Il sistema elettivo dei rappresentanti comunali negli enti unionali

Approfondimento di Eugenio De Carlo

Servizi Comunali Amministratori locali
di De Carlo Eugenio
14 Marzo 2018

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                                    

Il sistema elettivo dei rappresentanti comunali negli enti unionali

 

Eugenio De Carlo

 

La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1180 del 27.2.2018 ha chiarito che i rappresentanti dei comuni presso enti di secondo grado, quali le unioni di comuni, non sono eletti in base al principio del voto limitato, come, ad es., per le comunità montane.

Infatti, l’art. 32, comma 3, t.u.e.l., come modificato dalla legge n. 56 del 2014, prevede all’ultimo periodo che il consiglio dell’Unione di Comuni è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto e che questi ultimi sono eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, in modo tale  che sia garantita «la rappresentanza delle minoranze».

Tuttavia, le modalità di elezione non sono disciplinate nella disposizione suddetta, né in altre,.

Pertanto - ad avvio del Collegio - la partecipazione al voto di tutti i componenti del consiglio comunale è coerente con le finalità perseguite dalla legge di riforma degli enti locali n. 56 del 2014, consistenti nel rendere le forme di aggregazione dei Comuni maggiormente rappresentative, attraverso la più ampia partecipazione in senso al consiglio delle Unioni ex art. 32 t.u.e.l. di tutte le forze politiche presenti nei consigli degli enti territoriali di base e tra queste, rispetto al passato, anche quelle di minoranza.

Dunque, non vi è elemento di carattere testuale o ragione di ordine sostanziale, per limitare l’elettorato attivo dei componenti dei consigli comunali allorché si tratta di eleggere il consiglio dell’Unione, nè per introdurre un’esclusione allorché si tratti di sostituire il membro precedentemente eletto.

Al contrario, il sistema elettorale previsto per le Comunità montane dall’art. 27 t.u.e.l., al fine di assicurare la più ampia rappresentatività di questa forma associativa tra Comuni attraverso la partecipazione in esso «delle minoranze», ha previsto l’introduzione del «voto limitato» rispetto al numero di membri da eleggere, grazie al quale anche le minoranze ultime sono poste in grado di eleggere propri «rappresentanti».

Il voto limitato è quello in cui ogni elettore dispone di un numero di suffragi inferiore di almeno una unità rispetto a quello dei seggi in palio (ad es., quando si dispone di un solo voto per due nominativi da eleggere), mentre quello separato ricorrere quando si prevedono due votazioni separate, una per l'elezione del rappresentante della maggioranza e l'altra per l'esponente di maggioranza, alla quale partecipino i soli consiglieri rispettivamente di maggioranza e minoranza.

Il meccanismo del "voto limitato" postula l'unicità del collegio elettorale e si realizza con l'attribuzione agli elettori di un numero limitato di suffragi, comunque inferiore al numero degli eligendi, mentre il meccanismo del "voto separato o per collegi separati" comporta l'elezione distinta e separata dei rispettivi rappresentanti da parte della maggioranza e della minoranza consiliare, ciascuna delle quali costituisce un autonomo collegio elettorale.

Nel caso delle Unioni ex art. 32 t.u.e.l. (in base alla disciplina post riforma “legge Del Rio”)  – a detta del Consiglio di Stato - la rappresentatività è, invece, direttamente assicurata dall’ampliamento dell’elettorato passivo introdotto con la legge n. 56 del 2014, tale per cui nei consigli di tali enti deve comunque far parte un membro delle minoranze dei consigli dei Comuni ad esse partecipanti.

Tale diversa modalità di elezione risponde del resto ad una connotazione maggiormente istituzionale che la riforma da ultimo richiamata ha inteso conferire alle Unioni di Comuni rispetto alle Comunità montane.

Nell’ambito della descritta maggiore istituzionalizzazione di tale forma associativa tra Comuni - osserva il Consiglio di Stato -  le minoranze consiliari concorrono all’elezione dei componenti delle maggioranze, così da rafforzare l’investitura dei membri dell’organo di base dell’Unione, così è per l’inverso; ciò anche in caso di elezione limitata ad una sola di tali componenti, eventualmente resasi necessaria per l’anticipata cessazione dalla carica del relativo esponente.

La novella del 2014, quindi, ha determinato il superamento del precedente sistema che demandava allo statuto la definizione degli organi fondamentali dell’Unione, con il vincolo che gli organi deliberativi dovessero essere formati «da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze», per cui, in quel contesto ormai superato, la rappresentanza presso l’ente associativo era dunque in favore non del Comune associato, ma degli organi di questi ultimi.

12 marzo 2018

Indietro

Approfondimenti

Articoli correlati

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×