Modifiche alle condizioni di procedibilità di alcuni reati previsti dal codice penale

Approfondimento di Marco Massavelli

Servizi Comunali Polizia giudiziaria
di Massavelli Marco
17 Maggio 2018

Approfondimento di Marco Massavelli                                                              

Modifiche alle condizioni di procedibilità di alcuni reati previsti dal codice penale

Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36

 

Marco Massavelli

 

Dal 9 maggio 2018, il decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 ha esteso l’area di procedibilità a querela di taluni reati contro la persona e il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo.

La ratio della norma è quella di evitare che per fatti di modesta gravità posano entrare in vigore interventi punitivi automatici e al contempo di fare emergere l’interesse privato alla punizione del colpevole, affidando, quindi, il c.d. “diritto penale minimo” alla disponibilità delle parti in causa e alla possibilità di mediazione attraverso la conciliazione.

 

Per i reati individuati dal Legislatore, in sostanza, è fatta salva la procedibilità d’ufficio qualora:

 

  • la persona offesa sia incapace per età o infermità;
  • ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale;
  • in caso di reati contro il patrimonio, se il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

 

Inoltre, in relazione a taluni reati che già prevedono la procedibilità a querela nella “ipotesi base”, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.

 

Per quanto consta l’attività di accertamento da parte della Polizia Locale, si esaminano i reati oggetto di modifica:

 

  1. articolo 612, codice penale (Minaccia): permane la procedibilità d’ufficio solo ove la minaccia sia grave ossia fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, codice penale, che enumera una serie di aggravanti quali, ad esempio, l’uso di armi, la condotta posta in essere da persona travisata o da più persone riunite, attraverso uno scritto anonimo, in modo simbolico, avvalendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte;

 

  1. articolo 617-ter, codice penale (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche): acquisisce la procedibilità a querela di parte la fattispecie prevista dal primo comma; rimane invariata la procedibilità d’ufficio per le fattispecie aggravate previste dal secondo comma;

 

  1. articolo 617-sexies, codice penale (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche): acquisisce la procedibilità a querela di parte la fattispecie prevista dal primo comma; rimane invariata la procedibilità d’ufficio per la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma, riconducibile al comma quarto dell’articolo 617-quater;

 

  1. articolo 619, codice penale (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni): viene prevista la procedibilità a querela;

 

  1. articolo 620, codice penale ( Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni): viene prevista la procedibilità a querela;

 

  1. articolo 640, codice penale (Truffa): rileva la procedibilità d’ufficio solo ove sia cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (articolo 61, comma 1, n. 7, codice penale);
  2. articolo 640-ter, codice penale (Frode informatica): rileva la procedibilità d’ufficio solo ove sia cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (articolo 61, comma 1, n. 7, codice penale) e per aver approfittato di circostanze c.d. di “persona”, anche in riferimento all’età (articolo 61, comma 1, n. 5, codice penale);

 

  1. articolo 646, codice penale (Appropriazione indebita): viene prevista la procedibilità a querela.

 

 

Il provvedimento precisa, infine, che per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del decreto in commento, commessi prima della data di entrata in vigore del medesimo, il termine per la presentazione della querela decorrerà da tale data se la persona offesa ha avuto contezza del fatto costituente reato (precedentemente procedibile d’ufficio) entro il 9 maggio 2018.

Ove sia pendente il procedimento, sarà il Pubblico Ministero ad informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorrerà dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

 

Ai reati riconducibili al nuovo regime di procedibilità si estende l’applicazione della c.d. “condotta riparatoria”, di cui all’articolo 162-ter, codice penale, recentemente introdotta dall’articolo 1, comma 1, legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore in data 3 agosto 2017: ovvero, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

 

Nulla è stato previsto in merito alla procedibilità d’ufficio relativamente al reato di cui all’articolo 590-bis, codice penale, lesioni stradali gravi e gravissime, che resta, quindi procedibile d’ufficio.

 

15 maggio 2018

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