Approfondimento di Eugenio De Carlo

Delega di firma e delega di funzioni nell’ambito del buon governo dell’amministrazione locale

Servizi Comunali Organizzazione e funzionamento
di De Carlo Eugenio
21 Novembre 2019

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                                                                 

DELEGA DI FIRMA E DELEGA DI FUNZIONI NELL’AMBITO DEL BUON GOVERNO DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE.

Eugenio De Carlo

Alcune recenti decisioni sia del Consiglio di Stato che della Cassazione chiariscono l’importante differenza giuridica tra l’istituto della delega di firma e quello della delega delle funzioni, a cui spesso sia amministratori che dirigenti e funzionari locali fanno ricorso nell’esercizio delle proprie responsabilità e competenze.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 7418 del 30 ottobre scorso, esaminando l’atto di conferimento dell’incarico di firma all’assessore all’Annona per conto del Sindaco, ha ritenuto trattarsi di delega di firma e non di delegazione amministrativa, senza alterare, quindi, il riparto di competenze previsto dalle disposizioni regolamentare comunali che rimettevano al Sindaco la sostituzione.

Nella fattispecie esaminata dal giudice amministrativo, la sottoscrizione era stata apposta dall’assessore all’annona che, a norma sia della previgente legge n. 142/1990 che del vigente TUOEL d.lgs. n. 267/2000 (v. art. 48), è componente  della giunta comunale, con compiti di collaborazione col sindaco in uno o più determinati settori dell’amministrazione locale.

Come rilevato dal massimo consesso della Giustizia amministrativa, infatti, la delega di firma “realizza un mero decentramento burocratico, poiché il delegato non esercita in modo autonomo e con assunzione di responsabilità poteri che rientrano nelle competenze amministrative riservate al delegante, ma agisce come sua longa manus ossia quale mero sostituto materiale del soggetto persona fisica titolare dell’organo cui è attribuita la competenza”.

La delega di firma, dunque, opera nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio per esigenze di buon andamento, di efficacia dell’azione amministrativa e di speditezza della stessa in quanto, consentendo di evitare che ogni atto o provvedimento debba essere sottoposto alla firma del titolare dell’organo di vertice. Unica condizione di legittimità, allora, è che il delegato sia interno al livello burocratico del quale il delegante è titolare, non potendosi immaginare una delega di firma conferita a persona di settore amministrativo diverso da quello del delegante.

Anche e più diffusamente si è intrattenuta la Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. 5, 19 aprile 2019, n. 11013) sulle differenze tra fra le due figure, precisando che la "delega di firma" realizza un mero decentramento burocratico, per cui il "delegato alla firma" non esercita,  in modo autonomo e con assunzione di responsabilità i poteri inerenti alle competenze amministrative riservate al delegante che risponde dell’atto firmato dal delegato, mentre la “delega di funzione” costituisce un atto di delegazione della competenza che, al contrario della prima, ha rilevanza esterna, essendo suscettibile di alterare il regime della imputazione dell'atto e di porre in capo al delegato l’assunzione esclusiva della responsabilità.

In particolare, l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla "delega di funzioni", laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate. In applicazione della citata disposizione, allora, la delega è valida se sono rispettate le precise condizioni stabilite dalla legge : 1) sia a tempo determinato; 2) sia assegnata con atto scritto e motivato; 3) riguardi solo alcune delle competenze dirigenziali.

Nel caso, invece, della delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza, riservata al delegante e che resta in capo allo stesso, trovando titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio, nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.

Più semplicemente della delega di funzione, dunque, la delega di firma è istituto che la prassi conosce soprattutto per soddisfare esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione, avvenendo, nello stesso ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio,  mediante l'emanazione di meri ordini di servizio che, tuttavia, hanno abbiano legale di delega e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita da quest’ultimo, al fine di consentire la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.

In sintesi, la delega di firma, attraverso la firma in calce ad un provvedimento, autorizza una persona fisica a sottoscrivere uno o più provvedimenti di competenza di un’altra, senza intaccare il regime di competenza tre le due, la delega di funzioni, invece, determina uno spostamento di competenze relative ad uno o più procedimenti in capo al delegato risponde esclusivamente delle competenze delegate.

17 novembre 2019

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