Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Approfondimento di Roberta Mugnai
Servizi Comunali Anagrafe popolazione residente (ANPR)Approfondimento della dott.ssa Roberta Mugnai
L’OBBLIGO D’ISCRIZIONE ANAGRAFICA E IL SENZA FISSA DIMORA
Roberta Mugnai
Quando si parla di iscrizione anagrafica, inevitabilmente si parla di libertà di circolazione e di soggiorno nell’ambito del territorio nazionale. Tale libertà è tutelata dalla nostra Costituzione all’art.16.
In virtù di questa libertà i cittadini italiani (e i non italiani, a determinate condizioni) possono “liberamente” decidere di stabilire la propria “dimora abituale” in un comune piuttosto che in altro.
Nel caso, però, del “senza fissa dimora” appare un controsenso parlare di dimora abituale in un comune ed, infatti, in questo specifico caso, l’art.1 del regolamento anagrafico indica come criterio il “domicilio”.
Soffermiamoci un attimo sul concetto di “senza fissa dimora”: l’immagine corre facilmente al clochard o al nomade, categorie difficili da cristallizzare ad un indirizzo. In realtà, però, il “senza fissa dimora” può essere anche un cittadino che svolge una particolare attività lavorativa, quale il circense o il giostraio. Pertanto, questa definizione ricomprende soggetti con caratteristiche personali e sociali molto diverse.
Una importante modifica normativa è stata apportata all’art.2, terzo comma della Legge n.1228/1954, dall’art.3, comma 38 della Legge n.94/2009: “Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma (ovvero l’obbligo di iscrizione anagrafica), la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli adempimenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel comune di nascita”.
Il concetto espresso richiama quanto già l’Istat aveva indicato nelle “Avvertenze, note illustrative e normative AIRE” in Metodi e Norme. Serie B n.29. Edizione 1992, introducendo, però, l’obbligo per il richiedente di fornire gli elementi necessari per verificare l’accoglibilità della richiesta.
Naturalmente il domicilio del senza fissa dimora non può essere sottoposto agli stessi criteri dell’accertamento della residenza. Infatti, proprio per le caratteristiche del richiedente, non avrebbe senso pretendere la sua presenza fisica con carattere di prevalenza all’indirizzo indicato. Pertanto “gli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio” andranno necessariamente a cadere su “gli elementi (…) atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio” che sono a carico del richiedente.
In breve: tutte le persone che si trovano in maniera non occasionale sul territorio italiano sono sottoposte all’obbligo di iscrizione anagrafica. I senza fissa dimora non possono dichiarare la residenza abituale proprio per le caratteristiche personali e sociali che presentano, ma sono comunque sottoposte a quest’obbligo, che soddisfano con la dichiarazione del domicilio. Nel dichiarare il domicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica, il senza fissa dimora ne deve dimostrarne l’effettività, pertanto non è sufficiente una mera manifestazione di volontà. In mancanza della possibilità di dimostrazione di legami con una specifica comunità territoriale, l’iscrizione potrà essere effettuata nel comune di nascita.
19 febbraio 2018
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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