Parere revisore dei conti su adozione piano di razionalizzazione periodica ex art. 20. riassetto e razionalizzazione di una partecipata

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
26 Novembre 2018

Il Consiglio comunale sta per adottare la delibera avente il seguente oggetto: adozione del piano di razionalizzazione periodica ex art. 20, comma 1, TUSP. Riassetto e razionalizzazione della partecipata X e delle società da essa partecipate mediante completamento del processo di dismissione delle attività industriali già intrapreso e concentrazione di tutte le restanti attività strategiche e operative in capo alla società Y. Assunzione degli indirizzi e delle determinazioni. I pareri obbligatori sono quelli sulle sette materie elencate nell’articolo 239, comma 1, lettera b) del Tuel;nel caso prospettato il parere potrebbe rientrare nel numero 3 della lettera b) ove è richiesto un parere obbligatorio sulle «modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni», considerato che non si tratta di una mera adozione del piano di razionalizzazione, ma di riassetto e razionalizzazione? Nel caso il parere non venga richiesto quali sono le conseguenze?            

 

 

Risposta

Oltre che la previsione del n. 3 citato nel quesito, si ritiene che attengano all’organo di revisione finanziaria dell’ente tutte le deliberazioni che, in qualche modo, riguardino l’equilibrio finanziario – contabile comunale e la sana e corretta gestione delle risorse finanziarie.

In ogni caso, si suggerisce di sottoporre la proposta all’organo di revisione e lasciare allo stesso di esprimere la propria eventuale incompetenza, anche al fine di evitare eventuali contestazioni da parte di alcuni consiglieri che potrebbero lamentare la mancanza di parere per poter meglio esercitare le proprie prerogative.

Quanto alla responsabilità per la mancata acquisizione, ove dovuta, da questa non discende automaticamente alcuna responsabilità, in quanto trattasi di parere obbligatorio, ma non vincolante atteso che ai sensi dell’art. 239 TUEL l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

Solo in caso di eventuale pregiudizio finanziario per l’Ente, la mancata acquisizione del parere potrebbe aggravare la posizione dei consiglieri che hanno approvato la delibera senza il supporto tecnico di porgano dotato di particolari competenze e professionalità oltre che di autonomia e indipendenza.

 

Dr. Eugenio De Carlo    14/11/2018

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