Approfondimento di Eugenio De Carlo

Principi in tema di disciplina regolamentare delle avvocature civiche

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di De Carlo Eugenio
17 Giugno 2020

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                           

Principi in tema di disciplina regolamentare delle avvocature civiche

Eugenio De Carlo

 

Si segnala la recente sentenza del TAR Puglia – Lecce sez. II, sentenza n. 622 del 15.6.2020 che afferma alcuni importanti principi a cui attenersi ai fini della disciplina regolamentare delle civiche avvocature.

  1. Autonomia professionale dell’Avvocatura e rapporti con la gestione amministrativa.

L’Avvocatura comunale deve essere una struttura autonoma e indipendente da qualsivoglia articolazione amministrativa del civico ente, essendo sottoposta alle esclusive dipendenze del Sindaco. Inoltre, essa è estranea all’apparato amministrativo, e non può compiere atti di gestione.

Tuttavia, è necessario che vi sia una figura di raccordo tra l’Avvocatura e la struttura comunale, in relazione a talune attività – es. erogazione dei compensi accessori – che richiedono la necessaria sinergia tra due soggetti: il primo (Avvocatura) tenuto a relazionare in ordine all’attività in concreto compiuta, e ai risultati conseguiti, e il secondo (il Dirigente amministrativo) competente alla predisposizione degli atti necessari alla liquidazione del compenso professionale

  1. In presenza di più avvocati, la preposizione, in termini esclusivi, di un avvocato coordinatore, cui demandare ogni valutazione circa la promozione o la resistenza civica in giudizio del civico ente.

La  previsione regolamentare deve assegnare, in presenza di più avvocati, unicamente ad un avvocato componente dell’Ufficio di Avvocatura l’incarico di coordinatore, e non anche a soggetti esterni alla suddetta struttura. Resta fermo che tale coordinatore debba interfacciarsi con il Dirigente amministrativo atteso che compito principale dell’Avvocatura è provvedere alla difesa e alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali e ai Collegi arbitrali.

Pertanto, nessuna ingerenza del Dirigente deve sussistere in merito all’attività del coordinatore (e tramite esso, dei componenti dell’Ufficio di Avvocatura), ma semplice e doverosa interlocuzione con gli organi dotati di rappresentanza esterna dell’ente, su questioni di rilievo eminentemente giuridico (es. verifica di contratti di appalto, pareri su specifiche questioni, ecc.).

  1. Affidamento di incarichi a professionisti esterni in presenza dell’Avvocatura civica.

E’ ammissibile e deve essere di volta in volta motivato in casi specifici quali, ad esempio, controversie di particolare complessità; continuità di giudizio; particolare specializzazione; indisponibilità degli avvocati in servizio; eccessivo carico di lavoro; altre situazioni di palese incompatibilità e/o di carattere eccezionale. Trattasi di ipotesi tassative, al ricorrere delle quali è evidente che si crea una situazione di impasse per il civico ente, per la risoluzione della quale non può che intervenire il Sindaco, e per suo tramite il delegato Dirigente amministrativo, non essendo certamente ipotizzabile che l’Avvocatura, dopo aver riscontrato la ricorrenza di una o più delle suddette ipotesi, decida, motu proprio, di ricorrere all’opera di professionisti esterni, a ciò ostando il principio di “esclusione di ogni attività di gestione”.

Dunque, non è la norma sulla previsione di incarichi a professionisti esterni a poter essere, ex se, illegittima, ma la sua pratica attuazione, la quale può essere tuttavia scongiurata attraverso la previsione dei normali rimedi avverso l’illegittima azione amministrativa.

d) Riconoscimento di alta professionalità in capo al solo coordinatore dell’Ufficio di Avvocatura, e non anche agli altri componenti.

Non sussiste alcuna superiore norma giuridica che imponga all’ente locale il riconoscimento dell’alta professionalità a tutti i componenti dell’Ufficio di Avvocatura, e non soltanto all’avvocato coordinatore.

e)  Sistemi di contabilizzazione e rilevazione delle presenze.

Si deve tenere in debita considerazione le peculiarità della funzione degli avvocati del civico ente, pubblici dipendenti titolari di compiti e funzioni del tutto peculiari. Pertanto, esclusa l’ipotesi di una totale e autonoma gestione dell’orario di lavoro – ipotesi, questa sì, fonte di possibili abusi – è legittima la scelta di prevedere di adottare soluzioni “concordate” tra l’Avvocatura e il Dirigente amministrativo. In particolare, la necessità di pervenire ad una intesa esclude a priori la possibilità di soluzioni unilaterali da parte del Dirigente, e dunque, il rischio della lesione dell’autonomia e indipendenza dell’Avvocatura comunale.

f) Trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta dall’Avvocatura comunale.

La disciplina del trattamento retributivo degli avvocati dipendenti da enti pubblici non economici prevede la fruizione, in aggiunta allo stipendio tabellare, di una quota di retribuzione quantificata sulla base della legge e delle tariffe professionali forensi.

Ciò premesso, il TAR salentino ha ritenuto legittime le seguenti previsioni regolamentari:

  1. la riduzione percentuale  della quota variabile della retribuzione (c.d. propine)  è in linea con la politica di contenimento delle spesa pubblica prevista dall’art. 9 d.l. n. 90/14, convertito in l. n. 114/14. Addirittura, la riduzione forfettaria prevista  per gli Avvocati dello Stato è del 50%, come previsto dal citato art. 9 d.l. n. 90/14 sulla base di una disposizione ritenuta legittima dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 236/17).
  2. Inoltre, non può ritenersi irragionevole la previsione che subordina la liquidazione del compenso all’effettivo recupero da parte dell’ente delle somme nei confronti della parte soccombente. Ciò in quanto tale previsione è in linea con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui al citato art. 9 d.l. n. 90/14, della cui compatibilità costituzionale si è sopra detto. Dunque, si è in presenza non già di una traslazione del rischio in capo all’Avvocatura comunale, ma di un ragionevole contemperamento tra le legittime aspettative dei ricorrenti e i superiori obiettivi di contenimento della spesa pubblica, stabiliti a livello eurounitario e nazionale.
  3. Similmente, la previsione regolamentare della fissazione – in caso di sentenze favorevoli che abbiano previsto la compensazione delle spese di lite – di un compenso pari alla metà dei medi tariffari approvati con d.m. n. 55/14 non mortifica in alcun modo la professionalità dell’Avvocatura comunale, tenuto conto che lo stesso d.m. n. 55/14 cit. prevede varie ipotesi di possibile decurtazione delle spese di lite (cfr. art. 4), e considerato altresì che la base di partenza considerata dall’ente per la compensazione è data dai valori medi, e non da quelli minimi tabellari. In siffatti casi, è legittima la previsione suddetta tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica già richiamati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza i quali risultano idonei a giustificare una modifica in peius di diritti, anche se consolidati.

d)       E’ altrettanto legittima la previsione regolamentare secondo cui, in caso di difesa congiunta svolta da un avvocato interno all’Avvocatura e da un avvocato ad essa esterno, non è riconosciuto all’avvocato interno alcun importo. Ciò in quanto il conferimento di incarico a soggetti esterni è ipotesi eccezionale, come tale ammissibile soltanto in presenza di peculiari situazioni, e deve essere oggetto di puntuale motivazione da parte dell’Amministrazione.

16 giugno 2020

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