Dipendente in permesso 104: quando è legittimo il licenziamento
Corte di cassazione, ordinanza 8342/2025
Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 30 maggio 2018, n. 13667
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L'art. 18, del CCNL dirigenti enti di ricerca, al comma 2 sancisce "Il recesso per giusta causa dell'Ente, ai sensi dell'art. 2119 del C.C., può avvenire per fatti o comportamenti del dirigente, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro", e al successivo comma 3, prevede "Prima di comminare il recesso, l'Ente contesta per iscritto l'addebito all'interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il dirigente può farsi rappresentare e/o assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Se l'Amministrazione lo ritenga necessario, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con conservazione del trattamento economico complessivo in godimento e dell'anzianità di servizio".
Corte di cassazione, ordinanza 8342/2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 6133/2025
Corte di cassazione, sezione Lavoro civile, sentenza n. 2618/2025
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
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