Notifica al vecchio domicilio, conta la data del trasferimento

FISCO OGGI – 4 settembre 2024

Servizi Comunali Notifica atti

06 Settembre 2024

FISCO OGGI

Notifica al vecchio domicilio, conta la data del trasferimento

4 Settembre 2024

Nella fattispecie, l’atto era stato spedito a mezzo posta circa due settimane dopo la variazione di residenza del contribuente e il recapito ufficiale si era perfezionato per compiuta giacenza

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia variato il domicilio fiscale (cioè la residenza anagrafica), la notificazione prima del trentesimo giorno da quello dell'avvenuta variazione anagrafica è validamente eseguita al vecchio domicilio fiscale. È il principio espresso dai giudici della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19238 del 12 luglio scorso. La vicenda processuale prendeva le mosse dal ricorso di un contribuente alla Ctp di Roma avverso un avviso di accertamento relativo all'anno 2005 e la conseguente cartella esattoriale con il quale sosteneva che la notifica dell'atto accertativo (avvenuta l’8 gennaio 2011), presupposto della cartella di pagamento stessa, non si fosse mai perfezionata e che, comunque, a quella data l'amministrazione fosse decaduta dalla potestà impositiva.

Costituitasi nel giudizio di primo grado, l'Agenzia delle Entrate depositò copia della cartolina di avvenuta notifica recante la data del 24 dicembre 2010 riportante come destinatario il contribuente ricorrente e un estratto anagrafico dal quale risultava che lo stesso a quel tempo era residente in luogo diverso da quello di avvenuta notifica (Comune di Nettuno) nonché fotocopia della busta indicante la compiuta giacenza perfezionatasi, per l’appunto, in data 8 gennaio 2011.

La Ctp di Roma rigettò il gravame di controparte.

La Ctr, su appello del contribuente, confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di due motivi.

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente si doleva del fatto che la Ctr non avesse considerato che, nel caso di specie, per l'amministrazione la variazione di domicilio sarebbe divenuta rilevante dall'8 gennaio 2011, con la conseguenza che già da tale data le notifiche da parte dell'amministrazione finanziaria sarebbero dovute avvenire nel nuovo domicilio di Nettuno.

Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente si lamentava che la Ctr non avesse ritenuto che l'avviso di accertamento era stato restituito al mittente per compiuta giacenza e che il decimo giorno dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale (giorno in cui era da ritenersi perfezionata la notificazione) coincideva con il giorno in cui era divenuto efficace nei confronti dell'amministrazione finanziaria la variazione della residenza.

La Cassazione con Ordinanza n.19238 del 12 luglio 2024 ha rigettato il gravame di parte giudicando come infondati i due motivi di ricorso.

Secondo gli Ermellini il contribuente avrebbe insistito sulla circostanza che, in tema di notificazione di atti impositivi, il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, eseguita al suo vecchio indirizzo nel tempo in cui era già efficace nei confronti dell'amministrazione la variazione anagrafica della residenza, ai sensi dell'art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, renderebbe invalida la notifica.

La prospettazione del ricorrente, tuttavia, non è stata condivisa dai Supremi Giudici.

Ai sensi del citato art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, "la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario".
Ai sensi dell'art. 58 del richiamato Dpr, "le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte".

Il principio generale che ne deriva è che nel caso in cui il contribuente abbia variato il domicilio fiscale (cioè la residenza anagrafica), la notificazione prima del trentesimo giorno da quello dell'avvenuta variazione anagrafica è validamente eseguita al vecchio domicilio fiscale.

Si tratta di una norma di favore dell'amministrazione alla quale è consentito, prima che siano trascorsi trenta giorni dalla variazione anagrafica della residenza (e dunque del domicilio fiscale) del contribuente, spedire l'atto impositivo nel vecchio domicilio fiscale.

Nel caso di specie, la Ctr aveva, pertanto, correttamente accertato che l'avviso di accertamento era stato spedito a mezzo del servizio postale il 24 dicembre 2010, a fronte di una variazione di residenza effettuata in data 9 dicembre 2010, sicché la notifica dell'avviso di accertamento, perfezionatasi per compiuta giacenza, era da ritenersi perfettamente compiuta e, di conseguenza, valida.

 

Fonte: Fisco Oggi

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/notifica-al-vecchio-domicilio-conta-data-del-trasferimento

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