Approfondimento di Eugenio De Carlo

Gli incarichi dirigenziali ex art. 110, primo comma TUOEL, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Servizi Comunali Organizzazione e funzionamento
di De Carlo Eugenio
12 Luglio 2019

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                                                    

Gli incarichi dirigenziali ex art. 110, primo comma TUOEL, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Eugenio De Carlo

 

Alla luce delle più recenti decisioni giurisprudenziali, stante il frequente ricorso degli Enti locali agli incarichi ex art. 110, primo comma, TUOEL d.lgs. n. 267/2000, appare utile delineare l’attuale quadro di riferimento in materia.

In base alla disciplina normativa, come modificata nel 2014 dalla legge n. 214, occorre che :

  1. lo statuto preveda che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato;
  2. per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisca la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità;
  3. fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferibili previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico.
    Rammentato il suddetto quadro, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, risulta che la procedura:
  • difetta in radice dei requisiti del concorso ed è connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco operata nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità (cfr. ex multis: da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 03/05/2019, n. 2867 e giurisprudenza ivi citata : Cassazione civile, Sez. lav. 13/01/2014, n. 478; Sez. lav. 19/03/2015, n. 5516; Cassazione civile Sez. Un. 04/09/2018, n.21600; Consiglio di Stato, sez. V, 04/04/2017, n. 1549 Consiglio di Stato, sez. V, 29/05/2017, n. 2526).
  • non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale (così Cons. Stato, Sez. V, 03/05/2019, n. 2867).
  • è assente una procedura di valutazione assoluta, attraverso prove scritte ed orali, della capacità dei candidati, ed essendo invece prevista una procedura comparativa fondata sulla valutazione dei soli titoli posseduti dai candidati e su di un colloquio, volto evidentemente ad apprezzare, in funzione della fiduciarietà dell’incarico da caricare, le capacità in concreto del candidato in relazione alle funzioni da svolgere, risultando del tutto irrilevante – ai fini della configurazione come effettiva procedura concorsuale – la predisposizione di una graduatoria degli idonei.
  • è "meramente idoneativa", avendo il triplice carattere di temporaneità, specialità e fiduciarietà, così da intendersi come selettiva ma non concorsuale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5298 del 10 settembre 2018).
  • Ai sensi dell’articolo 19,comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, tra i requisiti obbligatori richiesti devono rientrare a) sia la concreta esperienza di lavoro di tipo dirigenziale o ad essa equiparata e b) sia il possesso di una specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche (quest’ultimo requisito, invece, alternativo rispetto all’altro distinto requisito consistente nell’aver svolto l’attività presso organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, così come stabilito dalla predetta normativa) (cfr. Cassazione, Sez. Lavoro, 7 giugno 2019, n. 1551). Pertanto, da un lato, occorre aver svolto incarichi dirigenziali o equiparati (ad esempio, funzionari apicali in enti privi di dirigenti che abbiano avuto assegnato incarichi dirigenziali) per almeno cinque anni, requisito  quest’ultimo che potrà essere, quindi, sopperito dalla particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da documentata formazione universitaria e postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche da parte dei candidati che abbiano svolto funzioni dirigenziali o ad esse equiparante per un periodo inferiore ai cinque anni richiesti inizialmente dalla normativa.
  • «… per quanto non abbia natura concorsuale in senso stretto, è tuttavia comunque basata sull’apprezzamento oggettivo, ed eventualmente anche comparativo, delle qualità professionali e del merito», evitando, quindi, che l’affidamento di un incarico volto all’attuazione dell’indirizzo politico, e non alla sua formazione, «possa avvenire in base ad una mera valutazione soggettiva di consentaneità politica e personale fra nominante e nominato» (CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 34/2010).
  • Non richiede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei concorsi, salvo che l’ente imposti la selezione come  una procedura concorsuale vera e propria (l'apertura alla generalità dei soggetti in possesso dei necessari requisiti, l'adozione di apposito bando, la costituzione di una apposita commissione giudicatrice, la formazione dell'elenco dei candidati esaminati con indicazione dei voti riportati, la formazione di una graduatoria di merito dei candidati formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascuno, l'elaborazione della graduatoria dei vincitori destinata alla successiva approvazione e pubblicizzazione), dovendo in tale caso pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dei concorsi il relativo bando (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5298 del 10 settembre 2018)
  • Deve prevedere la durata minima triennale dell’incarico, atteso che si applica il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel testo modificato dal D.L. n. 115 del 2005, art. 14 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni nè eccedere il termine di cinque, e non già il D.Lgs. n. 257 del 2000, art. 110, comma 3, il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica ( cfr. TAR Lecce, ordinanza n. 14/2019 e giurisprudenza ivi citata : Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 13 gennaio 2014, n. 478; Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 5 maggio 2017, n. 11015).

 

7 luglio 2019

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