Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Inconferibile l’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico al professionista che abbia svolto in precedenza attività stabile e continuativa a favore dell’ente
Servizi Comunali InconferibilitàApprofondimento di Mario Petrulli
INCONFERIBILE L’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO AL PROFESSIONISTA CHE ABBIA SVOLTO IN PRECEDENZA ATTIVITÀ STABILE E CONTINUATIVA A FAVORE DELL’ENTE
Mario Petrulli
Segnaliamo la delibera n. 207 del 3 aprile 2019 dell’ANAC con cui l’Autorità ha affermato che l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico del Comune ad un professionista che abbia svolto nel biennio precedente attività stabile e continuativa a favore dell’Ente locale è inconferibile, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 39/2013[1] (detta norma, rubricata Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati, prevede che: 1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.)
In sintesi, un Comune aveva espletato una procedura selettiva per il conferimento, ai sensi del comma 1 dell’art. 110 del TUEL[2], dell’incarico di Responsabile del Settore Tecnico comunale, mediante la stipula di contratto a tempo determinato, sino a fine mandato del Sindaco, e a tempo pieno (n. 36 ore settimanali), Cat. D1; era risultato vincitore un architetto che, nel biennio precedente, aveva svolto per il Comune le seguenti attività professionali (tutte regolarmente contenute nel curriculum del professionista presentato nella procedura):
[1] Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
[2] Decreto Legislativo n. 267/2000.
[3] Secondo l’ANCI, “La redazione del Piano Urbanistico Generale e della VAS non si esaurisce in una prestazione lavorativa di tipo occasionale, ma presuppone il carattere della continuità e della stabilità, configurandosi come servizio, complesso e articolato, affidato a professionista esterno”. La stessa ANCI perveniva alla seguente conclusione: “Si esprime pertanto il parere che – sussistendo gli elementi dell’inconferibilità prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, sia sotto il profilo del carattere dell’attività professionale svolta dal professionista, sia sotto quello dell’incarico che si andrebbe a conferire, - l’amministrazione dovrebbe procedere alla revoca del decreto di nomina”.
[4] Sul punto, l’ANAC si è espressa con l’orientamento n. 99/2014 a tenore del quale: «Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell’attività professionale. Le suddette norme, inoltre, sanciscono l’inconferibilità o l’incompatibilità con lo svolgimento di incarichi amministrativi a coloro che hanno esercitato attività professionale, regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, con la precisazione che il medesimo impedimento non è stato previsto nei confronti di coloro che rivestono o hanno rivestito cariche politiche.»
Tale orientamento è stato ribadito nella delibera n. 613 del 31 maggio 2016 che trattava un caso di rapporto di consulenza e patrocinio legale tra un professionista e un ente locale, il cui incarico dirigenziale conferito “non può certo ascriversi alla categoria della prestazione lavorativa di tipo occasionale, avendo esso, invece, il carattere della continuità e della stabilità.”
[5] Ex art. 17 del Decreto Legislativo n. 39/2013, secondo cui “Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.”
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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