Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Comuni inferiori a 5000 abitanti. Necessità di apposita previsione regolamentare per conferire compiti gestionali ai componenti dell’ Organo esecutivo
Servizi Comunali Amministratori locali Organizzazione e funzionamentoApprofondimento di Pietro Rizzo
Comuni inferiori a 5000 abitanti Necessità di apposita previsione regolamentare per conferire compiti gestionali ai componenti dell’ Organo esecutivo
Pietro Rizzo
L’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
La norma ha espressamente introdotto nei piccoli enti la possibilità di deroga al generale principio di separazione dei poteri, al fine di favorire anche il contenimento della spesa e consentire comunque soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche.
Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.
Secondo i giudici amministrativi, ai fini della corretta applicazione della predetta norma, è necessario che l’attribuzione di responsabilità degli uffici e dei servizi comunali agli assessori, ed il potere degli stessi di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, sia prevista da apposite norme regolamentari organizzative (ex multis, TAR Campania Napoli, VIII Sezione, n. 9545/08; Consiglio di Stato, V Sezione, n. 6507/09). Pertanto, la mancanza di tali norme organizzative rende inapplicabile la disposizione contenuta nel citato art. 53 della legge n. 388/2000.
Tale ultima disposizione è stata modificata dall'art. 29, comma 4, della legge n. 448/2001, con la quale è stata abrogata la condizione precedentemente prevista ai fini dell’applicazione della normativa in questione, consistente nella verifica preliminare dell'assenza non rimediabile, nella struttura comunale, di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti.
In linea con tale modifica, il Ministero dell’Interno (parere del 30 settembre 2003) ha ritenuto che la scelta, da parte del Comune, di avvalersi della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri, possa avvenire anche in presenza di dipendenti appartenenti alla categoria D.
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ATTRIBUZIONE AI COMPONENTI DELL’ORGANO ESECUTIVO DI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ GESTIONALI
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