Legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendete per violazione degli obblighi e dei doveri anche al di fuori dal servizio

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 7 novembre 2019, n. 28741

Servizi Comunali Licenziamento
di Redazione: Galli Gianluca
19 Novembre 2019

MASSIMA

La sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28741 del 7 novembre 2019, ha affernato che le sanzioni disciplinari di natura espulsiva non richiedono l'obbligatoria affissione del codice disciplinare in quanto si è in presenza di violazioni gravi ai doveri di ufficio del dipendente pubblico il quale non può non conoscerne le conseguenze. Non è neanche possibile rilevare la nullità di un procedimento disciplinare per violazione dei termini minimi a difesa, in caso di mancata precisazione, da parte del dipendente pubblico, del concreto pregiudizio subito. Infine, per la violazione degli obblighi e dei doveri non rilevano necessariamente i fatti commessi in servizio dal dipendente pubblico, potendo essere rilevanti, ai fini disciplinari, anche quelli commessi al di fuori dal servizio.

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