Valida la notifica presso la società anche se la firma è illeggibile

FISCO OGGI – 10 dicembre 2024

Servizi Comunali Notifica atti

11 Dicembre 2024

FISCO OGGI

Valida la notifica presso la società anche se la firma è illeggibile

10 Dicembre 2024

Chi accetta la consegna del plico qualificandosi come dipendente dell’impresa destinataria, anche se con nome “ignoto”, si presume sia persona addetta alla ricezione degli atti

In materia di notifica dell’avviso di accertamento, è irrilevante, ai fini della validità della notificazione, la deduzione della circostanza della illeggibilità della firma del consegnatario sia in quanto l’omessa indicazione delle generalità non comporta alcuna nullità sia in quanto l’omessa deduzione della estraneità alla sede dell’impresa del consegnatario non fa venir meno la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, una volta accertata la consegna presso la sede o i locali dell’impresa.

Questo è, in sintesi, il principio di diritto ribadito dalla Corte suprema di cassazione con l’ordinanza n. 27664 del 25 ottobre 2024, dove è stato anche affermato che chi si qualifica come “persona a servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni” deve presumersi sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione.

La vicenda processuale
Una società impugnava una presa in carico innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento deducendo l’omessa notifica dell’avviso di accertamento.

La Ctp rigettava il ricorso ritenendo valida la notifica dell’atto, eseguita a mezzo posta tramite consegna a un dipendente.

L’appello proposto dalla società veniva accolto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, la quale, in riforma della sentenza impugnata, rilevava la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, sostenendo che “nel caso in esame non è possibile in alcun modo evincere il nominativo della persona che ha ricevuto la notifica né l’appellata ha in primo o secondo grado allegato chi sarebbe; ne deriva che la mancata indicazione del nominativo della persona pur qualificata come “dipendente” addetto alla ricezione compromette inevitabilmente la validità della notifica che, in assenza di tale indicazione, non può dirsi perfezionata.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affidandosi ad un motivo con il quale deduceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 2700 del codice civile e 139 e 145 del codice di procedura civile. In particolare, eccepiva che la corte di secondo grado, erroneamente, aveva ritenuto che la firma illeggibile del dipendente che riceve il plico presso la sede della società renda nulla la notifica, laddove detta illeggibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, è circostanza ininfluente ai fini della validità della notifica.

La pronuncia
La Corte suprema ha accolto il ricorso proposto dall’ufficio, rilevando che quando l’atto è notificato a mezzo raccomandata presso la sede della società o i locali dell’impresa, a persona che abbia sottoscritto in maniera illeggibile l’avviso di ricevimento, qualificatasi come “persona a servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, la consegna deve ritenersi validamente effettuata.

Al riguardo, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha precisato che, in tal caso, si deve presumere che la persona presente presso la sede della società o i locali dell’impresa fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, restando, pertanto, irrilevante che il consegnatario dell’atto sia rimasto ignoto. Per vincere la presunzione in parola, la società destinataria della notifica ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio ossia provare che la stessa persona fosse del tutto estranea al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione.

In conclusione, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio di diritto suesposto e statuito che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nel dichiarare l’invalidità della notifica, eseguita presso la sede della società, per il solo fatto di essere rimasto ignoto il consegnatario qualificatosi come dipendente della società destinataria dell’atto, non ha fatto corretta applicazione dei principi chiariti dalla stessa Corte in subiecta materia.

Osservazioni
Nel procedimento in oggetto, l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo di impugnazione, ha dedotto, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 145 cpc - notificazione alle persone giuridiche - il quale, al primo comma, primo periodo, prevede che “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”.

L’articolo richiamato, ai fini della regolarità della notificazione degli atti destinati a una persona giuridica presso la sede legale ovvero presso quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica (cfr Cassazione, pronunce n. 32981/2018 e n. 14865/2012).

Inoltre, nell’ordinanza in commento, sia l’ufficio che i giudici di legittimità, con riferimento alla notifica a una società, hanno indicato come precedente conforme l’ordinanza n. 37828/2022.

In tal modo, la pronuncia in oggetto, con una motivazione lineare e sintetica, ma comunque efficace ed esaustiva, si è posta in linea con i principi già espressi dalla Corte di cassazione in materia di notificazioni.

 

Fonte: Fisco Oggi

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/valida-notifica-presso-societa-anche-se-firma-e-illeggibile

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