Amministratori: autocertificazione delle attività e dei tempi di espletamento del mandato
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Corte di Cassazione Civile, Sezione Civile – Sentenza 24 aprile 2018, n. 10086
Servizi Comunali MalattiaMASSIMA
Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni collettive richiamate ( art. 43 e 56 c.c.n.l.) escludendo, apoditticamente, la simulazione della malattia sebbene il lavoratore si fosse assentato per l'intera giornata documentando un impedimento di sole due ore e senza inviare una certificazione, neppure successiva, della patologia da cui era affetto. Tale rifiuto è stato ricondotto dalla società ad un tentativo di eludere le disposizioni contrattuali finalizzate al controllo della malattia (l'art. 43 comma 6 del c.c.n.l. impone l'invio del certificato medico entro due giorni dall'inizio della malattia e l'omissione comporta la perdita dell'indennità e può essere sanzionato disciplinarmente, comma 9) e punito doverosamente con la sospensione dal servizio per un giorno,i1 minimo previsto, essendo comminabile la sospensione fino a quattro giorni. Il ricorso è infondato. La Corte territoriale ha esaminato le varie ipotesi per le quali è prevista la sospensione da uno a quattro gg. ed ha escluso che la condotta contestata fosse riconducibile ad una di esse perciò ritenendo che, sebbene provata la condotta, questa non rientrasse nell'ipotesi della simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio (lett. b) in assenza della prova della simulazione.
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Parere 3 giugno 2025, n. 3525
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 3 giugno 2025
Risposta del Dott. Mauro Tenca
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