazi del proprio territorio sarebbero stati adibiti a pubblicità e affissioni il cui scopo rientrasse in finalità sociali, istituzionali e in genere prive di rilevanza economica. In seguito, la Commissione Tributaria Regionale (Ctr) aveva svolto dei rilievi, costatando che l'esposizione era avvenuta al di fuori degli spazi, motivo per cui non poteva più beneficiare dell'esenzione al pagamento dei diritti d'affissione.

Non è stata una critica considerabile pertinente la rimostranza portata seguendo le affermazione della Corte costituzionale con le pronunce n. 89 e 301 rispettivamente del 1979 e 200, che considerano i messaggi di natura politica o ideologica come esenti dal pagamento delle imposte. Questo perché, nel caso in esame, la disciplina dal giudice delle leggi è sempre stata ritenuta conforme a costituzione in quanto relativa alle modalità di esercizio del diritto,  a causa della diversa ipotesi di affissione fuori dagli spazi definiti consentiti dal Comune. Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza 301/200 la Corte Costituzionale ha coinvolto solo alcuni aspetti relativi all'imposta comunale (n. 10113/2004 Cassazione), anche in riferimento al Dlgs 507/1993. Proprio nel Dlgs 507 del 1993 viene riportato (nell'articolo 20) come la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni sia dimezzata per i manifesti di natura politica, ideologica e per una serie di altre categorie. Sempre nell'articolo 20, si stabilisce però che i Comuni possano riservare il 10% degli spazi totali alla tipologia di affissioni riportate nell'articolo stesso e a quelle che riguardano i loro piani generali degli impianti pubblicitari, continuando a usufruire degli spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni non superiore al suddetto 10%.

In pratica, attraverso questa recente ordinanza, è stata confermata l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità per i messaggi a carattere politico o ideologico, ma si è stabilito che gli stessi siano soggetti al dovuto pagamento dei diritti di affissione, se rinvenuti al di fuori delle aree opportunamente stabilite come spazi consentiti.


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