1° quesito: si ritiene che le mansioni superiori non incorrano nel divieto indicato che, per quanto, esteso da alcune pronunce contabili anche a distacchi, comandi e assunzioni a termine (ad es., deliberazione n. 103/2017/PAR della Sezione di controllo per l'Abruzzo), non contempla la fattispecie de qua (in clasris non fit interpretatio) né si ravvisano ragioni per impedire il ricorso all’istituto ove ne ricorrano le condizioni tassative di legge (obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza).
2* quesito: il Ministero dell’Interno (parere 11.12.2007 nonché risposta del 6.10.2016 trasmessa all’ex Ages Puglia) ritiene che l'Ente locale, nell'ambito delle proprie scelte regolamentari mediante le quali esercita la propria potestà autoorganizzatoria individua, qualora voglia esercitare la facoltà di prevedere la figura del vicesegretario, il posto, i requisiti e le relative funzioni.
Chiarito dunque che le funzioni di vicesegretario devono essere incardinate nella pianta organica dell'ente, si deve precisare che il relativo atto di incardinamento deve avvenire secondo le disposizioni dell'art. 109, comma 1 del citato D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce il meccanismo dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.
Invero, ai sensi del citato comma 1, i predetti incarichi sono attribuiti con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia.
Il dipendente che viene nominato vicesegretario, con provvedimento del sindaco adottato nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, deve comunque risultare in possesso del requisito soggettivo del titolo di studio richiesto per il segretario comunale e cioè il diploma di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche, come già previsto dall'art. 13 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, concernente il Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali.
Ciò in quanto, il possesso di particolari requisiti, collegato peraltro alla facoltà di rogito, è giustificata dal fatto che la qualificazione tecnico professionale è strettamente interconnessa alle funzioni che il dipendente medesimo è chiamato a svolgere.
Dott. Eugenio De Carlo 09/04/2018