Le singole novità recate dal decreto sicurezza 2025

Circostanze aggravanti comuni e di truffa

Servizi Comunali Polizia giudiziaria
di Piccioni Fabio
18 Aprile 2025

 

Il D.L. 11/4/2025 n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, in vigore dal 12/4/2025, all’art. 11 - inserito nel capo II, concernente Disposizioni in materia di sicurezza urbana - prevede norme in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa.


La nuova circostanza aggravante

Art. 61 c.p.
Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 
(omissis) 
11-decies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri. 

Nell’art. 61 c. 1 c.p. viene inserito il numero 11-decies, che introduce la nuova aggravante comune - che comporta un aumento di pena fino a un terzo - dell’aver, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri. 


La truffa in situazione di minorata difesa 

Art. 640 c.p.
Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 
se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 
se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5); 
2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. 

Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter, e dal terzo comma.


Nel delitto di truffa di cui all’art. 640, viene soppresso il numero 2-bis del comma 2, concernente l’aggravante dell’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, di cui all’art. 61 n. 5 c.p.

Contestualmente, la relativa circostanza concernente la minorata difesa viene ricollocata nel nuovo comma 3, recante una specifica ipotesi di truffa aggravata che si sostanzia nella condotta già prevista dal numero 2-bis, alla quale viene attribuito autonomo rilievo, nonché un corrispondente inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio: reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 700 a euro 3.000 e che, grazie alla modifica recata all’ultimo comma, risulta procedibile d’ufficio.


L’estensione dell’arresto in flagranza 

Art. 380 c.p.p.
Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
(omissis) 
f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 640, terzo comma, del codice penale
(omissis) 
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis.


Conseguentemente viene introdotta la nuova lettera f.1) nell’art. 380 c. 2 c.p.p. che include la nuova fattispecie di truffa aggravata, di cui al terzo comma dell’art. 640 c.p., nel novero dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. 

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