Dichiarazione precompilata 2025: nuova faq sul calcolo delle detrazioni
Fisco Oggi – 20 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo
QuesitiIl curatore di un fallimento ha comunicato all’Ufficio Tributi che nell’anno 2015 è stato venduto un immobile sottoposto al fallimento senza effettuare né la dichiarazione IMU né il relativo versamento. Alla luce di quanto sopra esposto e in applicazione del principio dell’unicità della sanzione si chiede se in fase di accertamento debba essere applicata la sanzione per omessa dichiarazione (100% riducibile ad 1/3) o quella per omesso pagamento (30%) o entrambe.
Come noto, in caso di fallimento, la disciplina IMU rinvia a quanto previsto nel comma 6 dell’articolo 10, del D.Lgs n.504/1992 della previgente disciplina ICI. Invero, l’art. 9 comma 7 del d lgs 23/2011 testualmente recita: “Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”.
Il primo adempimento del curatore è la dichiarazione IMU nella quale dovrà indicare gli immobili coinvolti nella procedura. Il riferimento alla dichiarazione attestante l’avvio della procedura coincide con l’utilizzo del modello dichiarativo, nel quale si dovrà riportare la situazione dell’immobile.
In tal senso, è fondamentale distinguere due momenti:
Nel primo, l’imposta dovuta per il periodo antecedente la dichiarazione di fallimento rappresenta un debito di natura concorsuale da recuperare mediante insinuazione al passivo con preferibile avviso di accertamento da notificarsi sia al curatore che al fallito. Tali crediti godranno del privilegio generale.
Invece l’’imposta per il periodo dopo la procedura gode della norma di favore per il versamento che risulta sospeso fino al decreto di trasferimento del bene e soddisfatto in pre-deduzione entro novanta giorni.
In merito alla fase accertativa, si specifica quindi che per il periodo pre-fallimentare, l’ente dovra’ presentare avviso sia al fallito che al curatore.
In caso di omesso, tardivo o parziale versamento dell’imposta, nel periodo successivo alla vendita dell’immobile l’ente dovrà provvedere a notificare al solo curatore apposito avviso di accertamento con l’applicazione della relativa sanzione pari al 30% a meno che, non vi sia la contestuale omessa dichiarazione.
Invero, come nel presente quesito esposto, le fattispecie sanzionabili siano diverse (omessa denuncia e omesso versamento), a parer dello scrivente deve farsi prevalere il principio dell’UNICITA’ della sanzione amministrativa.
Il legislatore del '97 ha voluto abbandonare il criterio della doppia sanzione (soprattassa e pena pecuniaria) per determinare un'unica sanzione per le violazioni in tema di versamento di imposte e tasse.
Nonostante questo, sono ancora molti gli avvisi di accertamento emessi dai comuni che riportano, in maniera del tutto erronea, la comminazione di due sanzioni: la sanzione per ritardato/omesso pagamento accanto a quella relativa alla infedele/omessa denuncia, applicando, in tal modo, una doppia sanzione a fronte di un'unica violazione.
La norma che introduce la sanzione del 30% per omesso pagamento prevede espressamente l'applicazione nei casi in cui non venga versata l'imposta «risultante dalla dichiarazione»: nei casi di omessa dichiarazione, l'imposta del 100% è da riferirsi unicamente al caso di mancata presentazione della denuncia e tale fattispecie quindi inconciliabile con quella che prevede l'omesso pagamento di imposte risultanti proprio dalla dichiarazione medesima.
Al Curatore quindi, andrà notificato l’avviso di accertamento per omessa denuncia con contestuale applicazione della sanzione prevista nel regolamento comunale.
Dott. Gianluca Russo 13/03/2018
Fisco Oggi – 20 maggio 2025
Ministero dell’Interno - Comunicato del 14 maggio 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 13 maggio 2025, Prot. n. 217096/2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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