Enti locali: le nuove norme su reclutamento, organizzazione e rafforzamento contenute nel decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – 22 maggio 2025
L’attribuzione alle regioni di forme particolari di autonomia deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla Carta Costituzionale
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Con comunicato del 14 novembre 2024, l’ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che, in attesa del deposito della sentenza, il Giudice delle leggi ha, da un lato, ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera L. 26 giugno 2024 n. 86, recante Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; dall’altro, considerato illegittime specifiche disposizioni.
Secondo la Consulta, l’art. 116 c. 3 Cost., che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia, deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana che riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio.
Ne deriva che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, non deve corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, in quanto deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla Carta Costituzionale, quale il principio di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni.
In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.
Ciò premesso, la Corte, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, ha ravvisato l’incostituzionalità dei seguenti profili della legge:
La Corte ha, infine, interpretato in modo costituzionalmente orientato altre previsioni della legge:
In conclusione, spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dal citato accoglimento di alcune delle questioni sollevate, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.
La Consulta, invece, resta competente a vagliare la eventuale costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora censurate.
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – 22 maggio 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 125 del 22 aprile2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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