L’art. 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ha previsto in via sperimentale per il triennio 2019-2021 la possibilità di accedere al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi perfezionati fra il 2019 e il 2021, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta pensione quota 100).
L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha modificato il citato articolo 14 riconoscendo il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta pensione quota 102).
L’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto l’articolo 14.1 al menzionato decreto-legge n. 4, che prevede, in via sperimentale per il 2023, la facoltà di conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.
Il comma 3 dell’articolo 14 e dell’articolo 14.1 sopracitati ha previsto che le pensioni in argomento non sono cumulabili, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendenti o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Tale incumulabilità opera quindi per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Poiché tale requisito viene individuato al momento della liquidazione della pensione da parte dell’INPS, la scadenza può non coincidere con requisito anagrafico effettivamente richiesto al momento dell'accesso alla pensione di vecchiaia.
Si rammenta che il regime di incumulabilità si conclude il mese precedente rispetto a quello in cui si perfeziona il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Articolo di Giancarlo Menghini
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