Irpef 5 per mille: elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi nell'anno 2024
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 4 giugno 2025
Procedimento notificatorio e casi di irreperibilità
Servizi Comunali Contenzioso tributario Messi comunali Notifica atti
Le norme di riferimento
La notifica è il procedimento formale attraverso il quale si porta a conoscenza un determinato soggetto di un certo atto o fatto.
Il procedimento di notificazione deve rispettare un ben preciso e predeterminato iter per garantire il raggiungimento del risultato che è ad esso congenito.
La nullità della notifica, o più in generale i suoi vizi, sono tra le questioni che con maggior frequenza vengono affrontate davanti al Giudice tributario, anche a causa di norme estremamente precise e stringenti.
Da qui sorge l’interesse per un approfondimento della materia.
In materia di tributi locali le principali norme cui fare riferimento per la disciplina della notifica sono:
La disciplina del procedimento notificatorio
Dalle norme sopra riportate si ricava che la notifica degli accertamenti dei tributi locali può avvenire:
Le difficoltà più frequenti nel procedimento di notifica
La notifica a soggetto irreperibile
Uno degli ostacoli più frequenti in cui si può incorrere durante l’iter di notifica è l’irreperibilità del contribuente.
Una volta verificata l’esattezza dell’indirizzo del destinatario, consultando i registri anagrafici comunali, il registro delle residenze presso le altre autorità governative, le informazioni registrate dall’Agenzia delle Entrate, è necessario distinguere l’ipotesi dell’irreperibilità relativa da quella dell’irreperibilità assoluta.
L’irreperibilità relativa
L’irreperibilità relativa si verifica qualora l’indirizzo del destinatario sia conosciuto ma né quest’ultimo, né altro soggetto possibile consegnatario, sia stato trovato all’indirizzo. In tale ipotesi la notifica deve avvenire ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
La norma in questione così recita: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Il procedimento notificatorio disciplinato dell’art. 140 c.p.c. è particolarmente articolato e prevede i seguenti step:
È solo con quest’ultimo adempimento che la notifica nei confronti del destinatario dell’atto si perfeziona.
È importante ricordare che l’avviso di ricevimento, assolvendo alla funzione di verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, deve sempre essere allegato all’atto notificato. In sua mancanza, la notifica risulta nulla e tale nullità potrà essere sanata solo dalla eventuale costituzione del destinatario in causa.
Analoghi adempimenti gravano sull’agente postale allorché la notifica sia avvenuta appunto a mezzo posta.
In ipotesi di irreperibilità relativa, l’agente postale invia una comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, senza che il destinatario abbia ritirato l’atto in giacenza, la notifica si intende perfezionata per "compiuta giacenza" e l'avviso di ricevimento della raccomandata che contiene l'atto viene restituito al mittente.
Qualora il destinatario provveda al ritiro entro il termine di dieci giorni, la notifica si perfeziona il giorno del ritiro. Quindi, entrambi gli avvisi di ricevimento, sia quello della comunicazione di deposito sia quella del plico che contiene l'atto, vengono restituiti al soggetto che ha richiesto la notifica. La busta contenente l’atto da notificarsi rimane depositata per sei mesi presso l'ufficio postale: se anche in questo lasso di tempo il destinatario non provvede al ritiro, il plico viene restituito al mittente.
L’irreperibilità assoluta
Si ha invece irreperibilità assoluta qualora il messo notificatore non reperisca il contribuente nemmeno dopo aver effettuato più approfondite ricerche nel comune dove si trova il domicilio fiscale del contribuente. Il contribuente risulta pertanto trasferito in luogo sconosciuto.
In questa circostanza, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, deve essere affisso, in busta chiusa e sigillata nell'albo del comune dell’ultima residenza nota e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione (art. 60, lettera e), dpr n. 600/73).
In extremis, quando tutti i tentativi di notifica falliscono, l’ente locale può chiedere l’autorizzazione al capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede a notificare l’atto per mezzo di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli Annunci Legali delle province dove risiedono i destinatari.
La notifica a residenti AIRE
Un’altra fattispecie problematica è quella del contribuente-destinatario cittadino italiano ma residente all’estero e quindi iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero).
La criticità è data dal fatto che tali soggetti possono non avere un recapito fisico in Italia.
Se i contribuenti in questione sono titolari di un indirizzo pec la questione può essere facilmente risolta; in diversa ipotesi, possono essere consultati i registri anagrafici per identificare l’indirizzo di residenza all’estero. A questo punto può essere trasmessa una raccomandata internazionale.
In ogni caso, per poter dare prova della compiuta notifica, sarà necessaria una conferma di ricezione dell’atto da parte del contribuente.
La notifica agli eredi del debitore
Un caso particolare è quello della notifica di atti tributari riferiti a soggetti deceduti.
Presupponendo che il comune sia venuto a conoscenza del decesso del soggetto residente, la questione che ci si pone è come notificare gli atti agli eredi, soprattutto qualora questi siano più di uno.
Astrattamente le strade potrebbero essere due:
Si aggiunge poi la questione dell’indirizzo presso cui eseguire la o le notifiche.
In proposito, la norma che viene in soccorso è l’art. 65 dpr n. 600/73 che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15437/2019, ha dichiarato applicabile anche in materia di tributi locali.
In primo luogo il comma 2 della citata norma prevede che “Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale”; quindi, con l’ultimo comma dispone che “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.
L’art. 477, c.2, c.p.c. precisa inoltre che tale notifica impersonale e collettiva agli eredi deve avvenire entro un anno dalla morte del de cuius.
Gli eredi hanno pertanto l’obbligo di comunicare agli uffici finanziari competenti - rispetto al domicilio fiscale del de cuius - le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Tale comunicazione non può essere sostituita né dalle indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi presentata dall'erede né da quelle inserite nella dichiarazione di successione.
In presenza di tale comunicazione l’ente potrà procedere a più notifiche, una per ciascun erede, individualmente e nominativamente.
In difetto, il Comune sarà costretto a procedere impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.
L’interesse degli eredi a comunicare generalità e domicilio è dunque evidente, essendo l’unico modo per evitare che uno solo sia chiamato a rispondere per tutti e per l’intero.
Articolo di Lorella Martini
(1) In proposito si veda la sentenza n. 20863/2017 della Corte di cassazione che in motivazione così recita: “Peraltro risulta accertato in fatto, quindi non ulteriormente sindacabile in questa sede, che la previsione speciale di cui all’art. 60, primo comma, lett. b) bis, d.P.R. 600/1973 sia stata pienamente rispettata dal messo notificatore, il quale ha attestato, con validità probatoria fino a querela di falso, l’avvenuta spedizione della “raccomandata informativa” da questa disposizione legislativa prevista nel caso, come quello di specie, in cui l’atto notificando non sia stato consegnato direttamente al destinatario. Va tuttavia sul punto precisato, in diritto, che tale disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento, sicché le prove valutate dal giudice tributario di appello ossia le attestazioni del messo notificatore correlative al punto di fatto de quo ne risultano pienamente adeguate”.
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per comunali e referendum
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
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