Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede una interpretazione del principio contabile 3.3. riportato nell'allegato considerato che, a parere della scrivente, per i ruoli dei tributi emessi fino al 2014 non deve essere costituito il FCDE.
Il paragrafo 3.3 del principio contabile applicato n. 4/2 enuncia il criterio generale da seguire per l’accertamento delle entrate di dubbia e difficile esazione, secondo il quale le entrate derivanti da ruoli emessi a decorrere dall’entrata in vigore dell’armonizzazione debbono essere accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo, effettuando al riguardo un accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione.
Diversa è invece la disciplina contabile per le entrate che negli esercizi precedenti alla armonizzazione venivano accertate “per cassa”, che debbono continuare ad essere accertate con tale modalità fino al loro esaurimento: ciò vale anche per le entrate derivanti da ruoli coattivi emessi negli esercizi precedenti la armonizzazione (2014 e precedenti), entrate che essendo accertate “per cassa” non comportano la costituzione del F.C.D.E..
1° giugno 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4120, sintomo n. 4176
INPS – 5 giugno 2025
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