La Rivista del Sindaco


Legge di bilancio 2024: le norme di interesse per gli enti locali

Le principali disposizioni della legge n. 213/2024
Approfondimenti
di Braccioni Ennio
12 Gennaio 2024

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 393 del 30 dicembre 2023 (S.O. n. 40/L) è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (legge di bilancio 2024); il contenuto normativo della legge di bilancio è riportato nell'articolo 1, mentre gli articoli successivi riguardano la approvazione degli stati di previsione dei singoli Ministeri e i quadri riassuntivi.


L'articolo 1 è suddiviso in ben 561 commi: anche se non è proprio un record (nella legge finanziaria del 2007, con il secondo governo Prodi, i commi erano stati addirittura ben 1.364) anche quest'anno si è comunque confermata la tradizione ultradecennale di approvare la legge di bilancio utilizzando il voto di fiducia (anche se quest’anno soltanto al Senato) sull’emendamento governativo interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge di bilancio 2024 che era composto di 89 articoli, procedura che comporta il venir meno della suddivisione del testo nei diversi articoli che costituivano il disegno di legge iniziale e la loro unificazione - unitamente alle integrazioni disposte nel corso dell’esame parlamentare - in un unico articolo composto da un elevato numero di commi, con conseguente difficoltà di lettura del testo risultante.


Tanto premesso, vengono di seguito riepilogate le principali norme contenute nella legge n. 213 che più direttamente riguardano gli Enti Locali ed in particolare il bilancio di previsione, prendendo in esame l’articolo 1 della legge di bilancio secondo l'ordine di numerazione dei singoli commi.


Art. 1, commi 27-29: rifinanziamento rinnovi contrattuali del pubblico impiego
I commi da 27 a 29 dell'art. 1 dispongono l’integrazione delle risorse destinate a coprire gli oneri per i rinnovi contrattuali per il personale pubblico del triennio 2022-2024, integrazione che per le amministrazioni centrali dello Stato ammonta a 3.000 milioni di euro per l’anno 2024 e  5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025; per gli Enti locali è previsto, come già in tutte le precedenti tornate di rinnovi contrattuali, che gli oneri corrispondenti, determinati sulla base dei medesimi criteri previsti per il personale statale, vengano posti a carico dei bilanci degli enti stessi, con un incremento della spesa che l’ANCI ha calcolato attorno al 5,8% del monte salari del personale in servizio.
E’ inoltre previsto un incremento di 6,7 volte del valore annuale dell’indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 1° gennaio 2024: tale misura, che configura un anticipo sui futuri miglioramenti economici e che verrà erogata su base mensile, riguarderà solo il personale che non abbia già percepito il medesimo incremento a dicembre 2023 in applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 145/2023 (anticipo rinnovo contratti pubblici) il quale aveva previsto la facoltà per gli enti locali di corrispondere detto incremento in unica soluzione nel mese di dicembre 2023.


Art. 1, comma 70: semplificazione per gli affidamenti della progettazione
Questo comma modifica la disposizione transitoria prevista dal primo periodo del comma 4 dell’art. 1 del d.l. n. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”) che aveva disposto, per gli anni dal 2019 al 2023, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione potevano avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitate alle sole attività di progettazione: viene eliminato il limite temporale del 2023, per cui la possibilità prevista dal citato d.l. n. 32/2019 diventa norma a regime.
Si prevede inoltre l’emanazione di un decreto del MIT da adottare, di concerto il MEF, entro il mese di marzo 2024 per definire le modalità di analisi e di monitoraggio delle suddette attività progettuali, in raccordo con quanto previsto dal d.lgs. 229/2011 concernente il monitoraggio delle opere pubbliche, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione.


Art. 1, commi 72-74: proroga termini per efficacia delle delibere aliquote IMU
Il comma 72 dispone che, limitatamente al 2023, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sullo stesso portale entro il 15 gennaio 2024, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia. 
La norma rappresenta una espressa deroga a quanto previsto: 

  • dall’articolo 15-ter del decreto legge 201/2011, secondo il quale le sopra indicate delibere regolamentari degli enti acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che gli enti effettuino l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre e la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera si riferisce; 
  • dall’articolo 1, commi 762 e 767 della legge 160/2019 in materia di scadenze per i versamenti dell’IMU.

Il comma 73 dispone che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 72 (cioè entro il 15 gennaio 2024) e quella versata ai sensi dell’articolo 1, comma 762 della legge 160/2019 entro il 18 dicembre 2023 va pagata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 29 febbraio 2024; nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. 
Il comma 74, con una norma applicabile a regime, chiarisce che a decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre o del 28 ottobre (stabiliti dalle norme che disciplinano la pubblicazione sul portale federalismo delle delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.


Art. 1, commi 210-216: Fondo Unico per inclusione delle persone con disabilità
Viene istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 231.807.485 euro annui, destinato a finanziare iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità:

  • potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado; 
  • promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive; 
  • inclusione lavorativa e sportiva;
  • turismo accessibile;
  • iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
  • interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
  • promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
  • iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell’accessibilità e inclusione delle persone con disabilità, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

È prevista l’emanazione di uno o più decreti attuativi da adottarsi da parte dell’autorità politica delegata in materia di disabilità di concerto con il MEF; a decorrere dall’anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse del Fondo suddetto saranno sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.


Art. 1, commi 282-284: Fondo per il contrasto al disagio abitativo
Viene istituito un fondo per il contrasto al disagio abitativo con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni per il 2027 e 50 milioni per il 2028.
È previsto che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il MEF e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza unificata, vengano adottate le linee guida e definite le modalità attuative, comprese quelle relative alla assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti nonché al monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale.


Art. 1, comma 302: interventi urgenti per strutture e infrastrutture pubbliche
Il comma 302 istituisce un fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, da adottarsi entro il mese di gennaio 2024, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo suddetto nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.


Art. 1, comma 304: rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche
La norma è finalizzata a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, prorogando al 2024 il meccanismo già previsto dall’articolo 26 del d.l. n. 50/2022 relativamente ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024 (in luogo del precedente riferimento al 31.12.2023).
Come evidenziato dall'ANCI nella prima nota di lettura al provvedimento, è prevista l’adozione di un nuovo decreto del MIT - ulteriore rispetto a quello emanato con riferimento al 2023 - da adottarsi entro il 31 gennaio 2024, per definire le nuove modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche ed i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni ricadenti nel sopra indicato periodo gennaio 2023 - dicembre 2024.


Art. 1, commi 470-474: contributi ai Patti con i comuni
Il comma 470 riserva ai Comuni capoluogo che sottoscrivono gli accordi di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, un fondo con dotazione annua di 50 milioni di euro per 10 anni (dal 2024 al 2033): tali accordi sono stipulati tra Governo e comuni capoluogo di provincia con disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, o con comuni sede di città metropolitana con un debito pro-capite superiore a 1.000 euro, che non abbiano già in corso l’analoga procedura di cui ai commi 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022.
Da notare che queste disposizioni riguardano un numero limitato di enti: i sette capoluoghi di provincia e i due capoluoghi di città metropolitana che hanno sottoscritto - o sono in procinto di sottoscrivere - il patto di cui al sopra citato art. 43 del d.l. n. 50/2022.


Art. 1, comma 485: contributi per progettazione Enti Locali
Questo comma modifica l’articolo 51 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in cui sono previsti contributi del Ministero dell’Interno per le spese di progettazione relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade: per assicurare la coerenza dello stesso con le previsioni del nuovo Codice degli appalti (d. lgs. n. 36/2023) è stato eliminato il richiamo alla progettazione “definitiva ed esecutiva”, per cui tali contributi riguardano i livelli di progettazione di lavori in generale.


Art. 1, commi 494-495: Fondo di Solidarietà Comunale
Le disposizioni contenute in questi commi intendono recepire le prescrizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, che aveva eccepito l’illegittimità della confluenza nel Fondo di Solidarietà Comunale delle ingenti quote vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio e dell’applicazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi, della sanzione rappresentata dalla restituzione allo Stato delle somme assegnate. 
Per tale motivo il comma 495 riduce la dimensione del FSC a decorrere dal 2025 per un importo pari alle risorse aggiuntive vincolate relative ai servizi sociali comunali, agli asili nido ed al trasporto scolastico studenti con disabilità, di cui all’articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), risorse vincolate al raggiungimento di specifici livelli delle prestazioni o, in mancanza, di "obiettivi di servizio"; le risorse così eliminate dal FSC vanno a costituire la dotazione di un nuovo fondo, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dai successivi commi 496-501.


Art. 1, commi 496-501: Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi
Sempre con l’intento di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, il comma 496 istituisce a decorrere dal 2025 nello stato di previsione del Ministero dell’interno il Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, esplicitamente finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e destinato a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona: la dotazione finanziaria di detto Fondo viene assicurata dalle risorse eliminate dal FSC ai sensi del precedente comma 494.
Viene inoltre modificato il regime sanzionatorio previsto per i comuni che non garantiscono il raggiungimento degli obiettivi annuali prefissati (commi 498-501), prevedendosi l’attivazione di un potere surrogatorio del Ministero dell’interno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, attraverso la nomina del sindaco come commissario; l’obbligo di restituzione allo Stato delle somme non utilizzate non viene del tutto abolito, ma limitato ai casi in cui i comuni certifichino l’assenza di utenti potenziali del servizio oggetto delle assegnazioni inutilizzate. Le modalità di attuazione di tale nuova disciplina saranno oggetto di uno specifico decreto da adottarsi dal Ministero dell’interno di concerto con il MEF entro il mese di gennaio 2024.


Art. 1, commi 502-503: Fondo per piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate
Viene prevista l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentino le seguenti caratteristiche:

  • una popolazione definitiva ISTAT, al 31 dicembre 2022, ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
  • un reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo anno di imposta disponibili;
  • un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale.

Il Fondo è ripartito, entro il 28 febbraio 2024, in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.


Art. 1, commi 506-510: regolazione finale dei fondi Covid 2020-2022
Le disposizioni dei commi da 506 a 510 hanno riscritto la disciplina della regolazione finale delle risorse straordinarie assegnate nel 2020-2021, per la quale l’articolo 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successive modificazioni aveva previsto che con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro il 31 ottobre 2023 dovevano essere individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021, e che le eventuali risorse ricevute in eccesso avrebbero dovuto essere versate al bilancio dello Stato.
La nuova disciplina, introdotta nel corso dell’esame del disegno di legge in Commissione Bilancio del Senato, mantiene invece a favore degli enti locali gli importi derivanti dal conguaglio finale delle certificazioni Covid-19: oltre 280 milioni complessivi, che verranno riassegnati agli enti locali nell’arco di quattro anni (2024-2027).


Art. 1, commi 533-535: revisione della spesa
Queste norme stabiliscono per il quinquennio 2024-2028 un concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Isole mediante un taglio di risorse pari a 250 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni a carico dei comuni e 50 milioni a carico delle province e delle città metropolitane.
Il taglio sarà ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), sulla base delle risultanze del rendiconto 2022 (o, in mancanza, dell’ultimo rendiconto approvato) “tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023” (statuizione quest’ultima che in mancanza di indicazioni ufficiali non appare al momento di facile comprensione); sono esclusi dal concorso sopra indicato taglio gli enti locali in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario nonché quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 572 della legge di bilancio 2022 e all’articolo 43, comma 2, del d.l. n. 50/2022.
L’esatto importo del taglio da porre a carico di ciascun singolo ente sarà stabilito con decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2024 da parte del Ministero dell’Interno di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; in caso di mancata intesa il decreto dovrà comunque essere emanato una volta decorsi venti giorni dalla data di prima iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza.
Dal punto di vista operativo, si evidenzia che l’importo del taglio verrà trattenuto dal Ministero dell’Interno a valere sulle somme spettanti ai comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale; in caso di incapienza si applicheranno le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228/2012.
Per espressa previsione del comma 535, secondo periodo, gli enti dovranno accertare per intero l’ammontare del FSC spettante (al lordo cioè del taglio subito) ed impegnare in spesa l’importo del taglio stesso, provvedendo quindi a regolarizzare l’importo mediante emissione di mandati di pagamento versati in quietanza di entrata.


Art. 1, commi 551-553: Fondi per interventi in materia sociale e infrastrutture
Con queste norme, introdotte nel corso dell’esame del disegno di legge in Commissione Bilancio del Senato, viene prevista la istituzione nello stato di previsione del MEF di due distinti fondi, da trasferire al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, ammontanti ciascuno ad euro 4.655.172 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinati rispettivamente:
il primo alla attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura (comma 551);
il secondo per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale (comma 552).
La ripartizione dei suddetti fondi verrà disposta con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, di concerto con il MEF, entro il mese di gennaio 2024; gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento dovranno essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229.


Articolo di Ennio Braccioni


Ultimi aggiornamenti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×