FISCO OGGI – Documento 11 febbraio 2019
Servizi Comunali Notifica attiSenza supplementari la notifica al rappresentante fuori dal comune
FISCO OGGI
Senza supplementari la notifica al rappresentante fuori dal comune
Il differimento del momento perfezionativo viene meno se l’interessato ritira il plico prima che sia decorso l’extratime, rendendo in tal modo certa l’andata in porto della procedura
Quando la notifica alla società non possa essere eseguita presso la sede di questa e neppure al legale rappresentante che risieda in diverso comune con le modalità degli articoli 138, 139, 140 e 141, codice di procedura civile, la regola per cui il perfezionamento dell’iter notificatorio si verifica dopo otto giorni dall’affissione all’albo comunale non opera quando detto soggetto abbia preventivamente provveduto al ritiro dell’atto.
Questa è la regula iuris affermata dalla Cassazione nell’ordinanza n. 2184 del 25 gennaio 2019, ove si ribadisce che la speciale disciplina in materia è posta a tutela dell’operatività dell’amministrazione finanziaria.
La vicenda processuale
Una società impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari l’accertamento tributario notificatole relativamente all’anno d’imposta 2004.
La sfavorevole pronuncia di prime cure veniva confermata dal collegio di secondo grado, che ribadiva l’inammissibilità del ricorso per tardività, osservando, per quanto qui di rilievo, che la duplice notifica dell’avviso fiscale si era perfezionata il medesimo giorno (18 dicembre 2009) sia nei confronti della società sia nei riguardi del suo legale rappresentante e che, da quella data, era inutilmente decorso il termine per l’impugnazione.
L’interessato ricorreva in sede di legittimità, censurando il decisum dei giudici regionali per avere ritenuto valida la notifica dell’accertamento nei confronti della società e per non aver invece ritenuto che, rispetto alla notifica nei confronti del legale rappresentante, la cui residenza era in un comune diverso da quello in cui l’ente aveva il domicilio fiscale, doveva trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973.
In breve, secondo la parte privata, in applicazione della citata norma, la notifica nei confronti del rappresentante il cui domicilio non coincideva con quello della persona giuridica avrebbe dovuto ritenersi perfezionata il 25 dicembre 2009, ovvero l’ottavo giorno successivo a quello (17 dicembre 2009) dell’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune, con conseguente tempestività dell’originario ricorso.
La pronuncia della Corte
In prima battuta, la Cassazione ricorda che, in base all’articolo 145 codice di procedura civile, gli atti tributari riguardanti una società devono essere notificati presso la sede di questa, entro l’ambito del suo domicilio fiscale, oppure, qualora tale modalità non risulti possibile, alla persona fisica che rappresenta l’ente ai sensi degli articoli 138, 139 e 141 cpc.
In caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, ricorda la Corte, la notifica dovrà essere eseguita nei confronti del legale rappresentante “secondo le forme dell’art. 140 c.p.c., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune”.
Quest’ultima regola, che comporta lo spostamento in avanti del momento perfezionativo della notifica, spiega peraltro il supremo Collegio, non si applica quando il legale rappresentante residente in comune diverso da quello dell’ente abbia provveduto al ritiro dell’atto prima del compimento di detto lasso temporale, ipotesi in cui la notifica si considera perfezionata nel giorno della ricezione del piego.
Invero, prosegue la pronuncia in commento, la riferita limitazione territoriale non è prevista nell’interesse del contribuente, “ma a tutela dell’operatività dell’ufficio, che - ove il legale rappresentante sia altrove domiciliato - non ha l’onere di ricercarlo ulteriormente rispetto al domicilio fiscale della società” potendo altresì “porre in essere notifiche con forme meno garantite”.
La disciplina in parola, chiosano i giudici di legittimità, è quindi posta a garanzia dell’amministrazione finanziaria, mentre il contraltare del differimento di otto giorni del momento perfezionativo della notifica, previsto in favore della persona giuridica, è destinato a venir meno nel momento in cui il rappresentante legale ha provveduto al ritiro del plico, evento che rende certo il perfezionamento della notifica, senza che sia necessario attendere il decorso del termine di otto giorni dall’affissione, quando il ritiro stesso è avvenuto in data anteriore allo spirare di tale termine.
Osservazioni
La disciplina positiva della notificazione è strutturata come una sequenza procedimentale, il cui scopo finale è quello di assicurare la conoscibilità dell’atto in capo all’interessato.
Secondo quanto chiarito anche dalla Corte costituzionale (cfr sentenze 346/1998, 360/2003, 366/2007 e 3/2010), in detta materia il legislatore gode di un ambito di discrezionalità in ragione del quale è consentito, in relazione alle situazioni di volta in volta differenti, conformare il regime della notifica, fermo restando che un limite inderogabile a siffatta discrezionalità è rappresentato dall’esigenza di garantire al notificatario l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto notificato e, quindi, l’esercizio del suo diritto di difesa.
A questa esigenza appare ispirata la pronuncia in commento che, nel ricostruire le regole che presiedono alla notificazione degli atti tributari nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, riconosce nel combinato disposto dell’articolo 145 cpc – applicabile in ambito tributario in virtù del generale richiamo alle regole del codice di rito civile operato dall’articolo 60, primo comma, del Dpr 600/1973 – e del citato articolo 60, primo comma, lettera e), una disciplina funzionale alla tutela dell’operatività dell’amministrazione finanziaria per i casi in cui il rappresentante dell’ente risieda in un comune diverso da quello in cui è localizzata la persona giuridica.
Stante la regola generale per cui, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notifica degli atti tributari “deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario” (articolo 60, primo comma, lettera c), Dpr 600/1973), quando il domicilio del rappresentante non coincide con quello dell’ente, l’amministrazione finanziaria sarebbe dunque legittimata a procedere con il rito cosiddetto “degli irreperibili” e la notifica, per ragioni di maggior tutela del diritto di difesa dell’interessato, si perfezionerebbe decorsi otto giorni dal deposito.
La conclusione rassegnata dall’odierno arresto – secondo cui la posticipazione del momento perfezionativo viene meno se nel frattempo l’atto in giacenza è stato ritirato – appare coerente con gli insegnamenti della Consulta perché dall’apprensione dell’atto deriva la piena conoscenza dello stesso.
In questa ipotesi, infatti, seppure è vero che l’astratto “vantaggio” previsto per l’ente (ovvero il differimento di otto giorni del perfezionamento della notifica) non si concretizza, è altrettanto vero che il raggiungimento del naturale esito della notificazione in conseguenza del ritiro del piego rende l’atto pienamente conoscibile ed è quindi rispettoso del limite di ragionevolezza che, come illustrato, governa il complessivo sistema delle notificazioni.
Massimo Cancedda
pubblicato Lunedì 11 Febbraio 2019
Risposta della Dott.ssa Laura Egidi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Marco Massavelli
Risposta del Dott. Marco Massavelli
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