Istituzione convivenza anagrafica in una sede Nato

Risposta di Andrea Dallatomasina

Servizi Comunali Anagrafe popolazione residente (ANPR)
di Dallatomasina Andrea
26 Giugno 2024

Nel nostro comune vi è una sede NATO.

Il responsabile della sede chiede di poter istituire una convivenza anagrafica.

Considerato che si tratterebbe di territorio straniero, si chiede se sia possibile procedere e se eventualmente vi siano norme specifiche a disciplina di questi casi.

Risposta

La Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze sottoscritta a Londra il giugno 1951 esplicitamente dispone che i militari in servizio presso una base Nato non acquisiscono alcun diritto ad essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente dello Stato nel cui territorio è situata la base stessa.

L'articolo 2, comma 6, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dispone che “Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica”.

Ciò significa che i militari stranieri in servizio presso uffici e strutture della NATO non sono obbligati, ma se presentano domanda di iscrizione anagrafica, ne hanno certamente diritto, per cui potete e dovete iscriverli in ANPR.

I cittadini dovranno essere, come tutti i cittadini stranieri, in possesso di un valido titolo di soggiorno (di qualsiasi tipo e di qualsiasi durata) in corso di validità.

Il caso di specie sembra rientrare nello spettro applicativo dell'articolo 5 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, il quale, come noto, stabilisce che "agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune".

Nel caso prospettato nel quesito, la ragione della convivenza deriva con tutta evidenza da motivi militari.

La convivenza anagrafica infatti presuppone una struttura organizzativa al cui vertice si pone il responsabile.

Quindi, nel caso di specie, il comandante della base NATO (salvo diversa disposizione) è da intendersi quale responsabile della convivenza che dirige, proprio in virtù della loro posizione di vertice nell'organizzazione della struttura, senza necessità di ulteriori formalità.

Per quanto riguarda la denominazione della convivenza si suggerisce di utilizzare la denominazione formale della sede NATO, quella che generalmente viene utilizzata dagli stessi corpi, senza necessità di ulteriori atti.

24 giugno 2024             Andrea Dallatomasina

 

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