La Rivista del Sindaco


INPS - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri

Indicazioni operative per i datori di lavoro
Approfondimenti
di Menghini Giancarlo
09 Febbraio 2024

 

Il 31 gennaio 2024 l’INPS ha emanato la circolare n. 27 ed ha fornito le specifiche della platea degli aventi diritto. In particolare l’esonero contributivo è stato previsto dalla Legge di Bilancio per il 2024 all’art. 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Possono accedere all’esonero in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti a tempo indeterminato di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.
Questa agevolazione consiste in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Nello specifico, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, soddisfino il requisito richiesto dalla citata disposizione, vale a dire risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.
L’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, spetta anche alle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.

Per poter fruire dell’esonero previsto a partire dal 1° gennaio 2024, sulla base dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica dell’INPS devono compilare, a partire dalla denuncia del mese Febbraio 2024, la sezione <ListaPosPA> dell’Uniemens, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> con la retribuzione lorda imponibile ai fini pensionistici e l’elemento <Contributo> con la contribuzione piena calcolata su detto imponibile.

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, come di seguito indicato.
Nel caso della lavoratrice madre di tre o più figli, si dovranno valorizzare i seguenti elementi:

  • nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;
  • nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell’esonero;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “58”, avente il significato di “Esonero all’articolo 1, comma 180, madre lavoratrice di tre o più figli”;
  • nell’elemento <Importo> deve essere indicata in questo specifico caso, l’intera contribuzione ai fini pensionistici a carico della lavoratrice oggetto dello sgravio contributivo nei limiti, comunque previsti, per il mese o frazione di mese.

Nel caso, invece, della lavoratrice madre con due figli, di cui uno di età inferiore a 10 anni:

  • nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;
  • nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell’esonero;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “59”, avente il significato di “Esonero all’articolo 1, comma 181, madre lavoratrice con due figli”;
  • nell’elemento <Importo> deve essere indicata in questo specifico caso, l’intera contribuzione ai fini pensionistici a carico della lavoratrice oggetto dello sgravio nei limiti, comunque previsti, per il mese o frazione di mese;

Nei casi in cui il datore di lavoro sia in possesso dei codici fiscali dei figli comunicati dalla lavoratrice, gli stessi dovranno essere indicati nell’elemento V1_Periodo Precedente Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 5 “Regolarizzazione da circolare o messaggio” da compilare per ciascun figlio secondo le indicazioni che seguono:

  • <GiornoInizio> e <GiornoFine>: devono corrispondere a quelli dell’elemento in cui è dichiarato il Codice Recupero 58 o 59;
  • <DataAtto> di <DescrMotivoUtilizzo>: indicare la data della presente Circolare;
  • <IdentAtto>: valorizzare con 4;
  • <NumeroRegistro>: compilare con il Codice Fiscale del figlio.

Non deve essere compilato alcun altro elemento.

Il recupero dell’esonero spettante per il mese di Gennaio 2024 e febbraio 2024 può essere effettuato nelle denunce del mese di marzo, aprile e maggio 2024, indicando il corrispondente <MeseRif>.
Qualora, a gennaio 2024, la lavoratrice abbia usufruito dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n.213, in misura minore rispetto a quello previsto dai commi 180 e 181 del citato articolo 1 della medesima legge, è necessario inviare l’elemento “V1 Casuale 5” a sostituzione di quanto precedentemente dichiarato.
Per maggiori e più dettagliate informazioni, si consiglia la consultazione della Circolare INPS n. 27 del 31/1/2024.


Articolo di Giancarlo Menghini


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