Istituzione Corpo di polizia municipale

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Servizi Comunali Equipaggiamento Ordinamento uffici e servizi
di Conte Elena
11 Novembre 2022

L'articolo 7, comma 1, Legge 07/03/1986, n. 65 e s.m.i., prevede che i Comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale. Si chiede se nei sette addetti è compreso il Comandante.

Risposta

Come è noto, i Comuni possono procedere all'istituzione del Corpo di polizia municipale quando le funzioni di polizia locale sono espletate da almeno sette addetti, in ossequio all’art. 7, comma 1, della Legge 07/03/1986, n. 65. In particolare, la sopra citata normativa statale così si esprime:

I comuni nei quali il servizio di Polizia Municipale sia espletato da almeno addetti possono istituire il Corpo di Polizia Municipale…”. Il temine “addetto” viene più volte ripetuto nel corpo del testo legislativo e non sembra che si possano rinvenire elementi per non ricomprendere, nel computo, anche il Comandante.

Ciò detto, occorre però riferirsi anche ai dettami della legge regionale di settore, ovvero la Legge 1° aprile 2015, n. 6 recante la "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana", pubblicata sul supplemento al BURL n. 14 del 2 aprile 2015.

In particolare, l’art. 7, comma 2, della sopracitata Legge regionale è così formulato: “Gli enti locali, singoli o associati, nei quali il servizio di polizia locale sia espletato da almeno sette operatori, possono istituire un corpo di polizia locale la cui figura apicale è un comandante; diversamente, ove il numero degli operatori sia inferiore a sette, può essere istituito il servizio di polizia locale ove la figura apicale è un responsabile di servizio”.

Inoltre, l’art. 6, comma 5, così si esprime: “Gli operatori di polizia locale si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge”.

Poi, l’art. 11, comma 4, esprime questa previsione: “Il comandante e il responsabile di servizio sono responsabili per l'impiego operativo e tecnico degli operatori direttamente ed esclusivamente verso l'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della l. 65/1986”.

In conclusione, alla luce dell’assetto normativo regionale che ha spostato la definizione del calcolo numerico minimo per l’istituzione del Corpo dal numero minimo di “addetti” a quello di “operatori”, l’interpretazione letterale del testo regionale non sembra consentire la percorribilità della tesi per cui il Comandante sia ricompreso nel computo degli “operatori”.

Sul punto, però, è auspicabile avviare una interlocuzione diretta con la struttura regionale preposta al presidio della tematica, consultando le informazioni di cui al presente link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-sicurezza/organizzazione-e-uffici

4 novembre 2022       Elena Conte

 

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