Approfondimento di Pietro Rizzo

Comuni inferiori a 5000 abitanti. Necessità di apposita previsione regolamentare per conferire compiti gestionali ai componenti dell’ Organo esecutivo

Servizi Comunali Amministratori locali Organizzazione e funzionamento
di Rizzo Pietro
26 Aprile 2019

Approfondimento di Pietro Rizzo                                                                                                                

Comuni inferiori  a 5000 abitanti                                    Necessità di apposita previsione regolamentare per conferire compiti gestionali ai componenti dell’ Organo esecutivo

Pietro Rizzo

L’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

La norma ha espressamente introdotto nei piccoli enti la possibilità di deroga al generale principio di separazione dei poteri, al fine di favorire anche il contenimento della spesa e consentire comunque soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche. 

Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio

Secondo i giudici amministrativi, ai fini della corretta applicazione della predetta norma, è necessario che l’attribuzione di responsabilità degli uffici e dei servizi comunali agli assessori, ed il potere degli stessi di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, sia prevista da apposite norme regolamentari organizzative (ex multis, TAR  Campania Napoli, VIII Sezione, n. 9545/08; Consiglio di Stato, V Sezione, n. 6507/09). Pertanto, la mancanza di tali norme organizzative rende inapplicabile la disposizione contenuta nel citato art. 53 della legge n. 388/2000.  

Tale  ultima disposizione è stata modificata dall'art. 29, comma 4, della legge n. 448/2001, con la quale è stata abrogata la condizione precedentemente prevista ai fini dell’applicazione della normativa in questione, consistente nella verifica preliminare dell'assenza non rimediabile, nella struttura comunale, di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti. 

In linea con tale modifica, il Ministero dell’Interno (parere del 30 settembre 2003) ha ritenuto che la scelta, da parte del Comune, di avvalersi della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri, possa avvenire anche in presenza di dipendenti appartenenti alla categoria D.

    

ART. .....

ATTRIBUZIONE AI COMPONENTI DELL’ORGANO ESECUTIVO                                                       DI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ GESTIONALI

 

  1. Per esigenze organizzative correlate a particolari condizioni di bilancio, il Sindaco, in  deroga al principio di separazione tra attività di indirizzo ed attività di gestione previsto dall’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000, può disporre l’attribuzione  di compiti gestionali ai singoli componenti dell’Organo esecutivo, dimostrando il relativo risparmio della spesa.
  2. Le funzioni conferite dal presente regolamento ai Responsabili di servizi o di aree possono essere attribuite  ai singoli componenti dell’ Organo esecutivo, a cui competerà il  potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
  3. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio
  4. Nel caso di attribuzione ai componenti dell’Organo esecutivo di compiti gestionali ad essi competerà anche l’adozione delle determinazioni nonché la formulazione di proposte di deliberazione, con l’apposizione dei pareri di competenza.
  5. Sono fatte salve le disposizione di legge che prevedono la necessità che alcuni compiti e funzioni siano svolte da soggetti in possesso di specifica professionalità.
  6. L’espletamento dei compiti normalmente spettanti ai responsabili di servizi ed aree può essere affidato esclusivamente ai singoli componenti dell’Organo esecutivo e non alla Giunta quale organo collegiale.
  7. La disposizione contenuta nel presente articolo si riferisce all'attribuzione di funzioni gestionali a componenti dell'Organo esecutivo, ne consegue l'inapplicabilità della stessa nei confronti di soggetti che ricoprano esclusivamente la carica di consigliere comunale.
     
     
     
     
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