La Rivista del Sindaco


Il M.U.D.: le novità introdotte dal D.P.C.M. 26 gennaio 2024

La disciplina sanzionatoria in caso di omessa o incompleta comunicazione
Approfondimenti
di Alborino Gaetano
15 Aprile 2024

 

M.U.D. 2024: il termine per la presentazione alla C.C.I.A.A. slitta dal 30 aprile al 1° luglio 2024
È stato pubblicato sulla G.U. 52 del 2 marzo 2024, il dpcm 26 gennaio 2024, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”. 
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (di seguito denominato M.U.D.) è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell'anno precedente.
Il nuovo dpcm, con novità che interessano anche e soprattutto comuni e gestori del servizio pubblico, sostituisce integralmente, con relative nuove istruzioni, il M.U.D. allegato al dpcm del 3 febbraio 2023.
Esso è presentato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per il territorio in cui è insediata l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono, invece, presentare il M.U.D. alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio è presente la sede legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce. Deve essere presentato un M.U.D. per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

In deroga  all’articolo 1 del dpcm 17 dicembre 2021, l’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, stabilisce: «Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».
Considerato che il dpcm 26 gennaio 2024, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, è stato pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 2024, il termine per la presentazione della dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 70/1994, slitta dal 30 aprile 2024 al prossimo 30 giugno 2024 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del citato decreto). In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero il 1° luglio 2024.

Il dpcm 26 gennaio 2024 contiene i seguenti quattro allegati, la cui pubblicazione è stata demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica:

  • Allegato 1: istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale;
  • Allegato 2: comunicazione rifiuti semplificata;
  • Allegato 3: modelli Raccolta dati;
  • Allegato 4: istruzioni per la presentazione telematica.

II M.U.D. è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.

L’Allegato 1 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:

  1. comunicazione Rifiuti;
  2. comunicazione Veicoli Fuori Uso;
  3. comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  4. comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  5. comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione;
  6. comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2024 – Comunicazione Rifiuti
I soggetti tenuti alla presentazione del M.U.D. – Comunicazione Rifiuti - individuati dall’articolo 189, commi 3 e 4, d.lgs. n. 152/2006, e dall’articolo 4, comma 8, d.lgs. n. 197/2021, sono i seguenti: 

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • le imprese e gli Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3, lett. c), d) e g), d.lgs. n. 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. pp), d.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferibili dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, d.lgs. n. 152/2006.

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione: 

  • imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila; 
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006; 
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che non hanno più di dieci dipendenti: 
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g); 
  • ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e del comma 6 dell’articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo193 del d.lgs. n. 152/2006, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 del d.lgs. n.152/2006 e successive modificazioni.

I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2024 – Comunicazione Veicoli fuori uso
I soggetti tenuti alla presentazione del M.U.D. – Comunicazione Veicoli fuori uso - individuati dall’articolo 7, comma 2 bis, e dall’articolo 11, comma 3, d.lgs. n. 209/2003, per i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono coloro che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche altri veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003 dovrà:

  • compilare la Comunicazione Rifiuti per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 209/2003;
  • compilare la Comunicazione Veicoli fuori uso per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003.

I soggetti che effettuano esclusivamente l’attività di trasporto di veicoli fuori uso dovranno presentare la Comunicazione Rifiuti.

I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2024 – Comunicazione Imballaggi
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Imballaggi sono così individuati:

1. Sezione Consorzi
I soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 189 comma 3, d.lgs. n. 152/2006, alla presentazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi, sono individuati dall’articolo 220, comma 2, del medesimo decreto:

  • il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006;
  • i soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lett. a) e c), d.lgs. n. 152/2006, per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti;

comunicano annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.
I soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lett. a) e c), d.lgs. n. 152/2006, inviano contestualmente la comunicazione al Consorzio nazionale imballaggi.
II CONAI comunica i dati relativi alle borse di plastica in materiale Iugero immesse sul mercato ai sensi dell’articolo 220-bis, d.lgs. n. 152/2006.

2. Sezione Gestori rifiuti di imballaggio
Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione gestori di rifiuti di imballaggio, gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV, d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche intercorse.

I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2024 – Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
La comunicazione relativa ai R.A.E.E. riguarda gli obblighi e i soggetti previsti dall’articolo 19, comma 6, d.lgs. n. 49/2014 e successive modificazioni. 
Sono, quindi, tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai R.A.E.E., tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei R.A.E.E. rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 49/2014.

I R.A.E.E. che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 49/2014 sono quelli derivanti dalle seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

  1. apparecchiature per Io scambio di temperatura;
  2. schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2;
  3. lampade;
  4. apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), con dettaglio sui pannelli fotovoltaici;
  5. apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm);
  6. piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50cm).

I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2024 – Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione
I soggetti tenuti alla presentazione del M.U.D. – Comunicazione rifiuti urbani, e raccolti in convenzione sono individuati dall’articolo 189, comma 5, d.lgs. n. 152/2006.

Rientrano nella definizione di rifiuto urbano, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. b-ter) punto 2), i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.
Sono tenuti alla presentazione di questa sezione anche i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 189, che raccolgono le tipologie di rifiuti individuate dall’articolo 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall’articolo 198, comma 2-bis, limitatamente a tali tipologie. Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata tali soggetti faranno riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD.

I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Comune o soggetti da questo delegati) comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

  • la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
  • la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
  • i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
  • i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
  • i dati relativi alla raccolta differenziata;
  • le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita, ai sensi dell’articolo 189 comma 4, d.lgs. n. 152/2006.

I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta, così come individuati dall’articolo 12, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 49/2014.

I soggetti che raccolgono le tipologie di rifiuti individuate dall’articolo 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall’articolo 198, comma 2-bis, limitatamente a tali tipologie comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

  • le quantità di rifiuti raccolti presso le utenze non domestiche;
  • i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
  • l’elenco delle utenze non domestiche presso cui sono stati raccolti i rifiuti.

Gli obblighi dei centri comunali di raccolta
I centri comunali di raccolta, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116/2020, hanno l’obbligo di predisporre il registro cronologico di carico e scarico, limitatamente ai rifiuti pericolosi, ai sensi dell’articolo 190, comma 9, d.lgs. n. 152/2006.
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nelle risposte pubblicate, in data 16 marzo 2022, sul proprio sito, ad alcune richieste di chiarimento necessarie al fine di definire le modalità di compilazione della dichiarazione MUD, ha testualmente evidenziato: 
“I centri comunali di raccolta in quanto Enti/Imprese che gestiscono rifiuti, rientrano fra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, limitatamente ai soli rifiuti pericolosi.
Compileranno la Comunicazione Rifiuti e ad ogni scheda RIF allegheranno uno o più moduli RT indicando il/i Comune/i di provenienza del rifiuto ed uno o più moduli DR indicando l’impianto di destinazione”.

I soggetti obbligati alla presentazione del M.U.D. 2024 – Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
In base all’articolo 29, comma 6, d.lgs. n. 49/2014, i produttori si impegnano a comunicare i dati contenuti nell’allegato X al medesimo decreto al fine di consentire al Comitato di vigilanza e controllo l’elaborazione delle quote di mercato di cui all’articolo 35, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 49/2014.
L’articolo 6 del dm 185/2007 prevede che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 70/1994, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge.

È tenuta alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 49/2014:

  1. è stabilita territorio nazionale e fabbrica A.E.E. recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di A.E.E. e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
  2. è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato “produttore”, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
  3. è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
  4. è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

Inoltre, nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettiva, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, dm n. 185/2007.

La disciplina sanzionatoria in caso di omessa o incompleta comunicazione del M.U.D.
Ai sensi dell’articolo 258, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: 

  • i soggetti che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000,00 a €. 10.000,00 (P.M.R. €. 3.333,33); 
  • se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 26,00 a €. 160,00 (P.M.R. 52,00).

Ai sensi dell’articolo 258, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ove le informazioni di cui al comma 1, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260,00 a €. a €. 1.550,00 (P.M.R. €. 516,66).

Infine, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, d.lgs. n. 209/2003, come modificato dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 119, in caso di omessa o incompleta/inesatta comunicazione (prevista dall'articolo 11, comma 3), è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 3.000 a €. 18.000 euro (P.M.R. €. 6,000). Inoltre, nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica, altresì, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.

All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al presente paragrafo, ai sensi dell’articolo 262, d.lgs. n. 152/2006, provvede la provincia, nel cui territorio è stata commessa la violazione. 

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti, ai sensi dell’articolo 263, d.lgs. n. 152/2006, sempre alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.


Articolo di Gaetano Alborino


Visualizza la scadenza:

  • 01/07/2024 Termine per la presentazione del M.U.D. 2024

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