Approfondimento di Mario Petrulli

Inconferibile l’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico al professionista che abbia svolto in precedenza attività stabile e continuativa a favore dell’ente

Servizi Comunali Inconferibilità
di Petrulli Mario
27 Aprile 2019

Approfondimento di Mario Petrulli                                                                                                              

INCONFERIBILE L’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO AL PROFESSIONISTA CHE ABBIA SVOLTO IN PRECEDENZA ATTIVITÀ STABILE E CONTINUATIVA A FAVORE DELL’ENTE

Mario Petrulli

 

Segnaliamo la delibera n. 207 del 3 aprile 2019 dell’ANAC con cui l’Autorità ha affermato che l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico del Comune ad un professionista che abbia svolto nel biennio precedente attività stabile e continuativa a favore dell’Ente locale è inconferibile, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 39/2013[1] (detta norma, rubricata Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati, prevede che: 1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.
)

In sintesi, un Comune aveva espletato una procedura selettiva per il conferimento, ai sensi del comma 1 dell’art. 110 del TUEL[2], dell’incarico di Responsabile del Settore Tecnico comunale, mediante la stipula di contratto a tempo determinato, sino a fine mandato del Sindaco, e a tempo pieno (n. 36 ore settimanali), Cat. D1; era risultato vincitore un architetto che, nel biennio precedente, aveva svolto per il Comune le seguenti attività professionali (tutte regolarmente contenute nel curriculum del professionista presentato nella procedura):

  • consulenza all’”Ufficio di Piano” per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG);
  • redazione del Rapporto Ambientale Strategico (VAS);
  • direttore dei lavori di costruzione della fognatura;
  • attività di supporto al RUP per la predisposizione della documentazione necessaria prevista dai bandi regionali.
    L’ufficio personale del Comune si era rivolto all’ANCI, chiedendo lumi circa la possibile inconferibilità dell’incarico nel caso specifico, ricevendo risposta positiva e consigliando al Comune di procedere con la revoca della nomina[3], al pari del parere di un avvocato al quale il Comune si era rivolto. L’ANAC, a sua volta, investita della questione, ha confermato l’inconferibilità.
    Venendo nello specifico, l’Autorità ha effettuato una ricostruzione della fattispecie ed è interessante seguire il percorso logico-normativo.
    Innanzitutto, è stato richiamato l’art. 1, comma 2, lett. j) del Decreto Legislativo n. 39/2013, il quale prescrive che per incarichi dirigenziali interni si devono intendere “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione” e la lett. k) del medesimo comma, la quale definisce gli incarichi conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni (esterni), facendo sempre riferimento “all’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione”. 
    Nel caso di specie, all’architetto vincitore della selezione, con la funzione di Responsabile del Settore Tecnico comunale sono state conferite le funzioni dirigenziali individuate dall’art. 107 del TUEL: secondo l’ANAC, tale incarico appare sussumibile nell’ipotesi del richiamato art. 1, comma 2, lett. k) del d.lgs. n. 39/2013, atteso che comporta l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione attribuite al responsabile di quello specifico settore (Area Tecnica).
    In secondo luogo, l’ANAC ha ricollegato l’ipotesi concreta alla lettera c) del comma 2 dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 39/2013, che ritiene inconferibili, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.
    Valutando nel suo complesso l’attività svolta dall’architetto per il Comune, l’ANAC ha ritento che la stessa non poteva essere definita quale mera prestazione di lavoro autonomo occasionale, intesa come qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, continuità e coordinazione[4] ma, al contrario, un’attività professionale stabile e continuativa, a dimostrazione di un profondo coinvolgimento del professionista nella complessiva azione amministrativa dell’Ufficio Tecnico del Comune, configurandosi, in tal modo, la fattispecie di inconferibilità di cui all’art. 4, lett. c) del Decreto Legislativo n. 39/2013.
    Inoltre, secondo l’ANAC, non rilevano neanche le dimissioni rassegnate dall’architetto, all’atto del conferimento del nuovo incarico, rispetto alle precedenti attività svolte a favore del Comune: infatti, trattandosi di inconferibilità, “le eventuali dimissioni dagli incarichi ricoperti dal soggetto non sono di per sé sufficienti a sanare l’inconferibilità medesima, la quale si realizza per il solo fatto di avere il soggetto svolto attività professionale stabile e continuativa a favore dell’ente che conferisce l’incarico nel biennio che precede il conferimento stesso.
    Conseguenza di tale situazione è la nullità[5] del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del TUEL per l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico, nel frattempo sottoscritto dal professionista con il Comune.
    22 aprile 2019
     
     
 

[1] Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

[2] Decreto Legislativo n. 267/2000.

[3] Secondo l’ANCI, “La redazione del Piano Urbanistico Generale e della VAS non si esaurisce in una prestazione lavorativa di tipo occasionale, ma presuppone il carattere della continuità e della stabilità, configurandosi come servizio, complesso e articolato, affidato a professionista esterno”. La stessa ANCI perveniva alla seguente conclusione: “Si esprime pertanto il parere che – sussistendo gli elementi dell’inconferibilità prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, sia sotto il profilo del carattere dell’attività professionale svolta dal professionista, sia sotto quello dell’incarico che si andrebbe a conferire, - l’amministrazione dovrebbe procedere alla revoca del decreto di nomina”.

[4] Sul punto, l’ANAC si è espressa con l’orientamento n. 99/2014 a tenore del quale: «Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell’attività professionale. Le suddette norme, inoltre, sanciscono l’inconferibilità o l’incompatibilità con lo svolgimento di incarichi amministrativi a coloro che hanno esercitato attività professionale, regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, con la precisazione che il medesimo impedimento non è stato previsto nei confronti di coloro che rivestono o hanno rivestito cariche politiche.»

Tale orientamento è stato ribadito nella delibera n. 613 del 31 maggio 2016 che trattava un caso di rapporto di consulenza e patrocinio legale tra un professionista e un ente locale, il cui incarico dirigenziale conferito “non può certo ascriversi alla categoria della prestazione lavorativa di tipo occasionale, avendo esso, invece, il carattere della continuità e della stabilità.

[5] Ex art. 17 del Decreto Legislativo n. 39/2013, secondo cui “Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×