Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
La normativa emergenziale in materia di covid 19 cambia nuovamente le modalità di notificazione a mezzo posta
Servizi Comunali Notifica attiApprofondimento di Pietro Francesco Rizzo
LA NORMATIVA EMERGENZIALE IN MATERIA DI COVID 19 CAMBIA NUOVAMENTE LE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA
Pietro Francesco Rizzo
Per la terza volta in due mesi sono state modificate le norme che disciplinano la notificazione a mezzo del servizio postale. Infatti, ulteriori cambiamenti sono stati introdotti dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 “ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID” (Decreto Rilancia Italia).
Su questa modalità di notificazioni era già intervenuto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia), che all’articolo 108 ha stabilito che, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di contemperare le modalità del servizio con le esigenze finalizzate a prevenire la diffusione del contagio a tutela dei lavoratori e dei destinatari, nello svolgimento del servizio relativo agli invii raccomandati e assicurati e alla distribuzione dei pacchi, gli operatori procedono alla consegna mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione del plico nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.
La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito.
La disposizione originaria del decreto-legge 18/2020 prevedeva tali modalità anche per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari (legge 20 novembre 1982, n. 890 ” Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”) e per la notificazione delle violazioni al Codice della strada (articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Però, in sede di conversione, la norma è stata modificata.
Infatti con la legge 24 aprile 2020 n. 27, è stato introdotto, su proposta del Senato, il comma 1 bis all’articolo 108 che ha previsto, fra l’altro, che, per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, disciplinati dalla legge n. 890/1982 e dall'articolo 201 del Codice della strada, gli operatori postali procedono alla consegna delle notificazioni con la procedura ordinaria di firma disciplinate dall'articolo 7 della legge n. 890 del 1982, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna.
Pertanto, con la modifica apportata dalla legge di conversione si espunge il riferimento - previsto nel testo del decreto-legge - anche allo svolgimento dei servizi di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta dalle ipotesi per le quali non bisogna raccogliere la firma del consegnatario.
Per tali fattispecie, gli operatori postali devono procedere alla consegna dei plichi con la procedura ordinaria di firma prevista dall'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna.
Con l’approvazione dell’emendamento in sede di conversione, l’articolo 108 è stato modificato nel senso di prevedere un regime autonomo di modalità di svolgimento del servizio postale per le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Con tale modifica al regime introdotto dal decreto-legge si è ritenuto di dover prevedere che, per le notifiche a mezzo posta di atti giudiziari e di sanzioni amministrative da violazione del codice della strada, gli operatori postali procedano “ normalmente” alla consegna dei plichi o con procedura ordinaria di firma ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 con una procedura più “ garantista” nei confronti del destinatario, considerata anche la delicatezza degli atti notificati.
Un ulteriore cambiamento, però, è stato introdotto dall’art. 46 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n.34 che ha abrogato il comma 1 bis dell’articolo 108 del DL 18/2020, perché l’introduzione di un doppio regime alternativo non è stato ritenuta compatibile con l’intento cautelativo e di tutela voluto dalla norma nei confronti degli operatori postali e degli utenti, cosicché il testo dell’articolo 108 è stato ricondotto alla formulazione anteriore alla modifica apportata, con l’emendamento introdotto nel passaggio al Senato.
Sulla base di questa ulteriore modifica, fino al 30 luglio ( in termine era fissato in precedenza al 30 giugno) anche per le notificazioni a mezzo posta, gli operatori postali procedono alla consegna degli invii e dei pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.
L’operatore postale dovrà apporre la sua firma sui documenti di consegna nei quali dovrà attestate la modalità di recapito.
Il Governo resosi conto delle difficoltà create agli operatori con questi cambiamenti che si sono succeduti nell’arco di poche settimane, con un ulteriore alinea aggiunto al primo comma dell’art. 108 della legge n.27/2020 (di conversione del DL 18/2020) dall’art.46 del DL 34/2020, ha stabilito che sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.
Rimane invariata, la disposizione dell’art. 108 che dispone che per le violazioni al Codice della strada (art. 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) la sanzione amministrativa pecuniaria che deve pagare il trasgressore pari al minimo fissato dalle singole norme, fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, e non entro 5 giorni com’è stabilito di norma.
21 maggio 2020
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