Concorso pubblico

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
18 Luglio 2018

Il Comune di … ha indetto un concorso pubblico a cui ha partecipato un candidato che ha dichiarato : " di aver patteggiato ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. la pena di anni 1 e mesi 8 ed € 1.400,00 di multa, sentenza penale emessa in data 15.03.2005 da tribunale di Bari per il reato di cui art. 81 e 600ter comma3) del Codice Penale, la pena è stata sospesa con al condizionale. Il reato patteggiato è da considerarsi estinto ai sensi dell'art. 445 comma 2) ultima parte del Codice di procedura penale, essendo trascorsi oltre 5 anni dalla data della sentenza( 15.03.2005)". Sulla base di quanto dichiarato, il candidato può essere ammesso a partecipare al concorso o il suddetto reato preclude l'accesso ai pubblici concorsi?

Risposta

Si ritiene che il reato, ormai estinto ai sensi del cpp, non precluda l'accesso, atteso che l'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, stabilisce in via generale per l'ammissione agli impieghi civili nello Stato, che <non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione>.

Quindi, per non accedere all’impiego pubblico occorre l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. pen., artt. 3,4, 5, l. 27 marzo 2001, n. 97). Invero, la regola generale per la partecipazione ai concorsi pubblici è quella secondo cui non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione (art. 2 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 2 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487),

Tra l’altro la fattispecie de qua non rientra tra le ipotesi di reato che comportano destituzione di diritto quali:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia

Ove manchi un'espressa disposizione di legge che lo preveda la sentenza penale di condanna per reati, comportanti, a norma dell'art. 85 del d.P.R. n. 3 del 1957 cit. la destituzione di diritto dal pubblico impiego, non può considerarsi di per sè ostativa all'instaurazione del rapporto, essendo necessaria un'autonoma valutazione dell'Amministrazione sulla rilevanza dei reati commessi, sulla personalità e sulla successiva condotta dell'interessato.

 Resta inteso che risponde delle conseguenze di cui al DPR n. 445/2000 colui che dichiara falsamente quanto richiesto dal bando di concorso.

18 luglio 2018     Dott. Eugenio De Carlo

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