Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Danno erariale per licenziamento illegittimo del dirigente

Servizi Comunali Licenziamento Responsabilità amministrativa
di Giannotti Vincenzo
24 Novembre 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                                                               

Danno erariale per licenziamento illegittimo del dirigente

Vincenzo Giannotti

La condanna subita dall’amministrazione per aver revocato anticipatamente un contratto dirigenziale deve essere posta a carico dei responsabili che hanno contribuito in modo illegittimo al procedimento. Sono queste le conclusioni contenute nella sentenza n.409/2020 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia.

Il fatto

Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione di un’Azienda pubblica dei servizi alla persona, sono stati evocati dal Procuratore della Corte dei conti, per un asserito danno erariale discendente da una revoca illegittima dell’incarico di Direttore Generale. Infatti, il Tribunale ordinario di primo grado nel dichiarare l’illegittima estromissione, prima della scadenza del contratto, del direttore generale ha condannato l’Amministrazione al ristoro del danno subito per le retribuzioni e i contributi previdenziali non corrisposti fino alla reintegrazione dell’incarico di direttore generale. Per la Procura, inoltre, il danno si sarebbe esteso anche agli oneri accessori legati alla vicenda, come le spese legali addebitate in sentenza e la difesa in giudizio dell’Ente con la relativa inutile spesa del legale cui l’incarico di difesa era stato disposto. La revoca anticipata, sarebbe dipesa da un asserito licenziamento per scarso rendimento, avendo il Presidente valutato negativamente le attività del direttore generale tanto da disporre in via immediata a risoluzione del contratto e la decadenza dalla carica. Il Tribunale ha avuto buon gioco nell’evidenziare come sarebbe stato dunque necessario portare a conoscenza del direttore generale la nota di valutazione del Presidente ed assicurare un termine per far valere il diritto di difesa e replica e, inoltre, che il diritto di difesa non è limitato alle sole ipotesi di procedimento disciplinare ma anche di valutazione della gestione e dei risultati, tanto più in mancanza di uno specifico regolamento. Il danno erariale addebitato è, infatti, dipeso dal licenziamento illegittimo che ha determinato il pagamento di spese legali e, soprattutto, gli emolumenti, in favore del direttore estromesso, in assenza di una controprestazione lavorativa da parte dello stesso. La Procura ha evidenziato come la circostanza che i componenti del consiglio di amministrazione, che hanno adottato la deliberazione contestata, non fossero esperti di diritto non costituirebbe un elemento esimente o attenuante ma confermerebbe la gravità della colpa in quanto avrebbe dovuto indurre costoro ad una maggiore prudenza e, quindi, all’adozione dell’atto censurato solo a seguito di una adeguata istruttoria e, eventualmente, previa acquisizione di un parere legale.

A propria difesa i convenuti eccepiscono come le vicende che hanno condotto all’allontanamento del direttore generale fossero riconducibili a gravi mancanze e inefficienza nella trattazione degli affari dell’ente. Il giudizio conclusosi con la reintegrazione non è una sentenza ma un provvedimento cautelativo (ex art.700 c.p.c.). La mancanza dell’approvazione di un regolamento per responsabilità dirigenziale non poteva che essere imputabile al medesimo direttore generale. 

Le indicazioni del Collegio contabile

Il Collegio contabile ha rinviato a giudizio contestando le retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione dell’incarico fino alla reintegra del dirigente disposto dal giudice del lavoro, ma non ha contestato l’inerzia tra la fase cautelare che ha disposto la reintegra e l’effettivo rientro del dirigente. Tale lasso temporale non essendo stato contestato non può rappresentare una voce di danno erariale, la cui somme deve essere espunta. Così ricondotto il danno erariale deve essere addebitato ai convenuti rei di aver disposto con la deliberazione del Consiglio di amministrazione la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza una preventiva istruttoria e, soprattutto, senza alcuna preventiva contestazione e audizione del dirigente. Ricorda il Collegio contabile come il giudice delle leggi ha da tempo precisato che con riferimento alla disciplina della dirigenza pubblica “l’applicabilità al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti delle disposizioni previste dal codice di procedura civile comporta non già che la pubblica amministrazione possa liberamente recedere dal rapporto stesso, ma semplicemente che la valutazione dell’idoneità professionale del dirigente è affidata a criteri e a procedure di carattere oggettivo - assistite da un’ampia pubblicità e dalla garanzia del contraddittorio - a conclusione delle quali soltanto può essere esercitato il recesso” (Sent. n. 313/1996). Infatti, il contratto delle dirigenza degli enti locali a cui fa rinvio il contratto di lavoro del direttore generale, ha previsto all’art.3 del CCNL del 22.2.2010 che il provvedimento di recesso per responsabilità dirigenziale dovesse essere preceduto a livello istruttorio, proprio da un’apposita contestazione scritta degli addebiti con convocazione del dirigente. In definitiva la risoluzione del rapporto di lavoro in assenza di un previo contradditorio si poneva in contrasto sia con i basilari principi di diritto e di civiltà giuridica che con i criteri previsti dalla contrattazione collettiva che regolavano l’istruttoria del procedimento per far valere la responsabilità dirigenziale. In merito al potere riduttivo, il Collegio ha ritenuto di applicarlo in ragione della mancanza di regole indicate nel contratto o in un atto aziendale in caso di responsabilità dirigenziale.

Il danno così calcolato deve essere attribuito per metà al Presidente e l’altra metà suddivisa tra i due membri del Consiglio di amministrazione.  

23 novembre 2020         

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×