Per non portare le difficoltà pratiche e giuridiche causate dall’emergenza in atto a creare un riflesso negativo nell’ordine di avvalersi delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, queste sono state sospese dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020. Una sospensione di 313 giorni che sposta quindi il termine oltre la data stabilita, e che porta ad aggiungere il periodo decorso prima della sospensione a quello che decorrerà una volta che questa sarà terminata.
Normalmente, dalla data del rogito d’acquisto della prima casa in un Comune dove non si risiede né lavora, l’acquirente ha 18 mesi di tempo per portare la residenza in dato Comune. Quindi, se il conteggio di questi 18 mesi era ancora in atto il 23 febbraio 2020, viene interrotto per essere ripreso dal 1° gennaio 2021. Anche il riacquisto per il credito d’imposta ottenibile da chi vende la prima casa e ne acquista un’altra entro un anno (ottenendo un credito pari all’imposta di registro o all’Iva versata in sede d’acquisto), vale lo stesso discorso: il conteggio dell’annualità si interrompe il 23 febbraio 2020 e riprende il 1 gennaio 2021. In caso l’atto di vendita sia stipulato nel periodo della sospensione, il conteggio dell’annualità, partirà direttamente dal 1° gennaio 2021.
Discorso analogo per il termine di riacquisto per evitare la decadenza: se dal rogito d’acquisto trascorrono 5 anni o meno dalla vendita della prima casa, l’agevolazione decade, se non si riacquista un’altra casa da destinare a propria abitazione principale entro un anno. Di conseguenza, se il periodo annuale risulta in corso dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2020, esso beneficia della sospensione per riprendere il normale conteggio a partire dal 1° gennaio 2021. Il riacquisto avrà invece tempo fino al 31 dicembre 2021, se la vendita infra quinquennale avviene tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Può avvalersi dell’agevolazione sulla prima casa anche chi ha già sfruttato tale bonus (avendo quindi una casa di proprietà) e decida di comprare una nuova “prima casa”, alienando però la precedente entro un anno dalla nuova acquisizione. Come per il resto, se il tempo per rientrare nell’alienazione scade tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, viene interrotto e poi ripreso da gennaio dell’anno nuovo, mentre se l’acquisto avviene proprio all’interno del periodo di sospensione, si avrà a disposizione tutto il 2021 per vendere.
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