Buoni pasto o servizio mensa

Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
11 Febbraio 2019

I buoni pasto o il servizio mensa per come disciplinati dal ccnl sono un diritto del lavoratore nel momento in cui l'ente istituisce i rientri pomeridiani con un intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore? Quali sono i termini di prescrizione per la richiesta dei buoni pasto non erogati ad un dipendente andato in pensione?

Risposta

I buoni pasto costituiscono una indennità sostitutiva del servizio mensa la cui erogazione è fortemente dipendente da una decisione unilaterale dell’Ente che deve tenere conto sia dell’assetto organizzativo che della disponibilità delle risorse finanziarie da destinare a tale finalità.

L’art. 26 del nuovo CCNL delle funzioni locali 21.5.2018 opera un rinvio alla disciplina previgente di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e all’art. 13 del CCNL 9.5.2006, aggiungendo alcune importanti novità alla disciplina delle pause.

In linea generale si può confermare che non è ipotizzabile a priori alcun diritto soggettivo dei dipendenti all’attivazione del servizio mensa, né all’erogazione dei buoni pasto sostitutivi; spetta all’ente, infatti, attivare il servizio se sussistano le condizioni per il relativo finanziamento, cioè se il bilancio dell’amministrazione ha a disposizione adeguate risorse economiche da destinare a tale scopo. Se ciò è vero, a maggior ragione l’ente può decidere, una volta attivato il servizio, di stabilire, in presenza di condizioni critiche sopravvenute del proprio bilancio o qualora siano venute meno le risorse finanziarie a ciò destinate, la sospensione del servizio stesso se la criticità è temporanea o, addirittura, di disattivarlo a tempo indefinito e fino a quando le condizioni finanziarie non ne consentano la riattivazione laddove vi siano condizioni di obiettiva insostenibilità della relativa spesa. In questo ambito decisionale, poi, lo spazio determinativo degli enti non è comprimibile, né può essere oggetto di contrattazione. Il richiamo dell’art. 45 del CCNL 14.9.2000 consente di confermare che l’avvio del servizio mensa o dei buoni pasto sostitutivi deve essere oggetto solo di confronto sindacale secondo la disciplina che di questa modalità relazionale (finalizzata a consentire, entro trenta giorni dall’avvio, ai soggetti sindacali di “esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’ente intende adottare”) ne viene data dall’art. 5 del nuovo CCNL delle funzioni locali.

Lo spazio dispositivo degli enti, poi, una volta verificata la compatibilità con le risorse di bilancio, riguarda anche aspetti specifici che determinano il diritto all’erogazione, i quali, a loro volta, possono essere influenzati dalla disponibilità di risorse economiche. Fermo restando quanto previsto dal Ccnl in ordine alla durata minima e massima della pausa tra la prestazione lavorativa antimeridiana e quella pomeridiana, spazio temporale che, deve essere minimo di 30 minuti e, in linea generale, massimo di 2 ore, l’ente può stabilire quale debba essere la durata minima della prestazione antimeridiana, prima della pausa per la consumazione del pasto, e la durata minima della prestazione lavorativa pomeridiana, successiva alla pausa lavorativa, affinché possa legittimamente maturare il diritto alla percezione del buono pasto; tale aspetto organizzativo, rispetto al quale l’ente è dotato di una piena autonomia, può certamente essere influenzato anche da una limitata disponibilità di risorse economiche.

Il nuovo CCNL delle Funzioni locali operando un rinvio alla disciplina contrattuale previgente rende ancora attuali, in buona parte, gli orientamenti Aran i quali richiamano i criteri di “ragionevolezza” (tra gli altri l’ orientamento applicativo RAL_1869)  cui deve attenersi l’ente nello stabilire quali siano le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto e, quindi, nell’esercizio dello spazio decisionale che la normativa contrattuale riconosce all’ente. Ancor più in virtù dei criteri di ragionevolezza richiamati dall’ Aran è importante che l’ente definisca le regole preventivamente, anche al fine di evitare possibili situazioni d’incertezza e, soprattutto, di disparità di trattamento.

Lo spazio decisionale è finalizzato a valutare se attivare il servizio mensa o se erogare il buono pasto sostitutivo, ma non può mai orientarsi alla monetizzazione del corrispondente importo del buono pasto, in quanto ciò è esplicitamente escluso dall’articolo 45, ultimo comma, del Ccnl 14 settembre 2000.

Relativamente al secondo quesito occorre sottolineare come vi siano posizioni differenti in dottrina. Tuttavia chi scrive ritiene di condividere l’impostazione riportata in una sentenza del TAR Lazio, Roma Sez. I quater, 24-10-2011, n. 8154 laddove si afferma che “essendo il controvalore del pasto un importo che sarebbe dovuto essere corrisposto periodicamente, rileva la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c”.

Per completezza si segnala infine come alcune amministrazioni hanno proceduto a disciplinare con un proprio regolamento interno le modalità di erogazione dei buoni pasto ai dipendenti prevedendo un termine decadenziale di sei mesi dall’ultimo giorno del mese di maturazione per il ritiro dei buoni pasto, decorsi i quali i buoni rientrano nella piena disponibilità dell’amministrazione. Chi scrive ritiene che tale disciplina sia pienamente legittima.

9 febbraio 2019                 Angelo M. Savazzi

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