MASSIMA
Deve essere annullato il provvedimento del Comune che dopo aver vietato al locale pubblico l’uso dello spazio esterno a causa delle immissioni sonore che disturbano i residenti onera la società che gestisce il locale di vigilare sul divieto di stazionamento degli avventori non potendo trasferire su detta compagine oneri che gravano su di essa amministrazione locale.
ARTICOLO
Il Comune non può imporre al bar della movida di sloggiare i clienti che restano davanti al locale
Impossibile addossare all’imprenditore l’onere di far rispettare il divieto di stazionamento: sta all’ente vigilare per evitare schiamazzi di notte. No ai decibel misurati dall’Arpa nel bagno del vicino
D’accordo, il locale della movida non può usare gli spazi esterni perché disturba i vicini. Ma il Comune non può rovesciare addosso al titolare l’onere di far sloggiare i ragazzi che si trattengono fuori dall’esercizio dopo aver comprato la birretta: compete infatti all’amministrazione locale far rispettare il divieto di stazionamento che ha disposto a partire dalle ore 22. E irragionevole risulta pure la rilevazione del volume della musica diffusa dal baretto che l’Arpa effettua dal bagno del vicino a finestre aperte: non è una stanza della casa destinata al riposo notturno. È quanto emerge dalla sentenza 1255/17, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Lombardia, sezione di Brescia.
Coercizione esclusa
Accolto il ricorso della società che gestisce l’esercizio pubblico: al locale è stato proibito l’uso del plateatico e l’Arpa ha imposto di rimuovere le casse dell’amplificatore. Ma non si può pretendere che sia il titolare del bar ad allontanare gli avventori che hanno comprato gli alcolici all’interno e a controllare che parlino a voce bassa per non disturbare i residenti: una volta che sono stati rimossi sedie e tavolini, l’imprenditore non ha più alcuna responsabilità sull’area esterna al locale né dispone di strumenti di coercizione nei confronti dei clienti che si trattengono fuori. Senza dimenticare che nelle emissioni rilevate dall’Arpa il superamento dei livelli di tollerabilità si evidenzia solo per brevi periodi all’uscita degli avventori dal locale. Insomma: spetta all’amministrazione vigilare sull’osservanza del divieto di stazionamento notturno che ha disposto e punire i contravventori. Spese di giudizio compensate perché sono stati necessari vari accertamenti in sede cautelare per arrivare a un esito favorevole all’azienda.
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Delibera del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2025
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