Esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ed estinzione delle pene accessorie
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiNel caso di alienazioni di beni disponibili per i quali ai sensi della Legge 98/2013 smi dalla Legge 125/2015 è prevista la destinazione della quota del 10% da destinarsi all'estinzione anticipata del debito dell'ente, si chiede come effettuare correttamente le dovute registrazioni contabili (finanziarie e patrimoniali) nel bilancio dell'ente; ovvero titoli dell'entrata e dell'uscita interessati all'operazione sia per l'alienazione, sia per l'accantonamento, sia per l'estinzione del debito nello stesso esercizio dell'alienazione.
Vi è inoltre la possibilità di creare una quota di avanzo accantonato / vincolato?
Il ricavo di una alienazione patrimoniale si configura per il novanta per cento come entrata patrimoniale da destinare obbligatoriamente a spese di investimento (art. 1, comma 443, della legge n. 228/2012), mentre per il restante dieci per cento rappresenta una entrata vincolata alla estinzione anticipata dei mutui, stante lo specifico vincolo previsto dall’art. 56-bis, comma 11, del D.L. n. 69/2013 (si veda al riguarda Corte dei Conti, Sez. Marche, n. 32/2018).
Alla luce di tali premesse, il ricavo di tali alienazioni va contabilizzato al titolo quarto dell’entrata (Entrate in conto capitale), tipologia 4 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali), mentre per la parte relativa alla spesa:
- la quota corrispondente al novanta per cento va prevista al titolo secondo (Spese in conto capitale), all’interno della missione e del programma cui la spesa è riconducibile in relazione alle scelte al riguardo operate dall’Ente circa il reimpiego di tale somma;
- la quota corrispondente al dieci per cento, in quanto obbligatoriamente destinata all’estinzione anticipata del debito dell’Ente, va invece inclusa nella missione 50 (debito pubblico) programma 02 (quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e prevista al titolo quarto della spesa (Rimborso prestiti).
Per quanto concerne l’avanzo, lo stesso potrà formarsi solamente alla chiusura dell’esercizio e nella misura in cui le spese suddette non risultino a tale data impegnate; in tal caso le somme non impegnate dovranno essere ricomprese:
a) per quanto riguarda la spesa prevista al titolo secondo, nella quota di avanzo destinata ad investimenti (art. 187, comma 1, del TUEL);
b) per quanto riguarda la quota del dieci per cento, nella quota di avanzo vincolata (art. 187, comma 3-ter, del TUEL), trattandosi di risorse vincolate per disposizione di legge.
Dott. Ennio Braccioni 29/09/2018
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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