Sanzioni e profili di criticità
Servizi Comunali Anagrafe Attività di controllo Sanzioni
La legge di bilancio (Pubblicata nella GU n. 303 del 2023, S.O. n. 40, la L. 30 dicembre 2023, n. 213 contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), come di consueto, non fa mancare un proprio accenno alla materia delle sanzioni amministrative.
Essa ha sollecitato alcune tra le norme meno praticate dagli operatori di Polizia Locale, ma continuamente osservate dagli ufficiali di anagrafe.
Il punto di interesse, tuttavia, per gli operatori di Polizia Locale, non è irrilevante, dal momento che l’impegno profuso nell’adempimento dei controlli anagrafici (es.: controlli dell’abitualità della dimora) in modo meticoloso rispetto alle ragioni dell’anagrafe comunale, non può essere fatto con la mentalità dell’impiegato comunale, da chi è titolare di funzioni di Polizia Giudiziaria estese all’accertamento delle violazioni punite con sanzioni amministrative.
In altri termini, dal primo gennaio 2024, l’operatore di polizia locale intento ad espletare i controlli anagrafici non può sentirsi esonerato dalla conoscenza della circostanza che questa attività di verifica può portare alla scoperta di ipotesi di reato o di ipotesi di illecito amministrativo.
Fino ad oggi, difatti, la “distrazione” da parte dell’operatore di polizia locale era giustificata dalla presenza della previsione dell’articolo 56 del D.P.R. 30/05/1989, n. 223 secondo la quale: “Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di anagrafe. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma stabilita dall'articolo 11, comma terzo, della citata legge l'ufficiale di anagrafe è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato”. Tuttavia, oggi come oggi, richiamandosi l’articolo 11 della Legge 1228/1954 direttamente alla Legge 689/1981, diventa difficile ipotizzare che la norma regolamentare sopra trascritta possa far sopravvivere obblighi solo a carico degli ufficiali di anagrafe e non anche degli operatori di polizia locale che collaborano con questi.
Le sanzioni amministrative rigenerate
Arrivando al cuore della riforma, rileviamo quindi che il comma 242, dell’articolo unico di cui si compone la Legge 213/2023, sostituisce integralmente, con un nuovo testo, l’articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Questa legge riguarda l’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, prescrivendo, ad esempio, l’obbligo di chiedere (per sé e per le persone sulle quali esercita la patria podestà o la tutela) l’iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale.
Ovviamente l'assenza temporanea dal comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza; tuttavia, conducendosi accertamenti per la verifica della sussistenza o meno del requisito della dimora abituale, non è da escludere che l’assenza temporanea possa tramutarsi in irreperibilità e che essa possa, non solo condurre ad una cancellazione anagrafica (1) , ma anche ad una sanzione amministrativa.
Le sanzioni per le violazioni della L.1228/1954 sono, quindi, compendiate all’articolo 11 della predetta Legge.
Ponendo -per comodità di lettura- il testo a fronte tra la normativa previgente e quella in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 cogliamo rapidamente alcune differenze:
Art. 11 L.1228/1954 Testo vigente fino al 31/12/2023 |
Art. 11 L.1228/1954 Testo vigente dal 01/01/2024 |
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È evidente che la novità introdotta abbia inciso in maniera significativa, venendo a completare, dopo oltre quarant’anni dalla depenalizzazione (2) il percorso di precisazione terminologica che avrebbe reso più agevole compiere le attività di accertamento.
La relazione al maxiemendamento, che ha introdotto tale misura di riforma non è molto illuminante, limitandosi ad affermare che: “La disposizione modifica l’articolo 11 della legge 1228/1954, in particolare incrementando le sanzioni ivi previste in caso di inosservanza agli obblighi anagrafici e stabilendo, altresì che l’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. In via prudenziale, alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari”.
La pratica applicazione delle sanzioni amministrative ed i profili di criticità
Analizziamo quindi la novità introdotta.
Il comma 1 individua come condotta illecita chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e del D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323.
Un insieme di condotte, invero apparentemente ampio, rispetto al quale quantitativamente ha una capacità assorbente la condotta di chi non mantenga consequenzialità tra dimora abituale e residenza anagrafica (anche all’estero), con salvezza dei leciti casi di assenza temporanea.
La scoperta della violazione, sempre in termini di peso statistico prevalente, può derivare dalle attività di notificazione (postale, consolare o a norma di cpc) non andate a buon fine per sistematica assenza del destinatario.
In questo caso, accanto all’avvio delle procedure di cancellazione anagrafica, potrebbe diventare ragionevole l’accertamento di una violazione punita con una sanzione pecuniaria che ammette il PMR, a norma dell’art. 16 della L.689/1981, nella somma di Euro 166,66.
La locuzione “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni” ha un senso solo nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 5 della Legge, l'ufficiale d'anagrafe che fosse venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, abbia fatto la comunicazione di invito a rendere le dichiarazioni dovute e la parte vi provveda. Il caso della peculiare riduzione della sanzione, ad un decimo del minimo (quindi alla somma di 10 Euro) pare comunque alquanto improbabile.
Il comma 2 prevede la sanzione pecuniaria più afflittiva per chi ometta la dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero entro il termine previsto rispettivamente dall’ articolo 13, comma 2 (3) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall’articolo 6 (4) , commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
In questo caso, la sanzione amministrativa pecuniaria va dal minino di 200 euro al massimo di 1.000 euro, per ciascun anno in cui perdura l’omissione.
Si tratta, quindi, di una sanzione i cui margini della legge sono soggetti a computo proporzionato al numero di anni in relazione ai quali è perdurata la violazione omissiva; una volta stabilito, attraverso un verbale di operazioni tecniche di computo di cui all’art. 13 della L.689/1981, il perdurare della violazione, si definiscono i minimi ed i massimi edittali, rispetto a cui ammettere al pagamento in misura ridotta della violazione, a norma dell’articolo 16 della L.689/1981.
Anche il comma 2, dell’articolo 11, prevede che la sanzione possa essere ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
I commi 3 e 4 della norma in questione prevedono che l’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa. I proventi delle sanzioni, di cui al presente articolo, sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.
Invero, la previsione del comma 3 appare criticabile sotto più punti di vista.
Riepilogo
Cosa: cambia, dal primo gennaio 2024, l’articolo 11 della Legge 1228/1954. Vengono ristrutturate le sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle condotte omissive relative agli obblighi anagrafici. Le violazioni si riferiscono anche alle iscrizioni all’AIRE.
Chi: gli ufficiali di anagrafe, ma anche il personale di Polizia Locale coinvolto nelle procedure di accertamento e verifica anagrafica devono conoscere la norma, perché potrebbero trovarsi al cospetto di illeciti e dover accertare violazioni punite con sanzioni amministrative.
Come: le violazioni si accertano nel rispetto della L.689/1981, dando luogo ad un verbale di contestazione della violazione che ammette il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 comma 1 della menzionata Legge. Il caso contemplato dal comma due prevede un meccanismo di computo proporzionale della sanzione. Molto importante: esiste una clausola di specialità in favore della rilevanza penale della condotta. L’operatore, quindi, dovrà prima verificare se sussista il sentore di qualche ipotesi di reato e poi, solo in caso di mancata rilevanza penale della condotta, accertare la violazione amministrativa.
Perché: tra le funzioni del Sindaco come Ufficiale di Governo c’è anche quella di presidiare ai servizi anagrafici. L’esatta individuazione del luogo residenza e la coincidenza di questo con la dimora abituale, salvo i legittimi casi di assenza temporanea, è indispensabile a diversi effetti: prevenzione criminale, esigenze tributarie, esigenze di notifica, etc. Quindi il Comune ha il dovere di compulsare i cittadini a registrare tempestivamente i cambi di condizioni anagrafica. La modifica del sistema sanzionatorio è finalizzato ad innalzare il livello di prevenzione.
Conclusioni: la norma è imperfetta, ma va applicata con rigore; quindi occorre iniziare l’anno solare mettendo la giusta carica di interesse per le novità commentate.
Articolo di Giuseppe Napolitano
(1) D.P.R. 30/05/1989, n. 223: Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
Art. 11. Cancellazioni anagrafiche. 1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; b) per trasferimento all'estero dello straniero; c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. 2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.
(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge e, successivamente, dall'art. 27, comma 9, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131.
(3) Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
(4) Comma 2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data. Comma 4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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