La commissione di reati nell’ambito dell’espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
Il reato di appropriazione indebita e quello di peculato
Approfondimento di Marco Massavelli
Servizi Comunali Polizia giudiziariaApprofondimento di Marco Massavelli
Modifiche alle condizioni di procedibilità di alcuni reati previsti dal codice penale
Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36
Marco Massavelli
Dal 9 maggio 2018, il decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 ha esteso l’area di procedibilità a querela di taluni reati contro la persona e il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo.
La ratio della norma è quella di evitare che per fatti di modesta gravità posano entrare in vigore interventi punitivi automatici e al contempo di fare emergere l’interesse privato alla punizione del colpevole, affidando, quindi, il c.d. “diritto penale minimo” alla disponibilità delle parti in causa e alla possibilità di mediazione attraverso la conciliazione.
Per i reati individuati dal Legislatore, in sostanza, è fatta salva la procedibilità d’ufficio qualora:
Inoltre, in relazione a taluni reati che già prevedono la procedibilità a querela nella “ipotesi base”, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.
Per quanto consta l’attività di accertamento da parte della Polizia Locale, si esaminano i reati oggetto di modifica:
Il provvedimento precisa, infine, che per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del decreto in commento, commessi prima della data di entrata in vigore del medesimo, il termine per la presentazione della querela decorrerà da tale data se la persona offesa ha avuto contezza del fatto costituente reato (precedentemente procedibile d’ufficio) entro il 9 maggio 2018.
Ove sia pendente il procedimento, sarà il Pubblico Ministero ad informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorrerà dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
Ai reati riconducibili al nuovo regime di procedibilità si estende l’applicazione della c.d. “condotta riparatoria”, di cui all’articolo 162-ter, codice penale, recentemente introdotta dall’articolo 1, comma 1, legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore in data 3 agosto 2017: ovvero, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Nulla è stato previsto in merito alla procedibilità d’ufficio relativamente al reato di cui all’articolo 590-bis, codice penale, lesioni stradali gravi e gravissime, che resta, quindi procedibile d’ufficio.
15 maggio 2018
Il reato di appropriazione indebita e quello di peculato
Indirizzi giurisprudenziali e orientamenti applicativi
Indirizzi giurisprudenziali e orientamenti applicativi
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: