Dissesto: limite temporale per la competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Novità della Riforma Cartabia
Servizi Comunali Polizia giudiziaria
Il contesto
La previsione della procedibilità a querela delle lesioni c.d. lievissime, con malattia “non superiore ai venti giorni”, fu introdotta nel comma 2 dell’art. 582 c.p. dall’art. 91 L. 24/11/1981 n. 689.
La novella recata dall’art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 10/10/2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia), nel riscrivere il citato art. 582, ha capovolto, quanto al regime di procedibilità, il rapporto di regola/eccezione, prevedendo, al comma 1, “la regola” circa la punibilità a querela - consentendo di sganciare il regime della procedibilità dalla durata della malattia - mentre, al comma 2, “l'eccezione”, circa la procedibilità di ufficio per le ipotesi specificamente indicate, con un’eccezione all'eccezione correlata all'art. 577 commi 1, n. 1, e 2 c.p.
La procedibilità a querela viene, quindi, estesa alle c.d. lesioni lievi (con malattia compresa tra 21 e 40 giorni), mentre resta la perseguibilità officiosa:
Secondo la relazione illustrativa del D.Lgs. 150/2022, la riforma comporterebbe, indirettamente, anche un ampliamento della competenza del giudice penale di pace in relazione al delitto di lesioni lievi, perseguibile a querela.
Il problema
Tuttavia, la disciplina recata dall’art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 28/8/2000 n. 274, nel prevedere la cognizione ratione materiae del giudice onorario, la circoscrive al delitto consumato o tentato previsto dall’art. 582 “limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte” - ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577 c. 2, ovvero contro il convivente (aggiunta operata dall’art. 2 c. 4-bis D.L. 14/8/2013 n. 93, convertito con modifiche dalla L. 15/10/2013 n. 119, successivamente oggetto di parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale a opera della sentenza della Consulta 14/12/2018 n. 236) - laddove nella nuova formulazione la procedibilità a querela risulta disciplinata, come rilevato, al primo comma.
Un attento legislatore avrebbe dovuto, quindi, procedere a un corretto coordinamento sistematico e topografico tra la norma di diritto sostanziale e quella determinante la competenza penale per materia del giudice di pace.
Il silenzio serbato, invece, dalla riforma, comporta due ipotesi esegetiche.
Stando a un'interpretazione strettamente letterale, la competenza del giudice di pace resterebbe limitata al reato di lesioni procedibile a querela di cui al secondo comma dell'art. 582 e, dunque, esclusivamente alle ipotesi residuali ivi contemplate (come eccezione all’eccezione della procedibilità d’ufficio), id est ai casi di cui all'art. 577 cc. 1, n. 1, e 2 c.p., con il perverso risultato di sottrarre al giudice onorario la competenza, prevista ante-riforma, per le lesioni lievissime, da riportare nella competenza generale del tribunale unitamente alla modifica in peius del trattamento sanzionatorio, in luogo delle più favorevoli sanzioni previste dall'art. 52 D.Lgs. 274/2000.
Altra interpretazione, nonostante la mancata novellazione l’art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 274/2000, potrebbe essere tesa a valorizzare la volontà del legislatore riformatore di ampliamento della competenza del giudice di pace, invece che di riduzione, ritenendo il giudice onorario competente per tutte le ipotesi di lesioni procedibili a querela di parte.
In tal senso, fin da subito, la Corte di Cassazione, nella relazione 5/1/2023 n. 2, aveva invocato l’intentio legislatoris per consentire di ampliare la competenza del giudice di pace.
Il contrasto di giurisprudenza
Con un primo orientamento espresso già nell’imminenza dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, la Suprema Corte, ha osservato che un’interpretazione meramente letterale comporterebbe un “passo indietro” rispetto agli obiettivi, sia della riforma Cartabia, che dell'art. 15 L. 24/11/1999 n. 468, recante Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, che aveva previsto la devoluzione della competenza per il delitto di “lesione personale punibile a querela della persona offesa”. Quindi, per rendere compatibile lo spirito della riforma in relazione al reato di cui all'art. 582, deve essere adottata “un'interpretazione estensiva e logica” del portato dell’art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 274/2000, tenuto conto che, anche l'attribuzione della competenza al giudice di pace di alcuni “reati penali”, si è mossa nel solco di ricercare strategie e forme sanzionatorie trascendenti la tradizionale dimensione punitiva, in vista di obiettivi di riconciliazione o mediazione delle forme minori di conflittualità.
Il senso di attribuire al giudice onorario il reato di "lesione perseguibile a querela" corrisponde a tale finalità che deve trovare continuità proprio in presenza della dichiarata volontà del legislatore della riforma di coltivare e ampliare, la competenza del giudice di pace. Ne deriva che il perdurante riferimento al comma 2 dell'art. 582, nella sua precedente formulazione, assume oggi il significato di un sostanziale richiamo al comma 1 dell’articolo riformato, contenente la previsione della procedibilità a querela, in virtù della quale il reato di lesioni è stato attribuito, nella sua forma lieve, alla competenza del giudice di pace; in ogni caso, anche ove volesse intendersi il riferimento al comma 2 dell'art. 582 nella sua formulazione novellata, non potrebbe non ritenersi logicamente ricompresa nella competenza del giudice di pace anche l'ipotesi di cui al comma 1 delle lesioni procedibili a querela, trattandosi della previsione di carattere generale, che contiene le eccezioni alla procedibilità di ufficio contemplate nell'attuale comma 2 dell'art. 582.
Secondo la Corte, le suddette interpretazioni non operano un'applicazione "analogica" estensiva, vietata in materia penale dall'art. 14 delle preleggi, poiché il divieto in questione afferisce alle "norme incriminatrici"; si tratta, invece, attraverso l'attività interpretativa, di leggere il riferimento al "secondo comma" dell'art. 582 c.p. contenuto nell'art. 4 D.Lgs. 274/2000, oltre il suo significato più immediato, attraverso un'analisi logica e plausibile, operando, dunque, un'interpretazione estensiva. Si tratterebbe, peraltro, di una parziale interpretazione analogica in bonam partem, per certi aspetti ammessa anche nel campo penale, mirante all'irrogazione di sanzioni più miti, poiché la competenza del giudice di pace, per tutte le lesioni procedibili a querela, comporta l'applicazione del sistema di pene più favorevoli previste dall'art. 52 D.Lgs. 274/2000.
La Cassazione ha, quindi, affermato il principio, secondo cui, l'evidente difetto di coordinamento dell'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lvo n. 274/2000 con il novellato art. 582 cod. pen. trova ragionevole composizione sistematica attraverso la voluntas legis, attributiva della competenza penale al giudice di pace, palesata nell'art. 15 della legge delega n. 468/99 - secondo cui al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto di cui all'art. 582 c.p. di lesione personale punibile a querela della persona offesa - in uno all'intento della cd. riforma Cartabia, espresso nella relazione illustrativa, di determinare "un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina dell'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgvo n. 274/2000 che attribuisce allo stesso la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte", al di là del riferimento testuale esclusivamente al secondo comma dell'art. 582 cod. pen. - Cfr. Cass. Pen., sez. V, 10/1/2023 n. 12517; conformi, le successive sentenze: Cass. Pen., sez. V, 11/1/2023, n. 15728; Cass. Pen., sez. V, 11/01/2023, n. 16537; Cass. Pen., sez. V, 18/1/2023, n. 24807; Cass. Pen., sez. V, 31/1/2023, n. 10669; Cass. Pen., sez. V, 14/6/2023, n. 31720; Cass. Pen., sez. V, 12/7/2023, n. 36812 ; Cass. Pen., sez. F., 10/8/2023, n. 34896.
Successivamente, la Suprema Corte, in consapevole contrasto con il citato orientamento, ha affermato che il tenore letterale - quale canone fondamentale di interpretazione - del combinato disposto del nuovo art. 582 c. 2 e dell'art. 4 D.Lgs. 274/2000 (non modificato dalla riforma), conduce a escludere che al giudice di pace sia rimasta la competenza per alcuna delle ipotesi di lesioni personali, perseguibili a querela, poiché queste si trovano ora nel primo comma dell'art. 582 che è estraneo al rinvio. In sostanza, l'art. 4 D.Lgs. 274/2000 continua ad ancorare la competenza del giudice di pace alle lesioni personali perseguibili a querela di cui al comma secondo dell'art. 582, mentre, nell'attuale formulazione, la disposizione non contiene alcuna ipotesi di lesioni perseguibili a querela, se non quella contro i soggetti contemplati dall'art. 577 commi 1, n. 1, e 2, già estranea, però (per forza di legge o per intervento della Consulta), alla competenza del giudice di pace. In conclusione, non può condividersi un'interpretazione della norma che ne neghi, in sostanza, la lettera, superandola con quella che viene individuata come la volontà del legislatore, espressa nella relazione illustrativa; ne deriva che dal mancato coordinamento tra le modifiche all'art. 582 cod. pen. e l'art. 4 d.lgs. n. 274/2000 deriva un assetto normativo in forza del quale nessuna ipotesi di lesioni volontarie rientra, una volta in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022, nella competenza del giudice di pace. - Cfr. Cass. Pen., sez. V, 20/9/2023, n. 40719.
Conseguentemente, in ragione del contrasto interpretativo delineatosi, stante la sua speciale importanza, la (medesima) V sezione della Suprema Corte ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 c. 1 c.p.p. - Cfr. Cass. Pen., sez. V, ord. 19/10/2023, n. 42858.
La soluzione delle Sezioni Unite
Il Collegio muove dall’osservazione secondo la quale fondamentale criterio ermeneutico cui occorre attenersi nell’interpretazione è quello del rispetto del dato letterale dei testi normativi, limite insuperabile anche qualora si proceda a un’interpretazione estensiva; infatti, l’intenzione del legislatore deve essere estratta dall’involucro verbale - le parole - attraverso il quale è resa nota ai destinatari e all’interprete, che non può identificarsi con quella dell’organo o dell’ufficio che ha predisposto il testo (id est lavori preparatori o relazione illustrativa).
Ciò premesso, risulta necessario l’esame coordinato delle diverse disposizioni, al fine di determinare il perimetro dei significati attribuibili, in considerazione dei reciproci rapporti di interferenza sulla vicenda. Ne deriva che l’art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 274/2000, deve essere letto unitamente ai principi e criteri direttivi posti dalla legge delega.
L’art. 15 c. 1 L. 24/11/1999 n. 468 prevede che “Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: … 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa)”.
Dal dato letterale della disposizione, si evince che la volontà espressa dal legislatore delegante fosse quella di attribuire alla cognizione del giudice onorario tutti i delitti di lesione personale punibili a querela.
Infatti, il richiamo all’art. 582 c. 2 (che all’epoca indicava tutte le fattispecie di lesione perseguibili a querela) risulta effettuato come sinonimo dell’espressione relativa ai delitti di “lesione personale punibile a querela della persona offesa”, e non come elemento delimitativo all’interno di tale categoria di reati: il collegamento dei sintagmi risulta da una parentesi, senza congiunzione verbale.
Dalla lettura del combinato disposto delle due norme, si evince il significato più coerente secondo il quale il giudice di pace è competente per tutti i delitti di lesione personale procedibili a querela. Si tratta di un’interpretazione restrittiva dell’art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 274/2000, che esclude un’autonoma efficacia precettiva all’inciso “di cui al secondo comma”, rispetto al sintagma “perseguibili a querela di parte”.
Deve, invece, escludersi che l’art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 274/2000 possa essere univocamente inteso come operante un rinvio fisso - materiale, statico o recettizio - al comma 2 dell’art. 582, nel testo all’epoca vigente.
L’opposta soluzione, tesa a escludere qualunque competenza al giudice di pace in ordine al delitto di lesione personale, anche se procedibile a querela, oltre a non trovare alcuna conferma nel dato normativo, renderebbe l’art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 274/2000, ormai privo di effetti, un relitto normativo, in contrasto con l’evidenza secondo la quale il giudice onorario è chiamato ad amministrare un nuovo modello di giurisdizione volto alla composizione del dissidio individuale proprio in relazione ai delitti procedibili a querela.
La tesi propugnata, che consente l’ampliamento della competenza del giudice di pace anche per le lesioni che comportano una malattia compresa tra i 21 e i 40 giorni, non sembra, peraltro in contrasto con le esigenze di tutela della collettività, né determina la privazione di efficacia dell’ipotesi di arresto facoltativo in flagranza - inapplicabile nel rito davanti al giudice di pace - prevista dall’art. 381 c. 2 lett. f) c.p.p. per il delitto di cui all’art. 582.
Restano, infatti, numerose le ipotesi di lesione, anche lievissima, devolute alla cognizione del tribunale.
Le Sezioni Unite, su conclusioni difformi del procuratore generale, hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: Appartiene al giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotto dall’art. 2 c. 1 D.Lgs. 150/2022, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a 20 giorni e fino a 40 giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento; Cass. Pen., Sez. Un., 28/3/2024, n. 12759.
In conclusione, le lesioni superiori a 20 giorni e non eccedenti 40 giorni di malattia, perseguibili a querela di parte, ex art. 582, sono divenute, all'esito della riforma Cartabia di competenza del giudice di pace, con conseguente mutazione del rito processuale, nonché del trattamento sanzionatorio, consistente nella multa da euro 516 a euro 2.582, o nella permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni, ovvero nel lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi.
Resta che al citato problema esegetico, il recente D.Lgs. 19/3/2024 n. 31, correttivo della riforma Cartabia, forse ritenendo esaustiva l’interpretazione nomofilattica, non ha inteso porre rimedio.
Articolo di Fabio Piccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Sintesi dell'intervento del Dott. Ennio Braccioni
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – 5 maggio 2025 (Decreto20 marzo 2025)
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