Bilancio consolidato

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
16 Aprile 2018

Per gli enti inferiore a 5000 abitanti l'obbligo del bilancio, decorre dal 2017 con scadenza 30 settembre 2018, per il 2017 si deve considerare irrilevanti i bilanci degli organismi che presentano per i tre parametri una incidenza inferiore al 3 %? la partecipazione è società di capitali.

 


  

Risposta

Si ricorda preliminarmente che il principio contabile applicato n. 4/4 concernente il bilancio consolidato prevede l’obbligo di redigere preventivamente due distinti elenchi:

1) il primo, comprendente l’elenco dei componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” (G.A.P.), costituito per ciascun ente, dagli organismi strumentali, dagli enti strumentali (controllati e partecipati) e dalle società (sia controllate che partecipate;

2) il secondo, comprendente gli enti, aziende e società, già compresi nel primo elenco, che costituiscono il c.d. “perimetro di consolidamento”, e cioè i soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato dell’Ente.

La società cui viene fatto riferimento nel quesito dovrà essere inclusa nel G.A.P. solamente se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) se trattasi di società controllata (art. 11-quater del D. Lgs. n. 118/2011): tale ipotesi non risulta specificata nel quesito, ma appare alquanto improbabile;

b) se trattasi di società partecipata, ai sensi dell’art. 11-quinquies del D. Lgs. n. 118/2011; al riguardo si ricorda che il comma 3 di detto articolo prevede che, fino all’esercizio 2017 compreso, una società viene qualificata come “partecipata” soltanto nel caso in cui la stessa risulti a totale partecipazione pubblica e affidataria di servizi pubblici locali dell’Ente, indipendentemente dalla quota di partecipazione dell’Ente stesso.

Solamente nel caso in cui detta società venga ricompresa nel G.A.P. si deve valutare la sua eventuale inclusione nel “perimetro di consolidamento”, e cioè tra i soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato; tale inclusione andrà disposta qualora ricorra una dei seguenti fattispecie:

1) la quota di partecipazione dell’Ente sia pari o superiore all’1% e il bilancio della società risulti rilevante, presenti cioè almeno uno dei tre parametri - attivo, ricavi e patrimonio netto - superiore al 10% dei corrispondenti valori della capogruppo (tale ultima percentuale sarà ridotta al 3% dal 2018);

2) la società sia titolare di un affidamento diretto (anche se la quota di partecipazione dell’Ente risulti inferiore all’1%): in questo caso si prescinde da ogni valutazione e calcolo nei riguardi delle soglie di rilevanza, perché vi è comunque l’obbligo di consolidamento;

3) l’Ente, al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, consideri rilevante il bilancio della società anche se lo stesso presenti percentuali inferiori a quelle indicate al precedente punto n. 1).

 

Dott. Ennio Braccioni 13 aprile 2018                    

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