Novità concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente
Agenzia delle Entrate – Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo
QuesitiUn contribuente ha intestate a suo nome al 100% 4 unità immobiliari, sulle visure non è riportata alcuna dicitura che tale proprietà sia in comunione dei beni, ma da diversi anni detto contribuente dichiara che
sugli stessi risulti in realtà la proprietà del 50% a nome della moglie poiché i fabbricati sono stati costruiti dopo aver contratto matrimonio. Il marito non è residente e quindi paga come fabbricati generici, mentre la moglie avendo residenza
usufruisce su questo 50% dell’esenzione prevista per Imu e Tasi su abitazione principale e due pertinenze. Abbiamo richiesto documentazione che provi questa comunione visto che da questo dipende l’effettiva applicazione o meno delle agevolazioni in questione ma ancora non hanno prodotto nulla e ritenendo gli interessati che sia sufficiente il regime di comunione. Possiamo noi da Comune effettuare ricerche specifiche in autonomia per verificare la situazione reale o effettivamente è sufficiente la dichiarazione del regime di comunione? Non vorrei che nonostante la buona fede dei contribuenti ci trovassimo in uno dei casi particolari in cui nonostante il regime di comunione i fabbricati in questione non vi rientrino, ad esempio come nel caso del cosiddetto diritto di accessione per cui anche se in regime di comunione i fabbricati sorti su un suolo di proprietà esclusiva di un solo coniuge comporta che anche la proprietà di detti fabbricati sia esclusivamente di un solo coniuge.
Che documentazione posso richiedere agli interessati come prova che sostenga quello che dichiarano? Essendo fabbricato costruito da loro e non comprato non posso richiedere copia dell’atto notarile di compravendita dove avrebbe potuto essere specificato tale regime nonostante non risultasse in catasto.
RISPOSTA:
In merito a quanto richiesto, si rammenta quanto disposto dal codice civile: “costituiscono oggetto della comunione legale gli acquisti effettuati dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, eccetto quelli che si riferiscono ai beni personali.”
L’immobile acquistato dalla coppia successivamente al matrimonio, pertanto, rientra a tutti gli effetti nella cosiddetta comunione immediata, a prescindere dal fatto che alla stipula dell’atto di acquisto sia intervenuto, davanti al notaio, soltanto uno dei coniugi (come nel caso di specie) e a questi sia catastalmente intestato. Infatti, in ipotesi del genere, si realizza una situazione di proprietà indivisa al 50% tra i due coniugi (cosiddetta comproprietà su quote ideali).
Dal punto di vista fiscale, la vigente normativa, stabilisce che i redditi dei beni in comunione legale tra i coniugi vanno imputati a ciascuno dei due solo per metà del loro ammontare netto (salvo diversi accordi tra i coniugi ).
Ciò comporta, che entrambi i coniugi dovranno dichiarare la proprietà dell’immobile al 50% e, pagare entrambi “pro-quota” l’IMU (divisa in parti uguali tra i due) al 50%
In ogni caso, ove il regolamento IUC dell’Ente non dovesse già prevederlo, si consiglia di integrarlo con la previsione specifica, contente la esplicita imputazione ad entrambi i coniugi dell’obbligazione tributaria. Ovviamente, sarà necessario presentare la dichiarazione IMU per indicare al Comune la soggettività passiva di entrambi i coniugi, non immediatamente rilevabile – al momento – dalle risultanze catastali (come di fatto sostanziato nel presente quesito).
In merito alla documentazione a supporto di quanto dichiarato dal contribuente, si rammenta che nell’atto di matrimonio viene annotata la scelta dei coniugi sul regime patrimoniale: se dovesse risultare libero, ovvero senza nessuna annotazione vuol dire che è stata prevista la comunione legale dei beni.
Si consiglia quindi di chiedere tale documentazione.
DOMANDA A CHIARIMENTO:
Come valutare la proprietà del fabbricato che è stato costruito dopo il matrimonio nel caso in cui il terreno prima del matrimonio sia stato di esclusiva proprietà del marito?
In questo caso, come deve considerarsi il fabbricato, in comunione e dunque al 50% tra i coniugi oppure no?
RISPOSTA A CHIARIMENTO:
Appunto si configurerebbe la cd accessione. Ovvero il marito per il modo di acquisto originario della proprietà è anche proprietario dell'immobile.
L'Ente può in ogni caso approfondire con richiesta formale di documentazione probante la proprietà del terreno.
Dr. Gianluca Russo 20/09/2018
Agenzia delle Entrate – Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
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