Prestazioni del responsabile del servizio finanziario

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
28 Settembre 2018

Il comune B chiede al limitrofo Comune A la possibilità di usufruire delle prestazioni del responsabile del servizio finanziario del Comune A (assunto a tempo pieno e determinato ex art. 110 comma 1 TUEL)  per mezzo dello strumento dello scavalco d'eccedenza ( art. 1 c. 557 L. 311/2004) per un massimo di 12 ore settimanali.

 

Il comune B che, nelle more dell'espletamento di un concorso per cat. D, vorrebbe conferire l'incarico temporaneo di responsabile del servizio finanziario al dipendente del Comune A  (per tramite dello strumento ex art. 1  comma 557) è incerto nel farlo perché ritiene che non rispetterebbe la spesa flessibile dell'anno 2009 (articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

 

A parere dello scrivente non siamo in presenza di alcuna limitazione, poichè trattasi di uno scavalco d'eccedenza di una fattispecie tassativamente esclusa dalle limitazione previste, esclusione operata con la legge del 7 agosto 2016, n. 160 che recita:

 

All' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottavo periodo, il seguente: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267“.

 

Poichè con il comma 557, nel caso in esame, si andrebbe ad estendere la prestazione (o meglio l'inquadramento?) di un dipendente assunto ex art. 110 c.1 Tuel, le cui prestazioni andrebbero a beneficio di altro Ente locale, ma parliamo pur sempre di un art. 110 c. 1...... andando ad applicare letteralmente la disposizione introdotta dopo l'ottavo periodo, ritengo che anche per il secondo Ente locale deve applicarsi l'esclusione dalla spesa flessibile, assumendo di fatto (il Comune B) un dipendente già inquadrato in cat. D in virtù del disposto ex art. 110 c. 1  Tuel.

 

E' l'inquadramento iniziale (oggettivamente) escluso dalle limitazioni della spesa flessibile, ovvero l'art. 110 c. 1 Tuel,  che il secondo Ente andrebbe ad acquisire in virtù dello strumento dello scavalco d'eccedenza, che nel caso si configura solo come mero strumento di acquisizione di una prestazione lavorativa di un dipendente ex art. 110 c. 1 Tuel.

 

A parere dello scrivente non trattasi di una interpretazione così "scollata" dal dettato normativo, anche perchè il testo di legge, nel momento in cui dispone ..."“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste........." .......quel "sono in ogni caso" potrebbe stare proprio a significare "CON QUALSIASI STRUMENTO ASSUNZIONALE"..... altrimenti tale locuzione non avrebbe nemmeno senso.

Risposta

L’ipotesi prospettata nel quesito è quella che consente di utilizzare, al di fuori dell’orario di lavoro, a tempo pieno, dell’ente di appartenenza, lo svolgimento di funzioni presso gli altri enti locali (cosiddetto “scavalco d’eccedenza”).

Tale ipotesi è diversa dallo scavalco in cui il lavoratore presta, presso ciascuno degli enti a cui è assegnato, una prestazione a tempo parziale (scavalco “condiviso”), sino al raggiungimento del limite di orario di lavoro contrattualmente previsto. In questo caso, come previsto dall’art. 14 del CCNL 22.1.2004, la utilizzazione parziale non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, e Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

Nella ipotesi prospettata dal quesito, invece, a differenza dello scavalco condiviso, è indubbio, in linea generale, che la spesa del lavoratore assunto a “scavalco” rientri nel computo dell’art. 9, comma 28, del DL 78/2010; in questo senso la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia n. 448 del 18.10.2013 e più recentemente la Sezione delle autonomie della Corte che con la deliberazione n.23/2016/QMIG ha chiarito che “se l’Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”.  

Nel quesito si fa notare come nel frattempo sia intervenuta una modifica all’art. 9 del DL 78/2010 con la previsione secondo la quale i limiti ivi contenuti non si applicano nelle ipotesi di assunzioni a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL; modifica che ha consentito di superare di fatto quanto imposto dalla deliberazione n. 14/2016 della sezione Autonomie, che includeva tali incarichi a tempo determinato nel campo di applicazione dell'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, in quanto quest'ultimo non li elencava tra i soggetti esclusi

In conclusione, si ritiene, alla luce dell’evoluzione normativa, che non si rientri nelle limitazioni previste dall’art. 9 comma 28 del DL 78/2010, solo nella ipotesi in cui il comune B proceda ad un incarico a tempo parziale e determinato ex art. 110. Non può invece rilevare per il comune B il fatto che l’assunzione nel comune A sia a tempo e pieno e determinato ex art. 110, dovendo il comune B instaurare un nuovo rapporto di lavoro che si aggiunge a quello intercorrente con il comune A. Le limitazioni ex art. 9, comma 28, del DL 78/2010 si riferiscono agli enti che procedono all’assunzione con strumenti di lavoro flessibile e non sembrano esistere orientamenti che abilitino, nel caso dello scavalco d’eccedenza, ad utilizzare l’inquadramento iniziale nell’ente A che è escluso dalle limitazioni della spesa flessibile, in quanto trattasi di incarico ex art. 110 c. 1 Tuel; né si può ritenere che lo scavalco d'eccedenza si configuri solo “come mero strumento di acquisizione di una prestazione lavorativa di un dipendente ex art. 110 c. 1 Tuel”. D’altra parte l’art. 1, comma 557, della l. 311/2004 si limita ad introdurre una eccezione alla regola dell’esclusività del rapporto di lavoro quando sia a tempo pieno, consentendo l’instaurazione di un  nuovo rapporto di lavoro purché nel limite massimo delle 48 ore complessive e nel rispetto dei vincoli finanziari posti al lavoro flessibile.

Dott. Angelo Maria Savazzi 17/09/2018

 

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