M.U.D. 2024: il termine per la presentazione alla C.C.I.A.A. slitta dal 30 aprile al 1° luglio 2024
È stato pubblicato sulla G.U. 52 del 2 marzo 2024, il dpcm 26 gennaio 2024, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”.
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (di seguito denominato M.U.D.) è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell'anno precedente.
Il nuovo dpcm, con novità che interessano anche e soprattutto comuni e gestori del servizio pubblico, sostituisce integralmente, con relative nuove istruzioni, il M.U.D. allegato al dpcm del 3 febbraio 2023.
Esso è presentato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per il territorio in cui è insediata l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono, invece, presentare il M.U.D. alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio è presente la sede legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce. Deve essere presentato un M.U.D. per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
In deroga all’articolo 1 del dpcm 17 dicembre 2021, l’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, stabilisce: «Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».
Considerato che il dpcm 26 gennaio 2024, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, è stato pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 2024, il termine per la presentazione della dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 70/1994, slitta dal 30 aprile 2024 al prossimo 30 giugno 2024 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del citato decreto). In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero il 1° luglio 2024.
Il dpcm 26 gennaio 2024 contiene i seguenti quattro allegati, la cui pubblicazione è stata demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica:
II M.U.D. è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.
L’Allegato 1 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:
I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2024 – Comunicazione Rifiuti
I soggetti tenuti alla presentazione del M.U.D. – Comunicazione Rifiuti - individuati dall’articolo 189, commi 3 e 4, d.lgs. n. 152/2006, e dall’articolo 4, comma 8, d.lgs. n. 197/2021, sono i seguenti:
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:
I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2024 – Comunicazione Veicoli fuori uso
I soggetti tenuti alla presentazione del M.U.D. – Comunicazione Veicoli fuori uso - individuati dall’articolo 7, comma 2 bis, e dall’articolo 11, comma 3, d.lgs. n. 209/2003, per i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono coloro che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche altri veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003 dovrà:
I soggetti che effettuano esclusivamente l’attività di trasporto di veicoli fuori uso dovranno presentare la Comunicazione Rifiuti.
I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2024 – Comunicazione Imballaggi
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Imballaggi sono così individuati:
1. Sezione Consorzi
I soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 189 comma 3, d.lgs. n. 152/2006, alla presentazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi, sono individuati dall’articolo 220, comma 2, del medesimo decreto:
comunicano annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.
I soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lett. a) e c), d.lgs. n. 152/2006, inviano contestualmente la comunicazione al Consorzio nazionale imballaggi.
II CONAI comunica i dati relativi alle borse di plastica in materiale Iugero immesse sul mercato ai sensi dell’articolo 220-bis, d.lgs. n. 152/2006.
2. Sezione Gestori rifiuti di imballaggio
Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione gestori di rifiuti di imballaggio, gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV, d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche intercorse.
I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2024 – Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
La comunicazione relativa ai R.A.E.E. riguarda gli obblighi e i soggetti previsti dall’articolo 19, comma 6, d.lgs. n. 49/2014 e successive modificazioni.
Sono, quindi, tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai R.A.E.E., tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei R.A.E.E. rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 49/2014.
I R.A.E.E. che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 49/2014 sono quelli derivanti dalle seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche:
I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2024 – Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione
I soggetti tenuti alla presentazione del M.U.D. – Comunicazione rifiuti urbani, e raccolti in convenzione sono individuati dall’articolo 189, comma 5, d.lgs. n. 152/2006.
Rientrano nella definizione di rifiuto urbano, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. b-ter) punto 2), i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.
Sono tenuti alla presentazione di questa sezione anche i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 189, che raccolgono le tipologie di rifiuti individuate dall’articolo 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall’articolo 198, comma 2-bis, limitatamente a tali tipologie. Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata tali soggetti faranno riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD.
I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Comune o soggetti da questo delegati) comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:
Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita, ai sensi dell’articolo 189 comma 4, d.lgs. n. 152/2006.
I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta, così come individuati dall’articolo 12, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 49/2014.
I soggetti che raccolgono le tipologie di rifiuti individuate dall’articolo 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall’articolo 198, comma 2-bis, limitatamente a tali tipologie comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:
Gli obblighi dei centri comunali di raccolta
I centri comunali di raccolta, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116/2020, hanno l’obbligo di predisporre il registro cronologico di carico e scarico, limitatamente ai rifiuti pericolosi, ai sensi dell’articolo 190, comma 9, d.lgs. n. 152/2006.
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nelle risposte pubblicate, in data 16 marzo 2022, sul proprio sito, ad alcune richieste di chiarimento necessarie al fine di definire le modalità di compilazione della dichiarazione MUD, ha testualmente evidenziato:
“I centri comunali di raccolta in quanto Enti/Imprese che gestiscono rifiuti, rientrano fra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, limitatamente ai soli rifiuti pericolosi.
Compileranno la Comunicazione Rifiuti e ad ogni scheda RIF allegheranno uno o più moduli RT indicando il/i Comune/i di provenienza del rifiuto ed uno o più moduli DR indicando l’impianto di destinazione”.
I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2024 – Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
In base all’articolo 29, comma 6, d.lgs. n. 49/2014, i produttori si impegnano a comunicare i dati contenuti nell’allegato X al medesimo decreto al fine di consentire al Comitato di vigilanza e controllo l’elaborazione delle quote di mercato di cui all’articolo 35, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 49/2014.
L’articolo 6 del dm 185/2007 prevede che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 70/1994, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge.
È tenuta alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 49/2014:
Inoltre, nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettiva, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, dm n. 185/2007.
La disciplina sanzionatoria in caso di omessa o incompleta comunicazione del M.U.D.
Ai sensi dell’articolo 258, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
Ai sensi dell’articolo 258, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ove le informazioni di cui al comma 1, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260,00 a €. a €. 1.550,00 (P.M.R. €. 516,66).
Infine, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, d.lgs. n. 209/2003, come modificato dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 119, in caso di omessa o incompleta/inesatta comunicazione (prevista dall'articolo 11, comma 3), è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 3.000 a €. 18.000 euro (P.M.R. €. 6,000). Inoltre, nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica, altresì, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.
All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al presente paragrafo, ai sensi dell’articolo 262, d.lgs. n. 152/2006, provvede la provincia, nel cui territorio è stata commessa la violazione.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti, ai sensi dell’articolo 263, d.lgs. n. 152/2006, sempre alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.
Articolo di Gaetano Alborino
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