PNRR: tutte le Province, Città metropolitane e Liberi consorzi comunali migrano in cloud per mettere in sicurezza dati e servizi pubblici
Governo Dipartimento per la trasformazione digitale – 19 giugno 2025
Modifiche in materia di flagranza differita
Servizi Comunali Polizia giudiziaria
Il D.L. 11/4/2025 n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, in vigore dal 12/4/2025, all’art. 13 - inserito nel capo II, concernente Disposizioni in materia di sicurezza urbana - prevede modifiche in materia di flagranza differita.
Art. 10 D.L. 20/2/2017 n. 14 conv. con modif. dalla L. 18/4/2017 n. 48
Divieto di accesso
(omissis)
6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
Il contesto storico della flagranza differita
L’istituto della flagranza «differita» - quale tertium genus rispetto ai concetti di “flagranza” e “quasi flagranza” - è stato introdotto nell’ordinamento per contrastare il fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive, dal D.L. 24/2/2003 n. 28, recante Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, convertito con modificazioni dalla L. 24/4/2003 n. 88, che ha sostituito i commi 1-bis e 1-ter dell’art. 8 L. 13/12/1989 n. 401, recante Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.
In caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è previsto l’arresto, obbligatorio o facoltativo, ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p., quando non sia possibile procedervi immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell’art. 382 c.p.p., colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica [o di altri elementi oggettivi] dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulti autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro (36) 48 ore dal fatto.
Originariamente, il singolare istituto era stato introdotto in via provvisoria: la misura poteva essere applicata fino al 30/6/2005. Tale termine è stato sottoposto a continue proroghe, in perdurante temporaneità, con provvedimenti d’urgenza: prima, dal D.L. 30/6/2005 n. 115, al 30/6/2007; successivamente, dal D.L. 8/2/2007 n. 8, al 30/6/2010; poi, dal D.L. 12/11/2010 n. 187, al 30/6/2013; poi, ancora, dal D.L. 14/8/2013 n. 93, al 30/6/2016; fino al differimento al 30/6/2020, dal D.L. 20/2/2017 n. 14. Da ultimo, il D.L. 14/6/2019 n. 53, previa soppressione di ogni riferimento temporale, ha definitivamente stabilizzato l’ipotesi di arresto ritardato.
A distanza di quindici anni, l’art. 10 c. 6-quater D.L. 20/2/2017 n. 14, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nella prospettiva del rafforzamento dei poteri di contrasto attribuiti agli organi di polizia, funzionali a soddisfare lo scopo di sicurezza pubblica, ha esteso la possibilità di procedere con l’arresto in flagranza differita entro le 48 ore dal fatto, ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l’arresto.
Anche in questo caso, l’efficacia dell’istituto, inizialmente prevista fino al 30/6/2020, è stata definitivamente stabilizzata dal D.L. 14/6/2019 n. 53.
Successivamente, il D.L. 21/10/2020 n. 130, nell’introdurre il comma 7-bis all’art. 14 D.Lgs. 25/7/1998 n. 286, ha esteso la possibilità di procedere con l’arresto in flagranza differita ai delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o hotspot) o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS).
Infine, la L. 168/2023 ha introdotto nel codice di rito il nuovo art. 382-bis, recante Arresto in flagranza differita, ai sensi del quale si considera comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto criminoso, risulti autore di 3 specifici delitti per i quali l’art. 380 c. 2 lett. l-ter) c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza:
L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all’identificazione dell’autore e, comunque, entro la fase temporalmente espansa di 48 ore dal fatto.
Da ultimo, il D.L. 1/10/2024 n. 137, recante Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, sociosanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, previo inserimento nell’art. 382-bis c.p.p. di un nuovo comma 1-bis, ha esteso l’applicazione della misura precautelare anche in relazione ai reati di:
Infatti, in relazione a tali delitti, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - ai sensi delle nuove lettere a-ter) e a-quater) inserite nel comma 2 dell’art. 380 c.p.p. dallo stesso D.L. 137/2024 – trova applicazione l’istituto quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale, ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.
L’estensione recata dal D.L. 48/2025
Il provvedimento d’urgenza provvede a interpolare il comma 6-quater dell’art. 10 D.L. 14/2017, prevedendo che la disciplina dell’arresto in flagranza differita trovi applicazione anche nel caso del delitto di cui all’articolo 583-quater c.p., quando il fatto sia commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
In merito, si evidenzia che l’art. 20 dello stesso D.L. 48/2025 ha riformulato, anche nella rubrica, il delitto di cui all’art. 583-quater, oggi recante Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali.
La scelta di inserire la previsione estensiva della misura precautelare dell'arresto in flagranza differita all’interno di un provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza delle città, nell’articolato recante il divieto di accesso agli spazi urbani, risulta certamente poco felice.
Tra l’altro, visto che il citato art. 382-bis, posizionato al centro del sistema processuale, prevede già - a seguito della riforma del 2024 - il riferimento, ancorché implicito, al comma 2 dell’art. 583-quater, quella avrebbe potuto costituire più corretta sede di inserimento della novazione estensiva.
--> Per approfondire alcuni aspetti:
Governo Dipartimento per la trasformazione digitale – 19 giugno 2025
Modifiche in materia di divieto di accesso urbano
Corte Costituzionale – Sentenza 21 maggio 2025, n. 80
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Protocollo n. 87502
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