Una relata con data, l’altra no: la notifica dell’atto è regolare

FISCO OGGI – 19 settembre 2024

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20 Settembre 2024

FISCO OGGI

Una relata con data, l’altra no: la notifica dell’atto è regolare

19 Settembre 2024

La presenza nell'originale in possesso del notificante consente l'eventuale prova per l'esercizio dell'attività impositiva, anche in assenza dell’indicazione in quella consegnata al contribuente

L'accertamento correttamente notificato al contribuente, pervenendo nella sua sfera di conoscenza o conoscibilità legale, non può essere annullato per il solo fatto che la data di perfezionamento della notificazione sia indicata nella relata contenuta nell'originale dell'atto notificato e non in quella inserita nella copia consegnata al destinatario.

In tale ipotesi, infatti, l'Amministrazione finanziaria è in grado di provare l'esercizio dell'attività impositiva nei termini di legge e il contribuente, attraverso la conoscenza o conoscibilità dell'atto impositivo, può esercitare il proprio diritto di difesa, proponendo ricorso – ex articolo 19 del Dlgs n. 546/1992 (Cassazione, ordinanza n. 21469 del 31 luglio 2024).

Nel caso in esame, la Ctr del Veneto ha respinto l'appello, proposto dall'Agenzia delle entrate, contro la sentenza con la quale la Ctp di Padova aveva accolto il ricorso presentato da un contribuente avverso avvisi di accertamento per Irpef, Iva e Irap relativi all’anno 2007.

I giudici regionali hanno ritenuto corretta la decisione di primo grado, favorevole al contribuente, fondata sulla nullità della notificazione degli atti impositivi, in conseguenza dell'omessa indicazione della data sulla relata di notificazione consegnata al destinatario.

Contro la sentenza della Ctr, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in cassazione affidato a un unico motivo di impugnazione, eccependo la violazione degli articoli 148 e 156 del codice di procedura civile.

In particolare, l’ufficio ha sottolineato che è pacifico che la copia consegnata al contribuente sia priva dell'indicazione della data che, tuttavia, risultava apposta nell'originale della notificazione sottoscritta dal destinatario e prodotta in giudizio. La Ctr ha, quindi, errato nel ritenere che la data potesse essere rilevata solamente dalla copia consegnata al contribuente. La relata della notificazione fa piena prova, quale atto pubblico, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti.

Nel caso concreto il contribuente non ha proposto querela di falso contro la relata apposta sull'originale in possesso del notificante, che assume, pertanto, valore di piena prova.

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondata la prospettazione dell’Agenzia così come formulata.

In linea generale, hanno richiamato l’insegnamento della propria costante giurisprudenza, in base al quale “in caso di discordanza fra la data di consegna emergente dalla relata di notifica apposta sull'atto restituito al notificante e quella riportata sulla copia consegnata al destinatario, si verifica un conflitto tra due atti pubblici, dotati di piena efficacia probatoria, risolvibile solo mediante proposizione di querela di falso ad opera della parte interessata a provare l'inesattezza di una delle due date; in mancanza, per stabilire se si sia verificata una decadenza, deve aversi riguardo all'originale restituito al notificante, ovvero alla copia in possesso del destinatario, a seconda che tale decadenza riguardi il primo o il secondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il controricorrente, che aveva contestato la tardività del deposito del ricorso sulla base della data risultante dalla relata di notifica apposta sulla copia notificatagli, fosse tenuto a proporre querela di falso per accertare la falsità, "in parte qua", della relata unita all'originale dell'atto restituito al ricorrente)” (Cassazione, pronuncia n. 14781/2017).

Dal principio contenuto nella massima appena richiamata, si evince la conferma che la divergenza sulle date apposte sulle relate di notifica di un medesimo atto non comporta alcuna nullità della notificazione, anche nell'ipotesi in cui la copia consegnata al destinatario sia priva dell'indicazione della data. Tanto più che nel caso all’attenzione della suprema Corte si è realizzata non tanto una situazione di conoscibilità (legale) del destinatario, ma una vera e propria conoscenza effettiva dell'atto.

Nell’ipotesi in osservazione, con riferimento al destinatario, viene in rilievo il termine di decadenza per proporre impugnazione contro l'avviso di accertamento notificato (e la prova dell'eventuale eccezione sollevata dall'Amministrazione finanziaria su tale profilo), mentre la mancata indicazione della data nella relata di notifica non può comportare ex se l'annullamento dell'atto notificato.

L'indicazione della data nell'originale in possesso del notificante consentirà, invece, all’ufficio l'eventuale prova in ordine al rispetto dei termini di legge per l'esercizio dell'attività impositiva, senza che quest'ultima possa essere travolta per il solo fatto della mancata indicazione della data nella relata della copia consegnata al contribuente.

Nessuna invalidità si verifica, quindi, nell'ipotesi in cui la relata di notificazione apposta sull'atto consegnato al destinatario non riporti la data di consegna che sia, invece, inserita sull'originale in possesso del notificante. La mancata indicazione di tale data potrebbe, semmai, porre una questione relativa o all'esercizio dei diritti e facoltà consequenziali alla conoscenza dell'atto notificato o al compimento di una determinata attività da svolgere entro un determinato termine decadenziale.

 

Fonte: Fisco Oggi

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/relata-data-laltra-no-notifica-dellatto-e-regolare

 

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