Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Notificazioni telematiche degli atti processuali alla P.A.: le misure del decreto semplificazioni
Servizi Comunali Notifica attiApprofondimento di Michele Deodati
Notificazioni telematiche degli atti processuali alla P.A.: le misure del decreto semplificazioni
Michele Deodati
Recapiti di organi o articolazioni territoriali
Il decreto semplificazioni incide anche la materia delle notificazioni degli atti. Innanzitutto nella direzione di ulteriormente favorire la digitalizzazione e per una maggiore capillarità degli accessi. Con le medesime modalità con cui comunicano al Ministero della giustizia l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere comunicazioni e notificazioni, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.
Modalità alternative
In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12 appena descritto, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria nei confronti di soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. Inoltre, se non è possibile agire secondo la regola generale – secondo cui le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici – purché la causa non sia imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
Notificazioni ad istanza di parte
Le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter. Secondo tale nuova disposizione, fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e, ove nel predetto elenco risultino indicati per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.
31 luglio 2020
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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 15 ottobre 2024
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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