Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Progressioni economiche. Le recenti indicazioni dell’ARAN e della Cassazione.

Servizi Comunali Inquadramento

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                              

Progressioni economiche. Le recenti indicazioni dell’ARAN e della Cassazione.

Vincenzo Giannotti

Con alcuni recenti orientamenti applicativi l’ARAN ha indicato alcune necessarie cautele per la corretta procedura, che gli enti locali sono chiamati a svolgere, per le progressioni di carriera all’interno della medesima area di appartenenza (cosiddette progressioni economiche orizzontali). Sulla questione è intervenuta anche la Cassazione che ha annullato un bando di progressione orizzontale per aver l’ente mal interpretato  il periodo minimo di partecipazione alla successiva progressione economica.

Gli orientamenti applicativi dell’ARAN

I tecnici dell’Agenzia in data 29 settembre 2020 hanno pubblicato tre orientamenti applicativi sulle progressioni economiche orizzontali previste nel nuovo contratto del 21 maggio 2018.

  1. La specificazione degli altri criteri previsti dalla normativa oltre al requisito prevalente della valutazione individuale. L’art.6, comma 3, del CCNL 21/05/2020 ha previsto al di fuori della prevalenza della valutazione individuale dei dipendenti, anche la possibilità di definire i criteri legati a due distinti fattori di valutazione dei dipendenti che riguarda “esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento” e le “competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi”. Alla domanda di un ente locale di avere maggiori dettagli su questi due elementi di valutazione al fine di formulare corretti criteri per l’attribuzione dei punteggi ai dipendenti, l’ARAN con l’orientamento applicativo CFL_96 ha precisato che: 1) l’“esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento” si identifica con lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e della capacità di svolgere, con efficacia e padronanza tecnica, le mansioni affidate, per effetto del servizio prestato. Si tratta di una valutazione che l’ente è chiamato a svolgere che può essere ben demanda al dirigente di riferimento il quale, in sede di valutazione, dovrà precisare e motivare in dettaglio il punteggio attribuito secondo la quantificazione operata in sede decentrata; 2) Le “competenze certificate a seguito di processi formativi”, invece, si identificano con l’insieme delle capacità, delle abilità e delle conoscenze acquisite dal dipendente nel corso della sua esperienza lavorativa, formativa e di vita come riconosciute e certificate da soggetti a ciò competenti, attraverso un percorso di ricostruzione e valutazione di tali esperienze, come ad esempio la certificazione di competenza linguistiche o informatiche (ai diversi livelli previsti), da soggetti specificamente legittimati e riconosciuti. SI ritiene in questo caso che la competenza alla certificazione può essere demandata al responsabile delle risorse umane destinato a conoscere delle competenze certificate dai dipendenti sulla base dei criteri stabiliti in sede decentrata;
  2. La correlazione della valutazione e la mancata erogazione dei premi. La questione è stata esaminata dall’orientamento applicativo RAL_ 103, dove i tecnici dell’Agenzia hanno precisato come l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali le “risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto”, senza che a tal fine rilevi la circostanza che, negli anni in riferimento, vi sia stata o meno l’erogazione in concreto dei relativi premi di performance individuale. La motivazione, si precisa, discende l’evitare che l’ente, come avveniva in passato, attivi due distinte procedure di valutazione relativa l’una alla performance individuale e l’altra alle progressioni economiche orizzontali, rette da criteri diversi;
  3.  Il requisito minimo per partecipare alla successiva progressione economica. Il termine minimo dei 24 mesi previsto dalla normativa è stato declinato nell’orientamento applicativo RAL_100 nel quale l’Agenzia ha precisato che il presupposto del periodo minimo di almeno di 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa, atteso che in materia non può ravvisarsi alcuna delega negoziale del CCNL alla contrattazione di secondo livello.

Le indicazioni della Cassazione

Rispetto all’indisponibilità delle parti di procedere ad una riduzione o ampliamento del periodo minimo per la progressione economica orizzontale, l’altra questione ha riguardato la differenza tra data di attivazione della progressione, attivabile a domanda degli interessati, e data di decorrenza della progressione economica. Così in caso di selezione interna attivata dall’ente a metà o a fine dell’anno e decorrenza della data di presentazione delle domande da parte dei dipendenti che ambiscono alla progressione economica, la Cassazione (ordinanza n.21313) ha annullato il bando di selezione di un ente pubblico per aver ritenuto acquisito il requisito di due anni in coincidenza con la data di presentazione della domanda e non della relativa decorrenza. I giudici di legittimità hanno precisato come nel caso di specie, la disciplina delle procedure selettive interne, finalizzate alla mera progressione economica o professionale all'interno della medesima area o fascia, è strettamente correlata a quella degli inquadramenti del personale pubblico privatizzato - delegificata ed affidata alla contrattazione collettiva (in quanto non esclusa ex articolo 40, comma 1 D.Lgs. n. 165 del 2001) — la quale, sempre per le progressioni all'interno della stessa area, può derogare alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 487 del 1994, nel rispetto del principio di selettività. Nel caso di specie, pertanto, il bando di selezione è stato annullato per aver l’ente considerato la partecipazione anche del personale prima della maturazione dei due anni previsti dalla normativa, avendo fatto riferimento alla data di presentazione della domanda (scadente il 27 ottobre) e non alla data della decorrenza economica (fissata al 1 gennaio).   

21 ottobre 2020

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Scritto il 22/10/2020 , da Giannotti Vincenzo
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